AS 2021 346
Ordinanza sull’assicurazione malattie
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 lett. e Concerne soltanto il testo francese
Art. 37d cpv. 3, frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 37e cpv. 2, frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco e francese
Art. 37f cpv. 1 e 2, frase introduttiva, nonché lett. b e k 1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle di- sposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75,
77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.
2 Essa si compone di 16 membri, di cui:
b. Concerne soltanto il testo tedesco k. un rappresentante del personale infermieristico, delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura.
1 RS 832.102
2021-1908 RU 2021 346
Assicurazione malattie. O RU 2021 346
Art. 62 cpv. 2 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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