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AS 2021 288

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del 18 dicembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta:

I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione: a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucra- tiva per almeno cinque mesi;

Art. 16c Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità

1 Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto.

2 L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto. 3 In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se: a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno RU 2021 288

4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versa- mento dell’indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoc- cupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di ma- ternità.

Art. 16d Estinzione del diritto 1 Il diritto all’indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all’indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c capoverso 3. 3 Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore.

II Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità è

prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del ver- samento dell’indennità di maternità.

1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto

di lavoro: cbis. prima del termine del congedo di maternità prolungato confor- memente all’articolo 329f capoverso 2; cter. ex lett. cbis 4

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RS 220 4 RU 2020 4525

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 aprile 2021.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2021.

12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

5 FF 2020 8727

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