AS 2021 349
Ordinanza sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG)
Abrogazione del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 maggio 19861 sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra è abrogata.
II Disposizione transitoria dell’abrogazione del 4 giugno 2021 È sciolto il finanziamento speciale di cui al punto «Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra» della documentazione complementare del 23 marzo 20202 relativa al consuntivo 2019 (Finanziamenti speciali, fondi speciali e rimanenti mezzi a destinazione vincolata). I mezzi finanziari rimanenti vengono trasmessi alla Cassa federale al 31 dicembre 2021.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 531.711; RU 1986 812; 2003 2167; 2017 3179
2 La documentazione complementare è disponibile su:
www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > 2019
2021-1909 RU 2021 349
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra. O RU 2021 349
2/2