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AS 2021 336

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Poligrafa/Poligrafo con attestato federale di capacità

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Poligrafa/Poligrafo con attestato federale di capacità (AFC)

del 19 maggio 2021

34711 Poligrafa AFC / Poligrafo AFC

Polygrafin EFZ / Polygraf EFZ Polygraphe CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale I poligrafi di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddi- stinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. sono specializzati nell’esecuzione di progetti di stampa, elettronici e crossme- diali; b. discutono con i clienti e realizzano misure di marketing e di comunicazione; c. impostano autonomamente i prodotti mediali oppure riprendono i dati esterni ed effettuano un controllo visivo e dei dati in entrata; d. rielaborano i dati al computer adattandoli al formato stampato ed elettronico; e. rielaborano il layout, le immagini e i grafici in maniera adeguata allo scopo e al tipo di media prescelto rispettando i criteri tecnici nonché le regole grafiche e tipografiche;

RS 412.101.220.44

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f. correggono i testi conformemente alle regole grammaticali, ortografiche e ti- pografiche; g. durante l’esecuzione dell’incarico sono a disposizione dei reparti a monte e a valle e delle organizzazioni partner per informazioni, accordi, richieste e armonizzazioni, assumendo così un’importante funzione di interfaccia; h. durante i processi lavorativi si attengono alle prescrizioni in materia di sicu- rezza sul lavoro, protezione della salute, igiene e protezione dell’ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. sviluppo e realizzazione di misure di marketing e di comunicazione:

1. discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato

d’oneri,

2. elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione

relative ai progetti mediali,

3. sviluppare strategie per la realizzazione delle misure di marketing e di

comunicazione relative ai progetti mediali e accompagnarne la realizza- zione; b. impostazione di prodotti mediali:

1. sviluppare, testare e presentare proposte concettuali per i prodotti me-

diali,

2. impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione;

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c. sviluppo di progetti tipografici:

1. garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione,

2. modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche,

3. modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche;

d. creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto:

1. creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale,

2. rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di

media prescelto,

3. creare i grafici per la produzione mediale;

e. redazione dei contenuti nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale:

1. controllare l’ortografia, la grammatica e la correttezza tipografica dei te-

sti per la produzione mediale,

2. controllare la comprensibilità dei testi per la produzione mediale,

3. adeguare i contenuti esistenti al tipo di media prescelto;

f. produzione di supporti per i media stampati ed elettronici:

1. creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali,

2. riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione me-

diale,

3. garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione me-

diale,

4. pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione

dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali,

5. garantire la produzione mediale con i reparti a monte e a valle e con le

organizzazioni partner esterne,

6. svolgere ricerche per risolvere i problemi tecnici, installare le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione nella produzione mediale e ga- rantirne la manutenzione,

7. generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media pre-

scelto.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

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2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2320 le-

zioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Sviluppo e realizzazione di 40 40 40 120 misure di marketing e di comunicazione – Impostazione di prodotti 100 80 40 40 260 mediali – Sviluppo di progetti 120 80 50 40 290 tipografici – Creazione, ripresa e 160 160 80 50 450 preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto – Redazione dei contenuti 40 40 40 50 170 nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale – Produzione di supporti per i 80 140 50 40 310 media stampati ed elettronici Totale conoscenze professionali 540 540 260 260 1600 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Sport 80 80 40 40 240 Totale delle lezioni 740 740 420 420 2320

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2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 28 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:

Anno Corso Campo di competenze operative Durata

1 1 c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di

distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f6 svolgere ricerche per risolvere i problemi tecnici, installare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella produzione mediale e garantirne la manutenzione Numero di giorni 4

1 2 d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale

d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale Numero di giorni 4

3 RS 412.101.241

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Anno Corso Campo di competenze operative Durata

2 3 a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il

capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto d3 Creare i grafici per la produzione mediale f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale Numero di giorni 4

2 4 d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale

d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali Numero di giorni 4

3 5 a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di

comunicazione relative ai progetti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto Numero di giorni 4

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Anno Corso Campo di competenze operative Durata

3 6 a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il

capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali Numero di giorni 4

4 7 a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il

capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali b1 Sviluppare, testare e presentare proposte concettuali per i prodotti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto Numero di giorni 4 Totale 28

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 4 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di poligrafo AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività del poligrafo AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

4 Il piano del 19 maggio 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

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2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qua- lifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una se-

conda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della for- mazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

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Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del poligrafo

AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», vale quanto segue:

1. consiste in un lavoro pratico prestabilito della durata di sette ore e in un

lavoro pratico individuale della durata di 40–50 ore,

2. l’esame per il lavoro pratico prestabilito ha luogo verso la fine del settimo

semestre, l’esame per il lavoro pratico individuale ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

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3. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

4. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

5. il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

Sviluppo di progetti tipografici 50 % Creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo ade- 50 % guato al tipo di media prescelto

6. il lavoro pratico individuale comprende gli aspetti sottoelencati, tra cui il

colloquio professionale della durata di 30 minuti, con le ponderazioni seguenti:

Voce Descrizione Ponderazione

Esecuzione e risultato del lavoro 60 % Documentazione 10 % Presentazione 10 % Colloquio professionale 20 %

7. nel campo di qualificazione lavoro pratico il lavoro pratico prestabilito

ha una ponderazione del 30 per cento e il lavoro pratico individuale una ponderazione del 70 per cento; b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i

campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le pondera- zioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Sviluppo e realizzazione di misure di marketing e di 90 min. 40 %

comunicazione Impostazione di prodotti mediali Sviluppo di progetti tipografici

2 Redazione dei contenuti nella lingua nazionale del luogo in cui 60 min. 20 %

si trova la scuola professionale

3 Creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in 90 min. 40 %

modo adeguato al tipo di media prescelto Produzione di supporti per i media stampati ed elettronici

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c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 70 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sette controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

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4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capa- cità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «poligrafa AFC»/«poligrafo AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei poligrafi AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei poligrafi AFC è composta da: a. due rappresentanti, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori delle associazioni responsabili dell’Ufficio paritetico di formazione professionale per la comunicazione visiva (UPF);

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b. un rappresentante della segreteria dell’UFP; c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione Viscom.

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.

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Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 22 ottobre 20136 sulla formazione professionale di base Poligrafa/Poligrafo con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di poligrafo AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per poligrafo AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

19 maggio 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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