AS 2021 293
Ordinanza contro l’inquinamento fonico
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Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Modifica del 12 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 e 3 2 I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin. I sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni.
3 Abrogato
Art. 22 cpv. 2 lett. a e c
2 La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:
a. Abrogata c. l’efficacia perseguita con i provvedimenti di risanamento.
Art. 23 cpv. 2 lett. a e abis
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. l’efficacia dei provvedimenti di risanamento; abis. i provvedimenti d’isolamento acustico a edifici esistenti;
1 RS 814.41
2021-1626 RU 2021 293
Inquinamento fonico. O RU 2021 293
Art. 24 cpv. 1 e 2 1 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base all’efficacia dei prov- vedimenti di risanamento. A tal fine sono determinanti: a. il numero di persone protette da immissioni foniche dannose o moleste a seguito dell’attuazione dei provvedimenti di risanamento; e b. il numero di persone per le quali il carico fonico viene ridotto in misura percettibile a seguito dell’attuazione di detti provvedimenti. 2 Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 200 fran- chi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2 L’articolo 21 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2021.
12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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