AS 2021 34
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica
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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/ Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Modifica del 22 dicembre 2021
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 10 febbraio 20151 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a e 2 lett. c 1 Gli operatori in orologeria di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. nei laboratori di orologeria lavorano nei settori dell’assemblaggio di movi- menti meccanici ed elettronici, dell’incassatura e della posa di quadranti e lan- cette, della regolazione e dell’assemblaggio di componenti dell’habillage; 2 La formazione di operatore in orologeria di livello CFP prevede gli orientamenti seguenti: c. habillage.
Art. 3 cpv. 1 1 La formazione professionale di base di operatore in orologeria CFP può anche essere offerta sotto forma di moduli per adulti.
Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 3 e 7, cpv. 2 nonché cpv. 3 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti:
1 RS 412.101.221.25
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b. assemblaggio di componenti:
3. assemblare componenti di movimenti,
7. assemblare componenti dell’habillage;
2 Le persone in formazione devono imperativamente acquisire le competenze opera-
tive di cui al capoverso 1 lettere a, b numeri 1–2 nonché d. 3 In base all’orientamento scelto, le persone in formazione devono acquisire le se- guenti competenze operative a. assemblaggio: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3–4; b. regolazione: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 5–6; c. habillage: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 4 e 7.
Art. 8 cpv. 1 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Realizzazione di strumenti e attrezzi 60 60 120 per lavori di orologeria – Assemblaggio di componenti 120 100 220 – compreso l’insegnamento specifico per l’orienta- (20) (20) mento – compresa l’applicazione delle norme relative alla (20) sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente – Rispetto degli standard di produzione 20 40 60 Totale conoscenze professionali 200 200 400 b. Cultura generale 120 120 240 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale delle lezioni 360 360 720
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1 Nell’ambito della formazione modulare le competenze operative di cui all’articolo 5 sono ripartite in base ai moduli e ai periodi sottoelencati:
Moduli Formazione pro- Conoscenze pro- Totale fessionale pratica fessionali periodi
1. Modulo di base 260 190 450
2. Modulo assemblaggio o modulo habillage 220 105 325
3. Modulo posa-incassatura 205 75 280
Totale periodi di formazione 685 370 1055
1bis Le persone in formazione devono scegliere tra il modulo assemblaggio e il modulo habillage.
Art. 12 rubrica, frase introduttiva e lett. d
Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: d. titolo equivalente all’orologiaio AFC o all’orologiaio di produzione AFC con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore in orologeria CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’in- segnamento;
Art. 20, cpv. 1 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e
il colloquio professionale della durata di 20–30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
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Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1. Assemblaggio di componenti (campo b, punti 1 e 2) 40 %
Rispetto degli standard di produzione Applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prote- zione della salute e dell’ambiente
2. Competenze professionali in base all’orientamento 40 %
3. Colloquio professionale 20 %
b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20062 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Art. 21 cpv. 5
5 Sono organizzati come segue:
Moduli Durata esame lavoro Durata esame conoscenze pratico professionali
1. Modulo di base 5 ore 1 ora
2. Modulo assemblaggio o modulo habillage 6 ore 1 ora
3. Modulo posa-incassatura 4 ore 1 ora
Art. 22 cpv. 3 e 6 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 80 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 20 per cento. 6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.
Art. 23 cpv. 4, frase introduttiva e lett. b
4 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note sottoelencate: b. modulo assemblaggio o modulo habillage;
2 RS 412.101.241
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Art. 26 cpv. 2 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.
Art. 31a Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2020 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore in orologeria AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 dicembre 2020 la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per opera- tore in orologeria AFC entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto ante- riore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 I candidati che ripetono l’esame di fine modulo dell’ultimo modulo della formazione modulare per operatore in orologeria CFP entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.
22 dicembre 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
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