AS 2021 310
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»
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Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»
del 19 giugno 20201
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata il 15 settembre 20173; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20194, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso 1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.
3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.
2021-1701 RU 2021 310
Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». DF RU 2021 310
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 7 marzo 20216.
2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicem-
bre 19767 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 7 marzo 2021.
31 maggio 2021 Cancelleria federale
5 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito
dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 6 FF 2021 1185 7 RS 161.1
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