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AS 2021 267

Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Costituzione del 19 ottobre 1953 dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

RS 0.142.01; RU 1989 2488

Emendamenti alla Costituzione Durante la quarta sessione straordinaria, tenutasi a Ginevra il 28 ottobre 2020, il Consiglio ha deciso mediante la risoluzione numero 1385 conformemente all’articolo 25 della Costituzione di emendare la Costituzione secondo la lista allegata. Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 25 questi emendamenti della Costituzione sono entrati in vigore il 28 ottobre 2020.

Traduzione Il Consiglio, richiamando la proposta del Direttore generale di nominare due Vicedirettori generali aggiunti e di modificare di conseguenza la Costituzione dell’OIM, comunicata inizial- mente a tutti gli Stati membri il 24 maggio 2019 e poi esaminata nel quadro di tre consultazioni informali con gli Stati membri nell’ottobre e nel novembre 2019, richiamando inoltre la sua risoluzione numero 1383 del 29 novembre 2019, con cui ha deciso di creare un gruppo di lavoro presieduto dal Presidente del Consiglio, inca- ricato di formulare raccomandazioni concernenti la proposta del Direttore generale, da sottoporre a esame e decisione da parte del Consiglio riunito in sessione straordi- naria, costatando che il suddetto gruppo di lavoro si è riunito sei volte e che nel corso delle discussioni ha esaminato la proposta consolidata presentata dal Direttore generale, contenuta nel documento WG/1383/2020/1 dell’8 gennaio 2020, costatando, inoltre, che a causa delle circostanze straordinarie create dalla pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19), il gruppo di lavoro aveva dovuto proseguire i lavori oltre il termine inizialmente fissato nella risoluzione numero 1383, avendo preso atto della proposta del Presidente formulata con lettera del 15 giugno 2020 e modificata il 2 ottobre 2020, dopodiché il Direttore generale è stato invitato ad aggiornare la propria proposta, avendo esaminato il documento intitolato Proposta rettificata del Direttore generale per la nomina di due Vicedirettori generali aggiunti e conseguenti emendamenti della Costituzione dell’OIM, contenuto nel documento C/Sp/4/4 e datato 12 ottobre 2020,

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tenendo presente che i conseguenti emendamenti alla Costituzione dell’OIM erano identici a quelli comunicati il 24 maggio 2020, avendo preso atto del documento intitolato Gruppo di lavoro creato in applicazione della risoluzione numero 1383: riassunto delle attività a cura del Presidente e racco- mandazioni concernenti la rettifica della proposta del Direttore generale (C/Sp/4/3 del 14 ottobre 2020), convinto della necessità di consolidare la struttura dell’alta direzione dell’Organizza- zione tramite la creazione di due posti di Vicedirettore generale aggiunto, uno incari- cato delle operazioni e l’altro della gestione e delle riforme, consapevole che un rafforzamento della struttura dell’alta direzione dell’Organizza- zione tramite la creazione di due posti di Vicedirettore generale aggiunto, i cui titolari saranno nominati, richiederà degli emendamenti alla Costituzione, confermando che è stata debitamente rispettata la disposizione dell’articolo 25 para- grafo 1 della Costituzione, secondo cui i testi degli emendamenti proposti alla Costi- tuzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri al- meno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio, costatando che, in applicazione dell’articolo 25 paragrafo 2 della Costituzione, gli emendamenti alla Costituzione figuranti nell’allegato IV del documento C/Sp/4/4 del 12 ottobre 2020 entreranno in vigore quando la presente risoluzione sarà stata adottata con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi, adotta gli emendamenti alla Costituzione nel tenore dell’allegato alla presente risolu- zione, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimenti fede.

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Allegato

Elenco degli emendamenti proposti alla Costituzione

Art. 12 L’Amministrazione comprende un Direttore generale, due Vicedirettori generali ag- giunti, nonché il personale stabilito dal Consiglio.

Art. 13 par. 1 1. Il Direttore generale è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potrà es- sere rieletto per un secondo mandato. La durata del mandato del Direttore generale sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza dei due terzi. Il Direttore generale adem- pie alle sue funzioni ai termini di un contratto approvato dal Consiglio e firmato, a nome dell’Organizzazione, dal Presidente del Consiglio.

Art. 15 par. 1 e 2 1. Nell’adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti ed il personale non debbono né sollecitare, né accettare istruzioni di alcuno Stato o autorità esterna all’Organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto in- compatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. 2. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente interna- zionale delle funzioni del Direttore generale, dei Vicedirettori generali aggiunti e del personale, e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito.

Art. 16 Il Direttore generale assiste, o si fa rappresentare da un Vicedirettore generale ag- giunto o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del Consiglio e degli organi ausiliari. Il Direttore generale, o il suo rappresentante incaricato, può partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Art. 23 par. 2 2. I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti e il personale dell’Amministrazione godranno altresì dei privilegi e delle im- munità necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.

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Campo d’applicazione il 28 aprile 2021, complemento 1 Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Grenada 28 giugno 2018 28 giugno 2018 Laos 29 giugno 2018 29 giugno 2018 Palau 29 giugno 2018 29 giugno 2018 Uzbekistan 27 novembre 2018 1° gennaio 2019

1 Completa quelli in RU 1991 722; 2012 1653; 2014 1155; 2017 3607; 2018 2391.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: (https://fedlex.admin.ch/it/Treaty).

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