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AS 2021 276

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Stati e regioni con mutazioni più pericolose del virus, precisazioni concernenti l’obbligo di test e di quarantena)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Stati e regioni con mutazioni più pericolose del virus, precisazioni concernenti l’obbligo di test e di quarantena)

Modifica del 12 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggia- tori del 27 gennaio 20211 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

1 Uno Stato o una regione presentano un rischio elevato di contagio con il SARS-

CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: d. negli ultimi sette giorni sono entrate in Svizzera a più riprese persone conta- giate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

Art. 3 cpv. 3 lett. c e d

3 Sono esentate dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che:

c. entrano in Svizzera unicamente a fini di transito, con l’intenzione e la possi- bilità di recarsi direttamente in un altro Paese; questa deroga non si applica alle persone che transitano attraverso la Svizzera con un’impresa che trasporta persone secondo l’articolo 4 e che fanno una sosta; d. che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia con un’im- presa che trasporta persone secondo l’articolo 4.

1 RS 818.101.27

2021-1454 RU 2021 276

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 276 più pericolose del virus, precisazioni concernenti l’obbligo di test e di quarantena)

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b, nonché 4 3 Le persone di cui al capoverso 1 che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, sot- toporsi: b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico. 4 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia molecolare o a un test ra- pido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi moti- vati l’autorità cantonale competente può escludere le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 2 dalla conclusione anticipata della qua- rantena.

1 Sono esentate dall’obbligo di test e di quarantena di cui all’articolo 7 le persone che:

h. possono provare che, nei sei mesi precedenti l’entrata in Svizzera, sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite. 1ter Le deroghe all’obbligo di quarantena di cui al capoverso 1 lettere c, d, g e h non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’allegato 1 nu- mero 2.

5 Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test: e. persone che possono provare che, nei sei mesi precedenti l’entrata in Svizzera, sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite;

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa2.

2 Il nuovo allegato sostituisce la versione del 5 maggio 2021 (RU 2021 263).

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 276 più pericolose del virus, precisazioni concernenti l’obbligo di test e di quarantena)

III La presente ordinanza entra in vigore il 17 maggio 2021.

12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio3

1. Stati e regioni (art. 2 cpv. 1 lett. b–d)

Andorra Argentina Bahrein Belgio Capo Verde Cile Cipro Colombia Costa Rica Croazia Egitto Estonia Georgia Iran Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Maldive Messico Mongolia Paesi Bassi (Regno dei) Paraguay Polonia Qatar Seicelle

3 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

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Serbia Slovenia Svezia Tanzania Territorio palestinese (occupato) Turchia Ungheria Uruguay

2. Stati e regioni con una mutazione del SARS-CoV-2, che presenta

un rischio maggiore di infezione o di decorso grave della malattia (art. 2 cpv. 1 lett. a) Brasile Canada India Nepal Sudafrica

3. Regioni degli Stati limitrofi

Regioni in Germania: – Land Sassonia – Land Turingia

Regioni in Francia: – Regione Alta Francia – Regione Bretagna – Regione Centro-Valle della Loira – Regione Isola di Francia – Regione Normandia – Regione Nuova Aquitania – Regione Occitania – Regione Paesi della Loira – Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

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Regioni in Italia: – Regione Basilicata – Regione Campania – Regione Puglia

Regioni in Austria: – Land Alta Austria – Land Salisburgo

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