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AS 2021 313

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 18 maggio 2021

71800 Assistente del commercio al dettaglio CFP

Detailhandelsassistentin EBA/ Detailhandelsassistent EBA Assistante du commerce de détail AFP/ Assistant du commerce de détail AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto, rami di formazione e d’esame, durata

Art. 1 Profilo professionale Gli assistenti del commercio al dettaglio di livello CFP svolgono in particolare le at- tività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. consigliano, sostengono e servono i clienti nella lingua nazionale locale e in una lingua straniera (livello A2 secondo il Quadro comune europeo di riferi- mento per la conoscenza delle lingue QCER4) attraverso i canali aziendali a loro disposizione;

RS 412.101.220.02

4 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

2021-1659 RU 2021 313

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b. svolgono colloqui di consulenza e vendita relativi all’assortimento di prodotti e servizi della loro azienda, nella lingua nazionale locale e in una lingua stra- niera (livello A2 secondo il QCER); rappresentano l’azienda verso l’esterno, sono consapevoli della loro responsabilità e sono in grado di lavorare sia in un team sia secondo istruzioni; c. lavorano secondo istruzioni nei processi aziendali e di gestione della merce avvalendosi delle procedure digitali allo scopo di garantire la disponibilità dei prodotti destinati alla vendita. d. lavorano rispettando la sicurezza sul lavoro e le direttive aziendali.

Art. 2 Rami di formazione e d’esame 1 La formazione professionale pratica in azienda e i corsi interaziendali si svolgono in un ramo di formazione e d’esame fra quelli riportati in allegato alla presente ordi- nanza.

2 Il ramo di formazione e d’esame è indicato nel contratto di tirocinio.

Art. 3 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura due anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 4 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 5 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. creazione e organizzazione delle relazioni con i clienti:

1. creare il primo contatto con il cliente del commercio al dettaglio,

2. analizzare il bisogno del cliente del commercio al dettaglio e presentare

soluzioni,

3. concludere colloqui di vendita e rielaborarli,

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4. gestire le richieste dei clienti del commercio al dettaglio attraverso di-

versi canali; b. gestione e presentazione di prodotti e servizi:

1. secondo istruzioni, attuare compiti nel processo di gestione della merce,

2. secondo istruzioni, presentare prodotti e servizi del commercio al detta-

glio in funzione dei clienti,

3. secondo istruzioni, utilizzare informazioni e dati dei clienti operativa-

mente rilevanti; c. acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi:

1. informarsi su prodotti e servizi del proprio ramo,

2. trattare e mettere a disposizione prodotti e servizi del proprio ramo in

funzione dei clienti,

3. riconoscere gli sviluppi attuali nel proprio ramo e integrarli secondo

istruzioni nell’attività quotidiana; d. interazione nell’azienda e nel ramo:

1. garantire il flusso di informazioni nel commercio al dettaglio attraverso

tutti i canali,

2. impostare la collaborazione con diversi team del commercio al dettaglio,

3. riconoscere gli sviluppi aziendali nel commercio al dettaglio e assumere

nuovi compiti secondo istruzioni,

4. organizzare il proprio lavoro nel commercio al dettaglio secondo istru-

zioni.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 6 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

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5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 7 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 8 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Creazione e organizzazione delle relazioni con 120 100 220 il cliente – Gestione e presentazione di prodotti e servizi 60 60 120 – Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo 40 40 80 di conoscenze su prodotti e servizi – Interazione nell’azienda e nel ramo 60 80 140 Totale conoscenze professionali 280 280 560 b. Cultura generale 40 40 80 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale lezioni 360 360 720

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti. 3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordi- nanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

5 RS 412.101.241

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4 Nella scuola professionale una parte dei contenuti di cultura generale è trasmessa insieme all’insegnamento delle conoscenze professionali nei campi di competenze operative a-b-c-d; a tal fine si tiene conto del profilo professionale specifico degli assistenti del commercio al dettaglio di livello CFP e delle relative esigenze ed esperienze professionali. I contenuti si basano sul Programma quadro per l’insegna- mento della cultura generale del 27 aprile 20066 e sono specificati nel piano di for- mazione nonché nel Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP del 19 febbraio 20217. Il Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale specifica altresì i contenuti di cul- tura generale che non sono trasmessi dall’insegnamento delle conoscenze professio- nali e che sono oggetto di lezioni di cultura generale separate. 5 Del Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP è responsabile l’organizzazione del mondo del lavoro «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS), che emana il programma dopo la presa di posizione della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nel commercio al dettaglio. Il programma sostituisce il programma d’istituto di cui all’articolo 5 dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale per la formazione pro- fessionale di base. 6 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 7 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 9 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 10 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

Anno Corso Campo di competenze operative Durata

1 1 Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su 6 giorni

prodotti e servizi

2 2 Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su 4 giorni

prodotti e servizi Totale 10 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

6 Il programma quadro del 27 aprile 2006 per l’insegnamento della cultura generale è disponibile sul sito SEFRI: www.sefri.admin.ch >Formazione >Formazione professionale di base > Insegnamento della cultura generale

7 Allegato 1 al piano di formazione (art. 10 cpv. 3)

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 10 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 11 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di impiegato di commercio AFC e almeno due anni di esperienza professionale nella professione; b. impiegato di vendita al minuto qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nella professione; c. venditore qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nella pro- fessione; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nella professione; e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

8 Il piano del 18 maggio 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

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Art. 12 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qua- lifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una se-

conda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della for- mazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 13 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 14 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

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Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine del secondo e del terzo semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Art. 16 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 18 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’assistente del

commercio al dettaglio CFP e nel ramo di formazione e d’esame auspi- cato, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 19 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 5.

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Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 1 ora; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. il lavoro pratico si svolge nel ramo di formazione e d’esame indicato nel

contratto di tirocinio e riportato nell’allegato,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con la seguente ponderazione:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Creazione e organizzazione delle relazioni con il cliente 60 %

Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi

2 Gestione e presentazione di prodotti e servizi 40 %

b. «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e

i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Tipo di esame e durata Ponderazione

scritto orale

1 Creazione e organizzazione delle relazioni 20 min. 40 min. 50 %

con il cliente

2 Gestione e presentazione di prodotti e servizi 20 min. 10 min. 25 %

3 Interazione nell’azienda e nel ramo 20 min. 10 min. 25 %

c. «cultura generale»; vale quanto segue:

1. il campo di qualificazione «cultura generale» comprende solamente i

contenuti di cultura generale non contemplati dall’insegnamento delle conoscenze professionali,

2. è composto dalle seguenti voci:

– nota scolastica relativa alla cultura generale – lavoro d’approfondimento,

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3. l’oggetto e la procedura della valutazione delle voci sono disciplinati nel

Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 21 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 30 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 10 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 per cento; b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento; c. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media

arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze. 5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali. 6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze.

Art. 22 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione pro- fessionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fa stato soltanto la nuova nota.

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4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 23 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza vengono meno: a. la nota scolastica d cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2 primo trattino; b. la nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 21 capoversi 2 lettera d e 3. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 45 per cento; b. conoscenze professionali: 45 per cento; c. cultura generale: 10 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 24 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di for- mazione pratica (CFP). 2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Assistente del commercio al dettaglio CFP». 3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 23 capoverso 1 lettera b, la nota dei luoghi di formazione; c. il ramo di formazione e d’esame.

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Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 25 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nel commercio al dettaglio 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati del commercio al dettaglio è composta da: a. da quattro a sei rappresentanti dell’organizzazione «Formazione nel commer- cio al dettaglio in Svizzera» (FCS); b. due rappresentanti dei docenti della Conferenza svizzera delle scuole profes- sionali commerciali (CSSPC); c. un rappresentante della Società svizzera degli impiegati di commercio; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 26 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 La responsabilità generale per i corsi interaziendali spetta all’organizzazione del mondo del lavoro «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS). 2 È responsabile dei corsi interaziendali il rispettivo ramo di formazione e d’esame.

3 In collaborazione con l’organizzazione del mondo del lavoro competente, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

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4 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 5 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI dell’8 dicembre 20049 sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pra- tica (CFP) è abrogata.

Art. 28 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente del commercio al dettaglio CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assi- stente del commercio al dettaglio CFP entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valu- tati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18-24) si applicano dal 1° gennaio 2024.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

18 maggio 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

9 RU 2005 719; 2010 1451; 2011 4453; 2017 4821

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Allegato (art. 2 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. a n. 3)

Rami di formazione e d’esame Numero Denominazione tedesca Denominazione francese Denominazione italiana

71801 Automobil After-Sales After-Sales Automobile After-Sales Automobile
71802 Automobil Sales Sales Automobile Sales Automobile
71803 Bäckerei-Confiserie Boulangerie-confiserie Panetteria-confetteria
71804 Consumer-Electronics Consumer-Electronics Consumer-Electronics

71805 DO IT YOURSELF DO IT YOURSELF DO IT YOURSELF

71806 Eisenwaren Quincaillerie Ferramenta
71807 Elektrofach Électro-ménager Articoli elettrici
71808 Farben Peinture Colori
71809 Haushalt Ménage Casalinghi
71810 Landi Landi Landi
71811 Lebensmittel Alimentation Alimentari
71812 Möbel Ameublement Mobili
71813 Öffentlicher Verkehr Transports publics Trasporti pubblici
71814 Papeterie Papeterie Cartoleria
71815 Parfümerie Parfumerie Profumeria
71816 Post Poste Posta
71817 Schmuck-Edelsteine-Uhren Bijoux, pierres précieuses Gioielli-pietre

et montres preziose-orologi

71818 Schuhe Chaussures Calzature
71819 Spielwaren Jouets Giocattoli
71820 Sportartikel Articles de sport Articoli sportivi
71821 Textil Textile Tessili
71822 Zoofachhandel Magasins spécialisés Commercio specializ-

en biens zoologiques zato di animali

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