AS 2021 283
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Modifica del 19 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 20181 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myan- mar è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 e 4 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. evitare casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. onorare crediti oggetto di una misura o una sentenza giudiziaria, amministra- tiva o arbitrale; d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure e. tutelare interessi svizzeri.
4 La SECO, d’intesa con i competenti uffici del DFAE et del DFF, può autorizzare
deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono ne- cessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assi- stenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e re- lativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar.
1 RS 946.231.157.5
2021-1186 RU 2021 283
Provvedimenti nei confronti del Myanmar. O RU 2021 283
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2021.
19 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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