Lexipedia

AS 2021 283

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Modifica del 19 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 ottobre 20181 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myan- mar è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 e 4 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. evitare casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. onorare crediti oggetto di una misura o una sentenza giudiziaria, amministra- tiva o arbitrale; d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure e. tutelare interessi svizzeri.

4 La SECO, d’intesa con i competenti uffici del DFAE et del DFF, può autorizzare

deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono ne- cessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assi- stenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e re- lativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar.

1 RS 946.231.157.5

2021-1186 RU 2021 283

Provvedimenti nei confronti del Myanmar. O RU 2021 283

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2021.

19 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2