AS 2021 33
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni2
1 Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse
sotto forma di titoli di credito. Lo statuto può disporre che siano emesse sotto forma di diritti valori ai sensi dell’articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20083 sui titoli contabili (LTCo). 1bis Le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro prin- cipale.
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G. Custodia collet- tiva, certificato globale e diritti valori semplici I. Custodia collettiva di titoli di credito
III. Diritti valori 1 Il debitore può emettere diritti valori semplici o sostituire con diritti semplici valori semplici titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni di emissione o il suo statuto lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.
H. Diritti valori 1 Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti: registrati I. Costituzione 1. è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e
2. può essere esercitato e trasferito soltanto per il tramite di detto
registro.
2 Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:
1. mediante procedure tecniche conferisce ai creditori, ma non al
debitore, la facoltà di disporre dei loro diritti;
2. la sua integrità è garantita mediante misure tecniche e orga-
nizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di per- sone indipendenti tra loro, che lo proteggono da modifiche il- lecite;
3. il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e
l’accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
4. i creditori possono consultare le informazioni e le iscrizioni
che li riguardano nonché verificare l’integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l’intervento di terzi.
3 Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato
in conformità con lo scopo di quest’ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell’ac- cordo sulla registrazione.
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II. Effetti 1 Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l’obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legit- timato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adegua- mento del registro.
2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave,
si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal regi- stro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.
3 Chi, qualora al momento dell’acquisto non gli sia imputabile mala
fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l’alienante non aveva la facoltà di disporre del di- ritto valore registrato.
4 Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore regis-
trato soltanto le eccezioni che:
1. sono dirette contro la validità della registrazione oppure de-
sunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
2. gli spettano personalmente contro l’attuale creditore del di-
ritto valore registrato; o
3. sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore ante-
riore del diritto valore registrato, quando quello attuale, ac- quistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.
III. Trasferimento 1 Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell’accordo sulla registrazione.
2 Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichia-
rato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei con- fronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:
1. sono state prese prima della dichiarazione di fallimento,
dell’esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;
2. sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di
diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e
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3. sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di
diritti valori.
3 Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ri-
cevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.
IV. Garanzie 1 Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto va- lore registrato se:
1. la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e
2. è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti
soddisfatto abbia il diritto esclusivo di disporre del diritto valore registrato.
2 Per il rimanente:
1. il diritto di ritenzione su diritti valori registrati è retto dalle
disposizioni applicabili al diritto di ritenzione sulle cartevalori
2. il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle dispo-
sizioni applicabili al diritto di pegno sui crediti e su altri diritti (art. 899–906 CC).
V. Ammortamento 1 L’avente diritto a un diritto valore registrato può chiedere che il giu- dice ne pronunci l’ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l’ammortamento, l’avente diritto può esercitare il suo diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese al debitore l’attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell’ammortamento si applicano per ana- logia gli articoli 982–986.
2 Le parti possono prevedere una procedura d’ammortamento più
semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.
VI. Informazione 1 Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come e responsabilità tale, informa ciascun acquirente:
1. sul contenuto del diritto valore;
4 RS 210
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2. sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure
a tutela della sua operatività e integrità secondo l’arti- colo 973d capoversi 2 e 3.
2 Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni
inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.
3 Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è
nulla.
Art. 1153, tit. marg. A. Requisiti I. In generale
II. Titoli equivalenti 1 Le parti possono prevedere titoli rappresentanti merci sotto forma di in registri di diritti valori diritti valori registrati. Gli articoli 1154 e 1155 si applicano per ana- logia.
2 La sottoscrizione dell’emittente non è necessaria se il titolo può es-
sergli attribuito chiaramente in altro modo. L’ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro di diritti valori o nei dati aggiuntivi a esso correlati.
2. Legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento
3a. Restituzione 1 L’amministrazione del fallimento decide se devono essere restituiti i di beni crittogra- fici beni crittografici di cui il fallito ha la facoltà di disporre al momento della dichiarazione di fallimento e che sono rivendicati da un terzo.
2 La pretesa del terzo è fondata se il fallito si è impegnato a mettere in
ogni momento a disposizione del terzo i beni crittografici e questi sono attribuiti: a. individualmente al terzo; o b. a una comunione e la parte che spetta al terzo è chiaramente determinata.
3 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del falli-
mento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
5 RS 281.1
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4 Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L’ammini-
strazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
3b. Accesso 1 Il terzo che dimostra un diritto legale o contrattuale ai dati di cui la ai dati e loro restituzione massa ha la facoltà di disporre può, a seconda del tipo di diritto, chie- dere l’accesso a tali dati o la loro restituzione da parte della massa.
2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del falli-
mento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti o realizzati prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.
3 Le spese per l’accesso ai dati o per la loro restituzione sono a carico
del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
4 È fatto salvo il diritto d’accesso secondo le disposizioni federali o can-
tonali sulla protezione dei dati.
3. Legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale
privato
Art. 105 cpv. 2
2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in
pegno di crediti è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio. Lo stesso vale per la costituzione in pegno di altri diritti, in quanto siano rappresentati da un diritto valore, un titolo di credito o un titolo equivalente; altrimenti la loro costituzione in pegno è regolata dal diritto loro applicabile.
Art. 106 b. Titoli 1 Il diritto designato nell’articolo 145a capoverso 1 determina se un rappresentanti merci e titoli titolo rappresenta una merce. equivalenti
2 I diritti reali sul titolo materiale rappresentante merci e sulla merce
medesima sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile.
6 RS 291
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3 Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente
e le altre sulla scorta di un titolo, la priorità è decisa giusta il diritto applicabile alla merce medesima.
Concerne soltanto il testo tedesco
1a. Trasmissione 1 Il diritto designato in un titolo che ha forma cartacea o equivalente mediante un titolo determina se un credito è rappresentato e trasmesso mediante tale titolo. In mancanza di tale designazione si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale.
2 Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo materiale sono fatte salve
le disposizioni del capitolo 7.
4. Legge del 15 giugno 20187 sui servizi finanziari
Art. 3 lett. a n. 5 e b Ai sensi della presente legge s’intende per: a. strumenti finanziari:
5. i derivati di cui all’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 20158
sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), b. valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)9 e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli conta- bili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;
Art. 29 cpv. 1 lett. c 1 I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova: c. che sono affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 74) o che vi è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale operano, sempreché siano tenuti ad affiliarsi (art. 77).
7 RS 950.1 8 RS 958.1 9 RS 220
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1 Chi, in Svizzera, offre al pubblico l’acquisto di valori mobiliari o fa richiesta di am- missione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione secondo l’articolo 26 lettera a LInFi10, deve pubblicare previamente un prospetto. 1bis Gli articoli 35–57 e 64–69 della presente legge si applicano per analogia all’am- missione al commercio di valori mobiliari TRD secondo l’articolo 2 lettera bbis LInFi presso un sistema di negoziazione TRD secondo l’articolo 73a LInFi.
Art. 77 Obbligo di affiliazione Al più tardi all’inizio della loro attività, i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione; sono eccettuati da tale obbligo quelli che forni- scono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’arti- colo 4 capoversi 3 e 4.
5. Legge del 3 ottobre 200311 sulla Banca nazionale
Art. 19 cpv. 1 1 Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negozia- zione TRD di rilevanza sistemica secondo l’articolo 22 della legge del 19 giugno 201512 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).
Art. 20 cpv. 1 1 Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD secondo l’articolo 73a LInFi13 forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per indivi- duare precocemente i rischi per la stabilità del sistema finanziario e valutare la rile- vanza sistemica.
10 RS 958.1 11 RS 951.11 12 RS 958.1 13 RS 958.1
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6. Legge dell’8 novembre 193414 sulle banche
1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che ope- rano soprattutto nel settore finanziario e: a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e b. non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.
4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
d. ai depositi del pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio fede- rale detenuti dalle persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposi- zioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.
Art. 4sexies Per i beni crittografici che la banca detiene come valori depositati per i clienti depo- nenti la FINMA può nei singoli casi fissare un importo massimo, se questo appare giustificato a causa dei rischi connessi all’attività. La FINMA considera in particolare la funzione dei beni crittografici, le tecnologie su cui si basano nonché i fattori di riduzione dei rischi.
Per valori depositati ai sensi dell’articolo 37d della legge si intendono: 1bis. i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti: a. individualmente al cliente deponente, o b. a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata;
Art. 37d Separazione di valori depositati I valori depositati ai sensi dell’articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 200815 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l’articolo 19 della legge sui titoli contabili.
14 RS 952.0 15 RS 957.1
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7. Legge del 15 giugno 201816 sugli istituti finanziari
Art. 6 cpv. 2 2 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l’attività di gestore di pa- trimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.
Art. 16 Organo di mediazione Al più tardi all’inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 201817 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposi- zioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.
Art. 41 lett. b n. 3 Per società di intermediazione mobiliare s’intende chiunque, a titolo professionale: b. negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo princi- palmente sul mercato finanziario e:
3. gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l’articolo 42
della legge del 19 giugno 201518 sull’infrastruttura finanziaria; o
Art. 67 cpv. 2 2 Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non riven- dicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a.
8. Legge del 10 ottobre 199719 sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 2 lett. dbis–dquater
2 Sono intermediari finanziari:
dbis. le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno
201520 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);
16 RS 954.1 17 RS 950.1 18 RS 958.1 19 RS 955.0 20 RS 958.1
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dter. i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un’autorizzazione dell’Au- torità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’arti- colo 4 capoverso 2 LInFi; dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l’articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
Art. 3 cpv. 5
5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP), l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 12 lett. a La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater;
Art. 17 lett. a e c Se non esistono norme di autoregolamentazione riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati: a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater; c. dal DFGP per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f.
2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:
a. agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–dquater a essa sottoposti;
1 Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che sono società sviz- zere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capo- verso 2 lettere a–dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.
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Art. 41 cpv. 2
2 Esso può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l’AFD a emanare disposizioni
di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalente- mente tecnici.
9. Legge del 3 ottobre 200821 sui titoli contabili
Art. 4 cpv. 2 lett. f e g
2 Sono considerati enti di custodia:
f. la Posta svizzera secondo la legge del 17 dicembre 201022 sull’organizzazione della Posta; e g. i sistemi di negoziazione TRD secondo gli articoli 73a–73f della legge del 19 giugno 201523 sull’infrastruttura finanziaria, in riferimento a diritti valori registrati secondo gli articoli 973d–973i del Codice delle obbligazioni24 che sono immobilizzati.
Art. 5 lett. g e h Nella presente legge sono considerati: g. diritti valori semplici: diritti ai sensi dell’articolo 973c del Codice delle obbli- gazioni; h. diritti valori registrati: diritti ai sensi dell’articolo 973d del Codice delle obbligazioni.
Art. 6 cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 e 3
1 I titoli contabili si costituiscono:
c. iscrivendo diritti valori semplici nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli; d. trasferendo diritti valori registrati a un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli. 2 Per ogni emissione di diritti valori semplici, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull’emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico. 3 In occasione del trasferimento a un ente di custodia, i diritti valori registrati vanno immobilizzati nel registro dei diritti valori.
21 RS 957.1 22 RS 783.1 23 RS 958.1 24 RS 220
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Art. 7 cpv. 1, primo periodo, e 2, primo periodo 1 Sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari non dispongano diversa- mente, l’emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del titolare del conto, convertire rispettivamente in una delle altre due forme i titoli di credito, certificati globali o diritti valori semplici custoditi collettivamente e depositati o registrati come base di titoli contabili. ... 2 I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l’emittente rilasci, per i titoli contabili costituiti mediante deposito di un certificato globale o iscrizione di diritti valori semplici in un registro principale, lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano. ...
Art. 9 cpv. 1, primo periodo 1 Un ente di custodia può far custodire titoli contabili, titoli di credito, diritti valori semplici e diritti valori registrati da un ente di subcustodia in Svizzera o all’estero. ...
Art. 11 cpv. 3 lett. b
3 Sono considerati disponibili:
b. i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l’ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e
Art. 17 cpv. 1 lett. b, nonché 4 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all’esecuzione generale, il liquidatore separa d’ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell’ente di custodia: b. i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l’ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e 4 I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono:
a. trasferiti all’ente di custodia indicato dal titolare del conto; b. forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o c. trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.
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10. Legge del 19 giugno 201525 sull’infrastruttura finanziaria
Ai sensi della presente legge s’intende per: a. infrastruttura del mercato finanziario: 5a. un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), b. valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)26 e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli conta- bili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; bbis. valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD): i valori mobiliari sotto forma di:
1. diritti valori registrati (art. 973d CO), o
2. altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la fa- coltà di disporre del diritto valore; j. informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al com- mercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negozia- zione TRD con sede in Svizzera.
Art. 16 cpv. 2 2 Nel contesto dell’offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «si- stema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «con- troparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» e «DLT Exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento, nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, hanno rilevanza sistemica se:
25 RS 958.1 26 RS 220
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Art. 25 cpv. 1 1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento, nonché di sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento.
Art. 43 cpv. 1 1 Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione necessita di un’autoriz- zazione quale banca, società di intermediazione mobiliare o sistema di negoziazione TRD oppure di un’autorizzazione o di un riconoscimento quale sede di negoziazione.
Titolo dopo l’art. 73 Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD
Art. 73a Definizione 1 Per sistema di negoziazione TRD s’intende un’istituzione gestita a titolo professio- nale per il commercio multilaterale di valori mobiliari TRD, avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali e che adempie almeno una delle condizioni seguenti: a. ammette i partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 1 lettera e; b. detiene, in base a regole e procedure uniformi, valori mobiliari TRD in custo- dia accentrata; c. effettua la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD in base a regole e procedure uniformi. 2 È svolta a titolo professionale l’attività economica indipendente diretta al consegui- mento di un guadagno durevole.
Art. 73b Applicabilità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano i requisiti per le sedi di negoziazione concernenti: a. l’autodisciplina (art. 27); b. l’organizzazione del commercio (art. 28); c. la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29); d. la garanzia di un commercio ordinato (art. 30); e. la sorveglianza del commercio (art. 31); f. la collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio (art. 32);
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g. la sospensione del commercio (art. 33 cpv. 2); h. l’autorità di ricorso (art. 37).
Art. 73c Ammissione di partecipanti e loro obblighi
1 Possono essere ammessi quali partecipanti a un sistema di negoziazione TRD:
a. le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 41 LIsFi27; b. altri assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l’articolo 3 LFINMA 28 nonché assoggettati alla vigilanza di un’autorità estera, sempre che il sistema di negoziazione TRD garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare; c. la BNS; d. la Banca dei regolamenti internazionali; e. altre persone fisiche e giuridiche, sempre che dichiarino di partecipare a pro- prio nome e per conto proprio. 2 I partecipanti con sede in Svizzera devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. Il sistema di negoziazione TRD deve garantire che i partecipanti con sede all’estero gli forniscano le informa- zioni e i documenti corrispondenti, laddove ordinato dalla FINMA. 3 Le disposizioni sull’obbligo di registrazione (art. 38) e sull’obbligo di comunica- zione (art. 39) valgono anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i partecipanti di cui al capoverso 1 let- tera e. 4 Il Consiglio federale disciplina l’ammissione, gli obblighi e l’esclusione dei parteci- panti.
5 Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull’ammissione, sugli ob-
blighi e sull’esclusione dei partecipanti, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento. 6 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.
Art. 73d Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
1 Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull’ammissione dei valori
mobiliari TRD al commercio e agli altri suoi servizi. Stabilisce in particolare i requisiti che i valori mobiliari TRD e gli emittenti o i terzi devono soddisfare in materia di ammissione. L’obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli arti- coli 35–57 della legge del 15 giugno 201829 sui servizi finanziari.
27 RS 954.1 28 RS 956.1 29 RS 950.1
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2 Se, oltre ai valori mobiliari TRD, ammette altri valori patrimoniali al commercio o agli altri suoi servizi, il sistema di negoziazione TRD disciplina in un regolamento l’ammissione di tali valori patrimoniali.
3 Il Consiglio federale può:
a. prevedere che i valori mobiliari TRD possano essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD soltanto se soddisfano determinati requisiti minimi, segna- tamente in materia di integrità e pubblicità; b. a tutela dei partecipanti al mercato finanziario o della stabilità o integrità del sistema finanziario, indicare valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali che non possono essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD. 4 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza dei regolamenti e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.
Art. 73e Ulteriori requisiti 1 Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73b–73d, per i sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 1 lettera e il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti a tutela di questi partecipanti. 2 Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73a–73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del rego- lamento il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti, segnatamente relativi agli aspetti seguenti: a. la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari TRD; b. le garanzie; c. i fondi propri; d. la ripartizione dei rischi; e. i servizi accessori; f. la liquidità; g. la procedura in caso di inadempienza di un partecipante; h. la segregazione. 3 Per stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requi- siti applicabili ai depositari centrali (art. 61–73). 4 Può abilitare la FINMA a stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, se ciò è necessario per poter tenere conto dei rischi legati alla tecnologia. 5 È fatta salva la competenza della BNS secondo l’articolo 23 di stabilire requisiti particolari per sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.
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Art. 73f Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD 1 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6–21, 27–33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti: a. la separazione degli organi per la gestione, da una parte, e per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall’altra (art. 8); b. la fornitura di servizi accessori per i quali secondo la legislazione sui mercati finanziari non occorre alcuna autorizzazione o approvazione (art. 10); c. i requisiti di indipendenza dell’organismo di autodisciplina (art. 27 cpv. 2) e dell’autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1). 2 Sono considerati piccoli i sistemi di negoziazione TRD con un basso rischio ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario, segnatamente perché il numero di partecipanti, il volume di transazioni, il volume di depositi da custodire o il volume di compensazione e rego- lamento è limitato. Il Consiglio federale fissa valori soglia. 3 I sistemi di negoziazione TRD che beneficiano di agevolazioni in virtù del presente articolo sono tenuti ad informarne i propri clienti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 89 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di paga- mento, nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi equivalenti nell’am- bito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure ap- plicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest’ultimo, nonché sul momento della loro entrata in vigore. 2 L’istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento, oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi equivalenti nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regola- mento, da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applica- bile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:
Art. 142 cpv. 1 lett. a e c 1 Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata oppure una raccomanda- zione di cui sa o deve sapere che si fonda su un’informazione privilegiata: a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
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c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobi- liari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali valori.
Art. 143 cpv. 1
1 Agisce in maniera illecita chiunque:
a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera; b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di nego- ziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.
Art. 154 cpv. 1 lett. a e c, nonché 3 e 4 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l’emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale: a. sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobi- liari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare de- rivati relativi a tali valori; c. sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Sviz- zera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali va- lori. 3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privi- legiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Sviz- zera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori. 4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’in- formazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in
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Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.
Art. 155 cpv. 1, frase introduttiva 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al com- mercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gen- naio 2021.30
2 Entrano in vigore il 1° febbraio 2021:
tit. marg. e 1153a del codice delle obbligazioni (n. 1); b. art. 105 cpv. 2, 106, 108a e 145a della legge federale sul diritto internazionale privato (n. 3); c. art. 29 cpv. 1 lett. c e 77 della legge sui servizi finanziari (n. 4); d. art. 16 della legge sugli istituti finanziari (n. 7);
30 FF 2020 6855
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e. art. 4 cpv. 2 lett. f e g, 5 lett. g e h, 6 cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 e 3, 7 cpv. 1 primo periodo e 2 primo periodo, 9 cpv. 1 primo periodo, 11 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, nonché 4 della legge sui titoli contabili (n. 9).
3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
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