AS 2021 289
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
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Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 12 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. f e g 1 L’indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determi- nante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di: f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG; g. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
Art. 7 cpv. 1 e 1bis 1 L’indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determi- nante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di: a. malattia; b. infortunio;
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c. servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG; d. maternità; e. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG. 1bis Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.
Art. 24 Durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato (art. 16c cpv. 3 LIPG)
La prova che il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane consecutive immediatamente dopo la nascita deve essere fornita mediante un attestato medico.
Art. 29 cpv. 1bis 1bis Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se: a. non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccu- pazione prima del parto e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità; e b. è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.
Titolo prima dell’art. 35a Capitolo 2a: Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio Sezione 1: Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché madri e padri disoccupati o incapaci al lavoro
Art. 35a Genitori affilianti (art. 16n LIPG) 1 Il diritto dei genitori affilianti che si sono assunti durevolmente le spese di manteni- mento e di educazione del figlio è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG. 2 Il diritto dei genitori affilianti si estingue se il figlio ritorna presso uno dei suoi ge- nitori.
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Art. 35b Matrigne e patrigni (art. 16n LIPG)
Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se: a. vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l’autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell’educazione del figlio; e b. un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.
Art. 35c Madri e padri disoccupati (art. 16n LIPG)
Il diritto della madre disoccupata o del padre disoccupato è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o del padre e fino all’inizio del diritto la madre o il padre ha percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 35d Madri e padri incapaci al lavoro (art. 16n LIPG)
Il diritto della madre o del padre incapace al lavoro è retto dall’articolo 16n capo- versi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o del padre e: a. fino all’inizio del diritto, la madre o il padre incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità o un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’altra assicu- razione sociale o da un’assicurazione privata; o b. all’inizio del diritto, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, ha un rapporto di lavoro ancora valido.
Sezione 2: Calcolo dell’indennità
Art. 35e Ripartizione tra i genitori (art. 16q cpv. 4 LIPG)
Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, le indennità sono calcolate sepa- ratamente per ciascun genitore.
Art. 35f Indennità per lavoratori salariati (art. 16r LIPG) 1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
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a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG; e. maternità; f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG; g. altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 L’indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la frui- zione dei giorni di congedo.
3 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
Art. 35g Indennità per lavoratori indipendenti (art. 16r LIPG)
Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l’articolo 7 capo- verso 1.
Art. 35h Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente (art. 16r LIPG)
L’indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lu- crativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lu- crativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoverso 1 e 35f.
Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell’indennità
Art. 35i Cassa di compensazione competente (art. 17–19 LIPG) 1 Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi all’inizio del periodo di diritto all’indennità. 2 Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, la cassa di compensazione com- petente all’inizio del periodo di diritto all’indennità resta competente per entrambi i genitori durante l’intero termine quadro. 3 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.
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Art. 35j Attestati (art. 17–19 LIPG) 1 Per gli aventi diritto che all’inizio del periodo di diritto all’indennità esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego. 2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 35c o 35d che prima del periodo di disoccu- pazione o di incapacità al lavoro hanno esercitato un’attività lucrativa, l’ultimo datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità nonché la durata dell’impiego. 3 Il datore di lavoro o gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupa- zione attestano alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti.
Art. 35k Fissazione e pagamento dell’indennità (art. 17–19 LIPG)
1 Per la fissazione dell’indennità si applica per analogia l’articolo 22.
2 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensa- zione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS2.
3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale.
4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 831.10
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