AS 2021 328
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Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Traduzione Modifica e complemento1 della Convenzione
Adottati dalle Parti contraenti il 6 febbraio 2020 Entrati in vigore per la Svizzera il 25 maggio 2021
Art. 1 nuova lett. s L’articolo è completato come segue: «s) «regime eTIR», il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l’equivalente funzionale del libretto TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della Convenzione TIR, le specifiche del re- gime eTIR sono definite nell’Allegato 11.»
Art. 3 lett. b La lettera b è modificata come segue: «b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all’articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente convenzione o essere effet- tuati nell’ambito del regime eTIR.»
Art. 43 L’articolo è modificato come segue: «Le note esplicative dell’Allegato 6, dell’Allegato 7, Parte III, e dell’Allegato 11, Parte II, contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Conven- zione e dei suoi Allegati. Esse menzionano parimenti certe pratiche raccomandate.»
1 In conformità all’articolo 60a, paragrafo 1, della Convenzione TIR, la Svizzera dichiara di non accettare, per il momento, l’allegato 11.
2021-1334 RU 2021 328
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Nuovo art. 58c «Organo di attuazione tecnica» «È istituito un Organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 11.»
Art. 59 L’articolo è modificato come segue: «1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su pro- posta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente ar- ticolo. 2. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 60a, ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell’Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Co- mitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione. 3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60a, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entra in vi- gore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d’un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente. 4. Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento è reputato non ac- cettato e non avrà alcun effetto.»
Nuovo art. 60a «Procedura speciale per l’entrata in vigore dell’Allegato 11 e dei relativi emendamenti» «1. L’Allegato 11, esaminato conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato dal Segretario generale dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti con- traenti che hanno notificato per iscritto al Segretario generale, entro il suddetto ter- mine di tre mesi, la loro non accettazione dell’Allegato 11. L’Allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica. 2. Qualsiasi proposta di emendamento dell’Allegato 11 è esaminata dal Comitato di gestione. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vinco- late dall’Allegato 11 presenti e votanti.
3. Gli emendamenti all’Allegato 11, esaminati e adottati conformemente al para-
grafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, per accettazione.
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4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente
articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell’adozione, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 o cinque di essi, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro gli emenda- menti. 6. All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.»
Art. 61 Domande, comunicazioni e obiezioni L’articolo è modificato come segue: «Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della pre- sente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59, 60 e 60a, nonché la data dell’entrata in vigore di un emenda- mento.»
Allegato 9, parte prima, paragrafo 3, nuovo punto xi Il paragrafo è modificato come segue: «xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all’Allegato 11 articolo 10 paragrafo 2, per le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.»
Il nuovo Allegato 11 è aggiunto agli altri Allegati: «Allegato 112 – Il regime eTIR
Parte prima Art. 1 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente Allegato disciplinano l’attuazione del regime eTIR quale definito all’articolo 1 lettera s) della Convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente Allegato, come previsto all’articolo 60a paragrafo 1.
2 In conformità all’articolo 60a paragrafo 1 della Convenzione TIR, la Svizzera dichiara di non accettare, per il momento, l’allegato 11.
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2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel terri- torio di una Parte contraente che non è vincolata dall’Allegato 11 e che è uno Stato membro di un’unione doganale o economica con un unico territorio doganale.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente allegato si intende per: a) «sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio elettronico di informazioni tra gli attori partecipanti al regime eTIR; b) «specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 del presente Allegato; c) «dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di assoggettare le merci al regime eTIR; d) «dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conforme- mente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di modifi- care i dati della dichiarazione; e) «dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti; f) «dichiarazione»: l’atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, con- formemente alle specifiche eTIR, l’intenzione di assoggettare le merci al re- gime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l’equivalente giuridico di un libretto TIR accettato; g) «documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettro- nicamente dal sistema doganale, dopo l’accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il docu- mento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verifi- catisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell’articolo 25 della presente Convenzione e per la procedura di ri- serva; h) «autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l’iden- tificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l’origine e l’in- tegrità di dati in formato elettronico.
Art. 3 Attuazione del regime eTIR 1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.
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2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collegare i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comuni- cata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.
Art. 4 Composizione, funzioni e regolamento interno dell’Organo di attuazione tecnica 1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 sono membri dell’Organo di attua- zione tecnica. Le sedute di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del Comitato di gestione, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il Comitato di gestione è regolarmente informato delle attività e delle conside- razioni dell’Organo di attuazione tecnica. 2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l’Allegato 11 conformemente all’arti- colo 60a paragrafo 1 e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sedute dell’Organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori. 3. L’Organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell’attua- zione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza. 4. Alla sua prima seduta l’Organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato di gestione per l’approvazione delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11.
Art. 5 Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR L’Organo di attuazione tecnica: a) adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche funzionali del regime eTIR. All’atto dell’adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione; b) elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al Comitato di gestione per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al mo- mento dell’adozione; c) esamina, su richiesta del Comitato di gestione, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti con- traenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se ne- cessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell’adozione.
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Art. 6 Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati 1. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del Paese di partenza e del Paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichia- razione o la modifica in conformità della legislazione nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR. 2. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema interna- zionale eTIR. 3. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR. 4. Le autorità competenti pubblicano l’elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.
Art. 7 Autenticazione del titolare 1. All’atto di accettare la dichiarazione nel Paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei Paesi situati lungo l’itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati nonché il titolare, in conformità della legislazione nazionale. 2. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 accettano l’autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR. 3. Le autorità competenti pubblicano l’elenco dei meccanismi di autenticazione di- versi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo e che possono essere utilizzati per l’autenticazione. 4. Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del Paese di partenza e da quelle del Paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l’equivalente giuridico di un libretto TIR accettato.
Art. 8 Riconoscimento reciproco dell’autenticazione del titolare L’autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 che accettano la dichiarazione o la modifica dei dati della dichiarazione è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti suc- cessive vincolate dall’Allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.
Art. 9 Requisiti aggiuntivi in materia di dati 1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale. 2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in ma- teria di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per
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facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente Allegato.
Art. 10 Procedura di riserva 1. Se per motivi tecnici non è possibile avviare il regime eTIR presso l’ufficio doga- nale di partenza, il titolare del libretto TIR può ricorrere al regime TIR. 2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano se- condo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche. 3. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR. 4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l’associazione garante nazionale, come stabilito all’Allegato 9 parte prima paragrafo 1 lettera d.
Art. 11 Hosting del sistema internazionale eTIR 1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto l’egida della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 2. L’UNECE aiuta i Paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema interna- zionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto fun- zionamento prima del collegamento operativo.
3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell’UNECE per adempiere agli
obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al fun- zionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell’UNECE è deciso e appro- vato dal Comitato di gestione.
Art. 12 Gestione del sistema internazionale eTIR 1. L’UNECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l’archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di dieci anni. 2. Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall’UNECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell’estrazione di statistiche aggregate.
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3. Le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio è effettuato un tra- sporto TIR nell’ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento am- ministrativo o giudiziario riguardante l’obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell’associazione garante nazionale possono chie- dere all’UNECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere addotte come elementi di prova nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali. 4. In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.
Art. 13 Pubblicazione dell’elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR Le autorità competenti provvedono affinché l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell’ambito del re- gime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla Commissione di controllo TIR.
Art. 14 Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell’Allegato 10 della Convenzione TIR I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all’Allegato 10 paragrafi 1, 3 e 4 della presente Convenzione sono considerati soddisfatti mediante l’applicazione del regime eTIR. »
Dichiarazione Svizzera In conformità all’articolo 60a paragrafo 1 della Convenzione TIR, la Svizzera dichiara di non accettare, per il momento, l’allegato 11.