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AS 2021 310

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

del 19 giugno 20201

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata il 15 settembre 20173; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20194, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso 1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

2021-1701 RU 2021 310

Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». DF RU 2021 310

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 7 marzo 20216.

2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicem-

bre 19767 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 7 marzo 2021.

31 maggio 2021 Cancelleria federale

5 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito

dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 6 FF 2021 1185 7 RS 161.1

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