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AS 2021 338

Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta:

I La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto pos- sibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupa- zione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. 2bis L’annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle pre- stazioni di al massimo sei periodi di conteggio se: a. il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima; e

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b. le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi.

3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è su-

bordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché 5 1 Il datore di lavoro che intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ri- dotto. ...

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.

Art. 40, 41 cpv. 1, 2 e 5, nonché 49 Abrogati

Art. 53 cpv. 4 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’in- dennità.

Art. 83 cpv. 1 lett. i e o, nonché 1bis

1 L’ufficio di compensazione:

i. Abrogata o. Abrogata 1bis Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l’ufficio di compensazione gestisce sistemi d’informazione per: a. il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento [LC]); c. l’analisi dei dati del mercato del lavoro; d. la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all’articolo 96c capoverso 1quater; e. la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).

Art. 85f cpv. 2, frase introduttiva 2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA4, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei

3 RS 823.11 4 RS 830.1

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sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1 bis lettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC5 se:

Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione 1 Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a). 1bis Gli uffici che hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e) sono elencati all’articolo 35 capoversi 3 e 3ter LC6. 1ter Per ottenere i necessari indicatori di prestazione e di gestione, hanno accesso al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bis lett. c): a. i servizi cantonali (art. 85); c. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c); d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78). 1quater Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d): a. gli assicurati, per annunciarsi, richiedere prestazioni e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17; b. le persone in cerca d’impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell’URC; c. i datori di lavoro, per richiedere prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 88 capoverso 1.

2 Abrogato

2bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scam- bio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC). 2ter Abrogato

5 RS 823.11 6 RS 823.11

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Art. 96d Accesso al registro degli abitanti Sempre che vi siano autorizzati dal diritto cantonale, gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere mediante procedura di ri- chiamo al registro degli abitanti per verificare il domicilio degli assicurati.

Art. 97a cpv. 1 lett. abis e cbis, nonché 8 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono co- municare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA7: abis. agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati; cbis. alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;

8 I dati possono essere comunicati per via elettronica.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 otto- bre 2020.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2021.

26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

7 RS 830.1 8 FF 2020 5091

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3 1 La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero. 2 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.

3 Abrogato

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2, 3 lett. a–jbis, 3bis, 3ter e 5 lett. d

Sistemi d’informazione 1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d’informazione che servono: a. al collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI), per:

1. facilitare il collocamento,

2. rendere esecutiva la LADI,

3. osservare il mercato del lavoro,

4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collo-

camento, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicura- zione per l’invalidità,

5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la di-

soccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro; b. alla gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83

1. consultare i posti vacanti,

9 RS 823.11 10 RS 837.0

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2. consultare i posti vacanti soggetti all’obbligo di annuncio,

3. annunciare i posti vacanti,

4. contattare le persone in cerca d’impiego,

5. gestire i posti vacanti.

2 Il sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capo- verso 2, e profili della personalità. 3 I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di colloca- mento e possono trattare dati: a. Abrogata b. Abrogata c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85 LADI); d. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85c LADI); e. gli uffici regionali di collocamento (URC), per adempiere i compiti loro asse- gnati dalla legge (art. 85b LADI); f. Abrogata g. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione pro- fessionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a; h. Abrogata i. Abrogata j. Abrogata jbis. gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’arti- 3bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento e dell’assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato. 3ter Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: a. le persone in cerca d’impiego registrate all’URC, per accedere alle informa- zioni sui posti vacanti annunciati; b. i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d’impiego; c. i collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento, per consultare in forma non anonimizzata i profili delle persone in cerca d’im- piego;

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d. gli URC, per gestire gli annunci di posti vacanti; e. la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i compiti di cui all’artico- lo 25 capoverso 1.

5 Il Consiglio federale disciplina:

d. la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3 ter;

2. Legge federale del 19 giugno 195911 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 54 cpv. 5 e 6 5 I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI can- tonale. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri. 6 I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68bis capoverso 1. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.

11 RS 831.20

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