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AS 2021 324

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 26 maggio 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 11c Sezione 6: Podologia

1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni fornite previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell’articolo 50d OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell’articolo 52e OAMal, sempreché: a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un ri- schio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da uno dei seguenti fattori di rischio:

1. polineuropatia, con o senza arteriopatia obliterante periferica (AOP),

2. ulcera diabetica preesistente,

3. amputazione avvenuta causata da diabete mellito, indipendentemente

dalla presenza di una neuropatia o di unʼangiopatia; e b. si tratti delle prestazioni seguenti:

1. controllo di piedi, pelle e unghie,

2. cure protettive, segnatamente lʼeliminazione incruenta di duroni e la cura

incruenta delle unghie,

1 RS 832.112.31

2021-1774 RU 2021 324

Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 324

3. istruzioni e consulenza ai pazienti in merito alla cura dei piedi, delle

unghie e della pelle e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausi- liari,

4. verifica della calzata delle scarpe.

2 L’assicurazione assume, per anno civile, i costi per un numero massimo di sedute seguente: a. per persone con diabete mellito e polineuropatia:

1. senza AOP: quattro sedute,

2. con AOP: sei sedute;

b. per persone con diabete mellito dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputa- zione causata da diabete: sei sedute. 3 Se la pedicure medica va proseguita a carico dell’assicuratore dopo la fine di un anno civile, è necessaria una nuova prescrizione medica.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

26 maggio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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