AS 2021 343
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi / Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità
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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi / Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 1° giugno 2021
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 30 ottobre 20091 sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b I costruttori di modelli e stampi di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: a. realizzano forme, modelli e attrezzi per diversi procedimenti di produzione; b. costruiscono prototipi e producono pezzi con diversi materiali per i campi di applicazione più disparati; realizzano i prodotti fabbricandoli sia manual- mente sia con l’impiego di macchine; si avvalgono delle tecnologie digitali come il computer-aided design (CAD) e il computer-aided manufacturing (CAM) in maniera specifica e considerando tutti gli aspetti del caso.
Art. 3 cpv. 4 e 5 4 La formazione approfondita del terzo e del quarto anno comprende le seguenti com- petenze: S1 creazione avanzata mediante CAD; S2 elaborazione CAM; S3 costruzione di modelli per fonderia; S4 costruzione di modelli di design; S5 costruzione di stampi termici;
1 RS 412.101.221.23
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S6 costruzione di prototipi; S7 prototipazione rapida / produzione additiva; S8 costruzione di dispositivi e attrezzature speciali; S9 costruzione di stampi; S10 sviluppo, prove, campioni; S11 costruzione di forme composite e fabbricazione di pezzi. 5 Nella formazione approfondita, ogni persona in formazione deve sviluppare almeno una delle competenze da S3–S11. A tale riguardo, si avvale a titolo complementare delle competenze S1 e S2.
Art. 5 cpv. 2
2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2120 lezioni. Di queste, 200
sono dedicate all’insegnamento dello sport.
Art. 7 cpv. 1 e. 3 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 2 della competente organizzazione del mondo del lavoro. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 9, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
2 Il piano del 1° giugno 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.
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Titolo prima dell’art. 11 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 11, rubrica e cpv. 2 Documentazione dell’apprendimento
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 14 Oggetto Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 3.
Art. 15 cpv. 2 lett. a 2 L’esame finale valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 36–120 ore; vale quanto segue:
1. l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. l’esame verte sulla competenza di base B4, sulle competenze S1 e S2 e
su un’altra competenza sviluppata nella formazione approfondita,
3. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
4. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’ap-
prendimento e dei corsi interaziendali;
Art. 16 cpv. 2 lett. b 2 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note: b. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «costruzione di stampi».
Art. 19 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 18 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
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Titolo prima dell’art. 20 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 20 1 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei costruttori di modelli e stampi AFC è composta da: a. da quattro a sei rappresentanti di «SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe»; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 22b Disposizioni transitorie della modifica del 1° giugno 2021 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore di modelli e stampi AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2021, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per costrut- tore di modelli e stampi AFC entro il 31 dicembre 2026 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore. 3 Le modifiche delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le atte- stazioni e il titolo (art. 14–19) si applicano dal 1° gennaio 2025.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
1° giugno 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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