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AS 2021 301

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del 14 maggio 2021

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 2bis 2bis In via eccezionale, il lavoro può essere svolto sul tragitto per recarsi al lavoro se il compito, la durata e le condizioni del viaggio rendono possibile l’adempimento del lavoro. Le ore di lavoro prestate in tal senso sono computate integralmente.

Art. 33 Abrogato

Art. 40 cpv. 3 lett. b e c

3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

b. Abrogata c. assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;

Art. 51c Rimborso di spese relative al lavoro mobile (art. 72 cpv. 2 lett. f OPers) 1 Gli impiegati ai quali non è più messo a disposizione un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l’intera durata del lavoro convenuta ricevono un importo for- fettario annuo. Questo importo include la compensazione della parte della pigione dei

1 RS 172.220.111.31

2021-1608 RU 2021 301

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2021 301

locali privati utilizzati come pure la compensazione delle spese per la mobilia, il mag- giore consumo di energia elettrica e i mezzi di comunicazione nonché di eventuali altre spese. 2 Per gli impiegati con un tasso di occupazione del 100 per cento, l’importo forfettario secondo il capoverso 1 ammonta a 200 franchi all’anno per ogni 20 per cento di durata annua del lavoro prestata sotto forma di lavoro mobile. Per gli impiegati occupati a tempo parziale, l’importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

2 L’articolo 40 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2022.

14 maggio 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

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