Lexipedia

AS 2021 285

Ordinanza sul personale federale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 12 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 10c Tutela della salute nel lavoro mobile (art. 32 lett. d LPers) 1 In caso di lavoro mobilie il datore di lavoro garantisce che il posto e le condizioni di lavoro degli impiegati soddisfino le disposizioni della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge del 13 marzo 19643 sul la- voro e le relative disposizioni esecutive sulla tutela della salute. Esso verifica perio- dicamente il rispetto delle disposizioni. 2 Gli impiegati sono tenuti a collaborare alla verifica del posto di lavoro mobile e a osservare le direttive del datore di lavoro relative alla tutela della salute. 3 Per lavoro mobile si intende la prestazione lavorativa fornita in un luogo diverso dai locali messi a disposizione dal datore di lavoro nel luogo di lavoro di cui all’arti- colo 25 capoverso 2 lettera c.

Art. 52a Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 1 Se per motivi non riconducibili all’impiegato una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inqua- drata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera

2021-1602 RU 2021 285

Personale federale. O RU 2021 285

l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l’inden- nità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni. 2 In deroga al capoverso 1, il periodo per l’adeguamento dello stipendio alla nuova classe è di: a. cinque anni al massimo per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età; b. quattro anni al massimo per gli impiegati di cui all’articolo 26 capoverso 5. 3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che al momento della nuova valutazione della sua funzione o dell’assegnazione di una nuova funzione aveva compiuto il 55° anno d’età e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore se l’ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

Art. 60b Congedo di paternità e congedo del partner registrato (art. 17a LPers) 1 Alla nascita di uno o più figli propri il padre legale ha diritto a un congedo pagato di venti giorni lavorativi. Il congedo deve essere fruito nei primi sei mesi dopo la nascita. Può essere fruito in giorni o in blocco. 2 Nelle unioni domestiche registrate, alla nascita di uno o più figli del partner l’altro partner ha ugualmente diritto a un congedo pagato di venti giorni.

Art. 60c Congedo di assistenza a figli con gravi problemi di salute (art. 17a LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro a causa dell’assistenza prestata a figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all’impiegato durante 14 settimane al massimo.

2 Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio. 3 Il congedo di assistenza deve essere fruito entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capo- verso 1. 4 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta, che si verifica dopo un periodo prolungato senza disturbi, è considerata un nuovo evento.

2/4

Personale federale. O RU 2021 285

Art. 64a Forme di lavoro flessibili (art. 17a LPers) 1 Se l’esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. 2 I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione la- vorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali.

Art. 64abis Ex art. 64a

Art. 64b cpv. 3 e 4 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 18–29 possono convenire con il loro superiore l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 4 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–17 e gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a o b dell’ordinanza del 20 febbraio 20134 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.

Art. 69 cpv. 3 3 Il datore di lavoro mette a disposizione degli impiegati che lavorano nei luoghi con- venuti conformemente all’articolo 64a capoverso 2 l’infrastruttura tecnica necessaria e il materiale indispensabile per l’esecuzione dei compiti.

Art. 72 cpv. 2 lett. f

2 Il DFF disciplina i rimborsi per:

f. le spese relative al lavoro mobile.

Art. 116k Disposizione transitoria della modifica del 12 maggio 2021 Lo stipendio di impiegati che all’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2021 hanno compiuto il 55° anno d’età, la cui funzione viene inquadrata in una classe infe- riore di stipendio o ai quali è assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio per motivi ad essi non riconducibili, non viene adeguato alla nuova classe di stipendio.

4 RS 172.220.111.35

3/4

Personale federale. O RU 2021 285

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

2 Gli articoli 52a, 60b e 116k entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4/4