AS 2021 298
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Agevolazioni per persone vaccinate e guarite)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Agevolazioni per persone vaccinate e guarite)
Modifica del 26 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggia- tori del 27 gennaio 20211 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 Abrogato
Art. 3 cpv. 3 lett. e ed f, nonché 4
3 Sono esentate dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che:
e. sono vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono disciplinate nell’allegato 1a; f. sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell’allegato 1a. 4 Le deroghe all’obbligo di registrare i dati di contatto di cui al capoverso 3 lettere e e f non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’allegato
1 numero 2.
Art. 8 cpv. 1 lett. h, i ed j, nonché 1 bis e 1ter 1 Sono esentate dall’obbligo di test e di quarantena di cui all’articolo 7 le persone che:
1 RS 818.101.27
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Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico RU 2021 298
h. possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono discipli- nate nell’allegato 1a; i. possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell’allegato 1a; j. non hanno ancora compiuto i 16 anni. 1bis Sono esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 7 anche le persone che possono provare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2. 1ter Le deroghe all’obbligo di test e di quarantena di cui al capoverso 1 lettere c, d, g, h, i e j non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’alle- gato 1 numero 2. I bambini sotto i 12 anni sono tuttavia esentati dall’obbligo di test.
Art. 9a cpv. 5 lett. a, e ed ebis, nonché 6 5 Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test: a. bambini e giovani sotto i 16 anni; e. persone che possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV- 2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono disciplinate nell’allegato 1a; ebis. persone che possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell’allegato 1a. 6 Le deroghe all’obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 5 lettere a, e ed ebis non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’alle- gato 1 numero 2. I bambini sotto i 12 anni sono tuttavia esentati dall’obbligo di test.
Inserire prima della sezione 5 Sezione 4b: Aggiornamento degli allegati
1 Il Dipartimento federale dell’interno, sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiorna costantemente l’allegato 1. 2 Aggiorna l’allegato 1a in base alle conoscenze scientifiche attuali e sentita la Com- missione federale per le vaccinazioni.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2021 alle ore 00.00 2.
26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
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Allegato 1a (art. 3 cpv. 3 lett. e ed f, 8 cpv. 1 lett. h e i, 9a cpv. 5 lett. e ed ebis, nonché 9b cpv. 2)
Prescrizioni relative alle deroghe all’obbligo di registrare i dati di contatto, all’obbligo di test e di quarantena all’entrata nonché all’obbligo di test prima della partenza
1 Persone vaccinate
1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che: a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente se- condo le raccomandazioni dell’UFSP; b. è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le racco- mandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; c. è stato approvato secondo la «WHO Emergency use listing» ed è stato som- ministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 1.2 Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dall’obbligo di registrare i dati di contatto (art. 3 cpv. 3 lett. e), dall’obbligo di test e di qua- rantena (art. 8 cpv. 1 lett. i) e dall’obbligo di test prima della partenza (art. 9a cpv. 5 lett. e) è di sei mesi a partire dalla vaccinazione completa.
2 Persone guarite
Il periodo durante il quale le persone guarite sono esentate dall’obbligo di registrare i dati di contatto (art. 3 cpv. 3 lett. f), dall’obbligo di test e di quarantena (art. 8 cpv. 1 lett. h) e dall’obbligo di test prima della partenza (art. 9a cpv. 5 lett. ebis) è di sei mesi a partire dall’undicesimo giorno dalla conferma del contagio.
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