AS 2021 323
Ordinanza sullʼassicurazione malattie
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Ordinanza sullʼassicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 26 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Lʼordinanza del 27 giugno 19951 sullʼassicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 46 In generale Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che eserci- tano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni: a. fisioterapista; b. ergoterapista; c. infermiere; d. logopedista; e. dietista; f. neuropsicologo; g. …2 h. podologo.
Art. 50d Podologi I podologi sono autorizzati se: a. dispongono di unʼautorizzazione cantonale allʼesercizio della professione di podologo;
1 RS 832.102 2 Conformemente alla cifra I dell’O del 19 marzo 2021 (RU 2021 188), in vigore dal 1° lu- glio 2022.
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b. hanno conseguito un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il programma quadro d’insegnamento podologia del 12 novembre 20103 nella versione del 12 dicembre 2014 o hanno concluso una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d’insegnamento; c. hanno effettuato unʼattività pratica di due anni dopo il conseguimento del di- ploma:
1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
2. presso unʼorganizzazione della podologia autorizzata conformemente
alla presente ordinanza, o
3. in un ospedale, presso unʼorganizzazione di cure e dʼaiuto a domicilio o
in una casa di cura sotto la direzione di un podologo che adempie le con- dizioni dʼautorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
Art. 52e Organizzazioni di podologia Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se: a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo dʼattività quanto al territorio, allʼorario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui allʼarticolo 50d; d. dispongono delle attrezzature necessarie per la fornitura delle prestazioni.
Art. 104 cpv. 1bis 1bis Non è dovuto:
a. per il giorno di dimissione; b. per i giorni di congedo calcolati secondo le regole della struttura tariffale ap- plicabile di cui all’articolo 49 capoverso 1 della legge, nel loro tenore appro- vato o fissato dal Consiglio federale.
II Disposizione transitoria della modifica del 26 maggio 2021 1 I podologi che allʼentrata in vigore della modifica del 26 maggio 2021 dispongono di unʼautorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale, sono autorizzati se sono in pos- sesso dei seguenti titoli: a. attestato di capacità di podologo rilasciato dallʼassociazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV);
3 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref.
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b. attestato di capacità di podologo rilasciato dallʼassociazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP); c. diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, che abbia supe- rato il corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosa- nitario (CPS) di Lugano in collaborazione con lʼUnione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI). 2 Ai fini della valutazione dellʼadempimento della condizione dello svolgimento di unʼattivita pratica di due anni secondo lʼarticolo 50d lettera c, ai podologi che allʼen- trata in vigore della modifica del 26 maggio 2021 posseggono un titolo di cui allʼarti- colo 50d lettera b o secondo il capoverso 1 oppure conseguono entro due anni un diploma di cui allʼarticolo 50d lettera b, è accreditata ogni attività pratica svolta dopo il conseguimento del diploma di podologo e prima dellʼentrata in vigore della modi- fica e durante i quattro anni seguenti, anche se lʼattività non adempie le condizioni di cui allʼarticolo 50d lettera c.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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