AS 2021 28
Convenzione del 27 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica di Lituania
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Traduzione
Convenzione del 27 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica di Lituania
Concluso il 16 novembre 2020 Entrato in vigore il 16 novembre 2020
1. Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Litua- nia hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo alla modifica della Con- venzione del 27 maggio 20021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul red- dito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») fondata sulla Convenzione multila- terale del 24 novembre 20162 per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fi- scali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). Il presente Accordo amichevole è concluso secondo l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e l’articolo 32 paragrafo 1 della Convenzione BEPS. 2. Con riserva delle modifiche delle riserve e notifiche dei due Stati contraenti ai fini della Convenzione BEPS, la Convenzione è modificata dalla Convenzione BEPS come indicato nell’allegato 1. 3. Il presente Accordo amichevole entra in vigore dopo la firma da parte delle due autorità competenti. Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, l’Accordo rientra nella competenza esclusiva delle due autorità competenti e viene convenuto da e tra queste due autorità. 4. L’autorità competente svizzera notifica all’autorità competente lituana e al Depo- sitario della Convenzione BEPS il completamento delle procedure interne secondo il paragrafo 7 dell’articolo 35 della Convenzione BEPS in data 18 dicembre 2020.
Allegato 1
Modifica della Convenzione del 27 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») fondata sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)
I Conformemente all’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto) della Conven- zione BEPS, il paragrafo seguente è aggiunto al preambolo della Convenzione: «nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto della presente Convenzione senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla pre- sente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati e Giurisdizioni terzi)»,
Il preambolo della Convenzione è modificato come segue: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto della presente Convenzione senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla pre- sente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati e Giurisdizioni terzi), hanno convenuto quanto segue:»
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito RU 2021 28 e sul patrimonio. Acc. amichevole con la Lituania
II Conformemente all’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti) della Convenzione BEPS, il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e so- stituito dalle disposizioni seguenti: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conse- guiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fos- sero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato pro- cede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Nel determinare tale rettifica, occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si con- sultano.»
III Conformemente all’articolo 16 (Procedura amichevole) della Convenzione BEPS, il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Conven- zione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti com- portano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici pre- visti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità com- petente di uno dei due Stati contraenti.»
IV Conformemente all’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati) della Convenzione BEPS, il seguente nuovo articolo 27a (Diritto ai benefici) è aggiunto alla Conven- zione:
«Art. 27a Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti dispo- sizioni della presente Convenzione.»