AS 2021 31
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile
del 22 gennaio 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE), ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione dell’influenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile. 2 Essa disciplina le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capo- verso 2 OFE e la sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di con- trollo e di osservazione.
Art. 2 Zone di controllo e di osservazione
1 Sono considerate zone di controllo:
a. le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nel numero 1 dell’allegato; b. le altre zone elencate nel numero 1 dell’allegato. 2 Sono considerate zone di osservazione le aree rivierasche di 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nel numero 2 dell’al- legato.
RS 916.401.327.1 1 RS 916.401
2021-0169 RU 2021 31
Misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria RU 2021 31 nella popolazione svizzera di pollame da cortile. O dellʼUSAV
Art. 3 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osservazione Nelle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale effettua su ordine dellʼUSAV esami a campione per la ricerca dei virus influenzali di tipo A in tutte le aziende detentrici di pollame.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2021 e si applica fino al 15 marzo 20212.
22 gennaio 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
2 Pubblicazione urgente del 22 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria RU 2021 31 nella popolazione svizzera di pollame da cortile. O dellʼUSAV
Allegato (art. 2)
Zone di controllo e di osservazione
1 Zone di controllo
1.1 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono
da considerarsi zone di controllo Lago di Costanza (superiore e inferiore) Dalla foce del Vecchio Reno nel Lago di Costanza a monte fino al Comune di Senn- wald SG Zone a valle del Reno dal Lago di Costanza fino alla confluenza del Mühlebach nel Reno nel Comune di Dachsen
1.2 Altre zone da considerarsi zone di controllo
Tutta la zona del Cantone di Sciaffusa a eccezione dei Comuni di Rüdlingen e Buch- berg
2 Zone di osservazione
2.1 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono
da considerarsi zone di osservazione Lago di Costanza (superiore e inferiore) Dalla foce del Vecchio Reno nel Lago di Costanza a monte fino al Comune di Senn- wald SG Zone a valle del Reno dal Lago di Costanza fino alla confluenza del Mühlebach nel Reno nel Comune di Dachsen
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