AS 2021 300
Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 26 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Lʼordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 3b cpv. 2 lett. d, nonché 3 e 4
2 Sono esentati da questʼobbligo:
d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, quando sono seduti al loro tavolo; 3 Sentita lʼautorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da questʼobbligo: a. gli ospiti vaccinati contro il COVID-19 per il lasso di tempo stabilito nellʼal- legato 2; b. gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nellʼallegato 2. 4 L’allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capo- verso 3 lettera a.
Abrogato
1 RS 818.101.26
2021-1599 RU 2021 300
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 300
2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:
a. possono provare di essere vaccinate contro il COVID-19: per il lasso tempo stabilito nellʼallegato 2; b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite: per il lasso di tempo stabilito nellʼallegato 2; c. svolgono unʼattività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante lʼesercizio dellʼattività profes- sionale e lungo il tragitto per andare al lavoro. 2bis L’allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capo- verso 2 lettera a. 3 Sono esentate dalla quarantena dei contatti durante lʼesercizio dellʼattività profes- sionale e lungo il tragitto per andare al lavoro le persone che lavorano in aziende che dispongono di un piano di test che soddisfa i seguenti requisiti: a. il piano garantisce ai dipendenti un accesso semplice ai test e prevede dʼinfor- marli regolarmente sui vantaggi dei test; b. i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla setti- mana; c. sono soddisfatte le condizioni per lʼassunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo lʼallegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dellʼordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202. 3bis Al di fuori dellʼattività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, le persone di cui al capoverso 3 devono attenersi alla quarantena dei contatti. 4 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l’autorità cantonale competente può: b. prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capo- verso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19.
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue: a. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
2 RS 818.101.24
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b. per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; c. la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al mas- simo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli; d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori. 3 Le disposizioni di cui al capoverso 2 non si applicano alle mense aziendali nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dellʼobbligo. A queste strut- ture si applica quanto segue: a. mense aziendali:
1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige lʼobbligo di stare
seduti,
2. tra tutti gli ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria,
3. possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nellʼazienda; b. nelle mense e nelle offerte delle strutture diurne delle scuole dellʼobbligo pos- sono essere serviti esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola o della struttura.
Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono essere aperti al pubblico solo se può essere attuato lʼobbligo della mascherina secondo lʼarticolo 3b e mantenuta la distanza obbligatoria. Sono esclusi: a. la loro utilizzazione per attività nel settore della formazione, dello sport e della cultura nonché nellʼanimazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù a condizione che, secondo gli articoli 6e–6g, non sia necessario portare una ma- scherina facciale o mantenere la distanza obbligatoria; b. i bagni termali e i centri wellness, nella misura in cui le pertinenti attività non possono essere svolte portando una mascherina facciale; si applica quanto segue:
1. le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f
devono essere rispettate; e
2. i piani di protezione devono garantire, mediante misure specifiche, che
sia mantenuta la distanza obbligatoria. 2 I luoghi chiusi di strutture chiuse secondo il capoverso 1 necessari per lʼutilizzazione delle aree esterne, segnatamente le aree di accesso, gli impianti sanitari e gli spoglia- toi, possono essere tenuti aperti.
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Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b–e, g, 1bis, 1ter e 2 1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 partecipanti è vietato. Questa restri- zione non vige per: b. le manifestazioni per la formazione dellʼopinione politica; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e allʼaperto con fino a
300 persone;
c. Abrogato d. le manifestazioni religiose; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e allʼaperto con fino a 300 persone; e. Abrogato g. le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a; 1bis Alle manifestazioni in presenza di pubblico, fatti salvi le grandi manifestazioni di cui all’articolo 6a e i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni di cui all’articolo 6bquater, si applica quanto segue: a. alle manifestazioni in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 100 persone, a quelle in aree esterne al massimo 300. b. può essere occupata al massimo la metà dei posti a sedere disponibili per i visitatori; c. per i visitatori vige l’obbligo di stare seduti; d. In deroga alla lettera c, alle manifestazioni allʼaperto nel settore dello sport e della cultura di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo per i visitatori non vige lʼobbligo di stare seduti, e. se consente il consumo di cibi e bevande nei posti a sedere del settore destinato al pubblico, l’organizzatore deve registrare i dati di contatto di tutti i visitatori, f. Se la manifestazione si svolge in una struttura della ristorazione, si applicano unicamente le prescrizioni di cui alla lettera a e allʼarticolo 5a capoverso 2. 1ter Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.
2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree esterne. Si applica unicamente lʼarticolo 3; non vige lʼobbligo di elaborare e attuare un piano di prote- zione.
5 Se il piano di protezione contiene misure di protezione specifiche, la competente autorità che rilascia lʼautorizzazione può prevedere deroghe alle restrizioni nelle atti- vità sportive di cui all’articolo 6e capoverso 2 e culturali di cui all’articolo 6f capo- versi 2 e 3.
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1 Per le grandi manifestazioni che si svolgono dal 1° luglio al 19 agosto 2021, oltre alle prescrizioni di cui allʼarticolo 6b, si applica quanto segue: g. il divieto di manifestazioni di ballo di cui allʼarticolo 6 capoverso 1 ter non si applica par le manifestazioni allʼaperto.
2 Non si applica il divieto di manifestazioni di ballo di cui allʼarticolo 6 capoverso 1 ter, compreso il divieto dellʼesercizio di discoteche e sale da ballo utilizzate a tale scopo secondo lʼarticolo 5a capoverso 1.
1 Alle manifestazioni negli istituti di formazione si applica quanto segue:
b. può essere utilizzata al massimo la metà della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni.
2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:
c. agli istituti accademici e agli offerenti di formazione professionale superiore e di perfezionamento, nella misura in cui dispongano di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dallʼautorità cantonale competente.
Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport 1 Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni: a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo; b. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regio- nale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale; c. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semi- professionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello profes- sionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega dellʼaltro sesso. 2 Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue: a. le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone; b. allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
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c. in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
1. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
– è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,
2. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della
distanza obbligatoria se: – lo sport praticato presuppone il contatto fisico – è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quat- tro persone, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettera c,
3. devono essere registrati i dati di contatto.
3 Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.
Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale 1 Per lʼesercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vigono unicamente lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4 e le pre- scrizioni di cui allʼarticolo 5d capoverso 1. 2 Per le seguenti persone lʼunica restrizione che vige nello svolgimento di attività cul- turali è il divieto di esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi: a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo; b. gli artisti professionisti. 3 Allo svolgimento di attività culturali da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 2 si applica quanto segue: a. le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone; b. allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto; c. in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
1. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
– è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1ter lettere a e b,
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2. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della
distanza obbligatoria se: – lʼattività presuppone il contatto fisico – è svolta sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quat- tro persone, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1ter lettera c,
3. devono essere registrati i dati di contatto;
d. le esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono vietate. 4 Per le attività di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 in gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.
Art. 6g Disposizioni particolari per lʼanimazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni: a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo; b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini; c. nel piano di protezione sono definite:
1. le attività ammesse,
2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.
1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione.
3bis I datori di lavoro sono esentati dallʼobbligo del telelavoro di cui al capoverso 3 nella loro azienda se hanno introdotto un piano di test di cui allʼarticolo 3d capo- verso 3.
Art. 13 lett. e, eter, g e h È punito con la multa chi: e. intenzionalmente svolge manifestazioni di ballo o fiere il cui svolgimento è vietato secondo lʼarticolo 6 capoverso 1ter o 3 o secondo lʼarticolo 6g capo- verso 2; eter. intenzionalmente partecipa a una manifestazione di ballo; g. Abrogato
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h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola lʼobbligo di stare seduti di cui agli articoli 5a capoverso 2 lettera b, 6 capoverso 1bis lettera c o 6bbis capoverso 1 lettera d;
II
1 Lʼallegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III Lʼallegato 2 dellʼordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 16002, 16004 e 16005
16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in
combinato disposto con lʼart. 6 cpv. 1, 1bis, 1ter o 2 dellʼordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16004. Abrogato
16005. Violazione, in qualità di ospite, dellʼobbligo di stare seduti nelle strut- ture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con lʼart. 5a cpv. 2 lett. b dellʼordinanza COVID-19 situazione parti- colare) 100
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2021 alle ore 00.00 4.
2 Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e lʼallegato 1 numero 3.1bis lettera e, 3.1ter e 3.1quater hanno effetto sino al 30 giugno 2021; dopo tale data decadono.
26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 314.11 4 Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dellʼart. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 1 lett. b n. 2, nonché 6f cpv. 2 lett. c)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
Rimando tra parentesi sotto lʼindicazione «Allegato 1» (art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 2 lett. c n. 1 e 2, nonché 6f cpv. 3 lett. c n. 1 e 2)
N. 3.1bis lett. b, frase introduttiva, lett. c, e g 3.1bis Lʼaccesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: b. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati si applica quanto segue: c. Abrogato e. in luoghi chiusi di bagni termali e centri wellness secondo lʼarticolo 5d capoverso 1 lettera b deve essere a disposizione una superficie di almeno
15 metri quadrati per persona;
g. se sono disponibili posti a sedere, può essere messo a disposizione sol- tanto un posto su due o possono essere messi a disposizione soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.
3.1ter Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui allʼarticolo 6f capoverso 3 lettera c senza mascherina facciale si applica quanto segue: a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le per- sone; b. per le attività che non richiedono lʼuso del canto né uno sforzo fisico eccessivo e per lʼesercizio delle quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 10 metri quadrati per persona; c. le attività che presuppongono il contatto fisico possono essere svolte soltanto se:
1. sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile
che la svolgono sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
2. se ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per
uso esclusivo; d. il locale deve disporre di unʼaerazione efficace.
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3.1quater Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui allʼarticolo 6e capoverso 2 lettera c numero 2 senza mascherina facciale si applica quanto segue: a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le per- sone; b. per gli sport che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per lʼeser- cizio dei quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la super- ficie minima per uso esclusivo è di 10 metri quadrati per persona; c. gli sport che presuppongono il contatto fisico possono essere praticati soltanto se:
1. sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile che
si allenano sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
2. ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per
uso esclusivo; d. nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di 15 metri quadrati per persona; e. il locale deve disporre di unʼaerazione efficace.
N. 4.5 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è suffi- ciente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo lʼarticolo 5a capoverso 2 lettera d sulla registrazione dei dati di contatto nelle strutture della ristorazione.
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Allegato 2
Prescrizioni relative allʼesenzione delle persone vaccinate e guarite dallʼobbligo della mascherina e della quarantena dei contatti nonché prescrizioni per lʼaccesso di persone vaccinate e guarite a grandi manifestazioni
1 Persone vaccinate
1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le per-
sone che sono state vaccinate con un vaccino: a. omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato confor- memente alle raccomandazioni dellʼUFSP; b. omologato dallʼAgenzia europea per i medicinali per lʼUnione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dallʼobbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. a), le persone vaccinate sono esentate dallʼobbligo della quarantena dei contatti dopo la vac- cinazione (art. 3d cpv. 2 lett. a) e le persone vaccinate hanno accesso alle grandi manifestazioni è di sei mesi a partire dal completamento della vaccina- zione.
2 Persone guarite
Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esen- tati dallʼobbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. b) e le persone guarite sono esen- tate dallʼobbligo della quarantena dei contatti (art. 3d cpv. 2 lett. b) o hanno accesso alle grandi manifestazioni (art. 6b cpv. 1 lett. b) è di sei mesi a partire dallʼundicesimo giorno dalla conferma del contagio.
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