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AS 2021 322

AS 2021 322

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 2 giugno 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 4 giugno 20213.

2 giugno 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 3 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-1796 RU 2021 322

Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2021 322 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI

Allegato 1 (art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 65

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

65. Decisione Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011,

2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/800, GU L 179 del 20.5.2021, pag. 1.

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