AS 2021 359
Ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie
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Ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie (OASal)
del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu); visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI); visti gli articoli 17 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza disciplina in particolare l’esecuzione dell’Accordo del 6 set- tembre 19784 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull’applicazione delle salvaguardie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 20005 all’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie. 2 Essa ha lo scopo di garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.
RS 732.12
2021-1907 RU 2021 359
Applicazione delle salvaguardie. O RU 2021 359
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
a. ai seguenti materiali:
1. materiali nucleari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordi-
nanza del 10 dicembre 20046 sull’energia nucleare (OENu) e materiali fissili speciali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OENu,
2. scorie radioattive, contenenti materiali di cui al numero 1,
3. minerali da cui viene estratto uranio o torio;
b. agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali di cui alla lettera a:
1. reattori di ricerca e assemblaggi critici,
2. reattori di potenza,
3. depositi, in particolare depositi intermedi,
4. depositi in strati geologici profondi,
5. altri impianti secondo l’articolo 3 lettera a;
c. ai seguenti impianti in cui non sono ancora utilizzati o stoccati, oppure non lo sono più, materiali di cui alla lettera a:
1. impianti in fase di progettazione o di costruzione secondo la lettera b,
2. impianti messi fuori servizio secondo la lettera b;
d. agli stabilimenti esterni agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali secondo la lettera a; e. alle attrezzature nucleari secondo l’allegato 1, per le quali produzione, mon- taggio e costruzione soggiacciono all’obbligo di notifica, nonché alla produ- zione e all’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio secondo l’alle- gato 1; f. al possesso, all’importazione e all’esportazione, nonché al trasporto di mate- riali di cui alla lettera a; g. alla ricerca e allo sviluppo concernenti il ciclo del combustibile nucleare; h. all’esplorazione o allo sfruttamento di giacimenti di uranio e torio.
2 La presente ordinanza si applica:
a. al territorio doganale svizzero; b. ai depositi doganali aperti svizzeri; c. ai depositi svizzeri di merci di gran consumo; d. ai depositi franchi doganali svizzeri; nonché e. alle enclavi doganali svizzere.
6 RS 732.11
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Art. 3 Definizioni
1 Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
a. impianto (facility): un reattore, un assemblaggio critico, un impianto di con- versione, una fabbrica di elementi combustibili, un impianto di ritrattamento, un impianto di arricchimento, un impianto di stoccaggio o un altro impianto in cui sono abitualmente utilizzati materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità superiore a un chilogrammo effettivo; b. stabilimento esterno agli impianti (location outside facilities): installazione situata al di fuori degli impianti in cui sono abitualmente utilizzati o stoccati materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità inferiore a un chilogrammo effettivo; c. sito (site): l’area comprendente gli edifici e le installazioni necessari all’eser- cizio di un impianto o di uno stabilimento esterno agli impianti; ciò vale anche per gli impianti e gli stabilimenti esterni agli impianti messi fuori servizio, sempre che in questi stabilimenti esterni agli impianti siano ancora installate celle calde o siano state svolte attività legate alla conversione, all’arricchi- mento, alla fabbricazione di combustibile o al ritrattamento; d. impianto messo fuori servizio (closed-down facility): impianto non più opera- tivo nel quale non sono più presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma nel quale sono ancora presenti le strutture e gli equipaggiamenti essenziali per il trattamento e la manipolazione di tali materiali; e. impianto disattivato (decommissioned facility): impianto di cui le strutture e gli equipaggiamenti sono stati eliminati o resi inservibili affinché non siano più utilizzabili per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l’uso di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a; f. chilogrammo effettivo: unità di misura corrispondente per:
1. il plutonio: al suo peso in chilogrammi,
2. l’uranio con un arricchimento dello 0,01 (1 %) o superiore: al prodotto
del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell’arricchimento,
3. l’uranio con un arricchimento inferiore allo 0,01 (1 %) ma superiore allo
0,005 (0,5 %): al prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001, e
4. l’uranio con un arricchimento dello 0,005 (0,5 %) o inferiore e per il to-
rio: al loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005; g. uranio altamente arricchito: uranio la cui parte di uranio 233, di uranio 235 o di ambedue gli isotopi insieme raggiunge o supera il 20 per cento; h. batch: porzione di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a trattata come unità ai fini della contabilità e per la quale la quantità e la composizione dei materiali sono definite da un’unica serie di specificazioni o misurazioni; il materiale può presentarsi in forma sfusa oppure essere costituito da un nu- mero di singole componenti;
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i. materiale non più soggetto alle salvaguardie: materiale di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a al quale non sono più applicabili le misure di salvaguar- dia ai sensi dell’articolo 11 o 13 dell’Accordo sull’applicazione delle salva- guardie7; j. essential equipment: equipaggiamenti essenziali utilizzati per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l’utilizzazione di materiali di cui all’arti- colo 2 capoverso 1 lettera a; k. campioni ambientali: campioni di aria, acqua, terreno e vegetazione, nonché altri campioni, compresi i campioni prelevati mediante striscio; l. attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare: fatto salvo il capoverso 2, attività comprendenti aspetti specifici della messa a punto di processi o di sistemi, in particolare:
1. la conversione e l’arricchimento di materiali di cui all’articolo 2 capo-
verso 1 lettera a,
2. la fabbricazione e il ritrattamento di elementi combustibili,
3. lo sviluppo di reattori nucleari e di assemblaggi critici,
4. il trattamento di scorie mediamente e altamente attive contenenti pluto-
nio, uranio altamente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per il reim- ballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o di smaltimento, sempre che non vi sia separazione di isotopi. 2 Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile se- condo il capoverso 1 lettera l: a. attività legate alla ricerca teorica o scientifica fondamentale; b. la ricerca e lo sviluppo concernenti:
1. le applicazioni industriali dei radioisotopi,
2. le applicazioni mediche, idrologiche e agricole,
3. le ripercussioni sulla salute e sull’ambiente, e
4. il miglioramento della manutenzione.
Art. 4 Competenze 1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza). 2 L’UFE, ove necessario, disciplina in direttive i requisiti dettagliati per l’implemen- tazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 10, 14, 16 e 20.
7 RS 0.515.031
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Sezione 2: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b
Art. 5 Responsabili delle salvaguardie 1 Il titolare di una licenza d’esercizio ai sensi dell’articolo 19 LENu (titolare della licenza) designa una persona responsabile delle misure di salvaguardia e un supplente (responsabili delle salvaguardie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari. 2 I responsabili delle salvaguardie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle intese pertinenti conclusi tra la Svizzera e l’AIEA.
3 Le nomine necessitano dell’approvazione scritta dell’UFE. A tal fine l’UFE può
verificare l’idoneità delle persone nominate.
Art. 6 Regolamento sulle salvaguardie
1 Il titolare della licenza redige un regolamento sulle salvaguardie.
2 Questo regolamento deve essere sottoposto all’UFE per approvazione.
Art. 7 Definizione delle zone di bilancio materie 1 Il titolare della licenza definisce zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a. 2 Egli delimita la zona di bilancio materie in modo che sia possibile stabilire in qual- siasi momento la quantità di tali materiali situati all’interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona. 3 Egli suddivide una zona di bilancio materie in modo che sia sempre possibile con- statare i movimenti di tali materiali all’interno della zona stessa.
Art. 8 Considerazione delle misure di salvaguardia in caso di modifiche rilevanti In caso di modifiche rilevanti agli impianti occorre considerare in sede di progetta- zione gli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia (Safeguards by De- sign). In particolare deve essere considerata l’installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell’inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Art. 9 Obbligo di tenere la contabilità 1 Il titolare della licenza tiene una contabilità aggiornata dell’inventario dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a per ogni zona di bilancio materie.
2 La contabilità comprende:
a. i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario secondo l’allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da
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renderli adatti alla produzione di combustibili nucleari o all’arricchimento iso- topico; b. lo stock dei materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora adatti alla produzione di combustili nucleari o all’arricchi- mento isotopico; c. i rapporti d’esercizio secondo l’allegato 2 numero 1.3. 3 Il sistema di misurazione applicato per la determinazione dell’inventario di materiali deve essere conforme alle norme internazionali più recenti oppure esserne qualitati- vamente equivalente. 4 I documenti relativi alla contabilità devono essere conservati per almeno 10 anni.
Art. 10 Obbligo di rapporto Il titolare della licenza presenta all’UFE i seguenti documenti: a. le informazioni descrittive sull’impianto, le informazioni supplementari sul sito e le informazioni Safeguards by Design ai sensi dell’allegato 2 nu- mero 1.1, nonché le informazioni su modifiche rilevanti dell’essential equip- ment; b. i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario ai sensi dell’alle- gato 2 numero 1.2; c. le comunicazioni ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2.
Sezione 3: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c
Art. 11 Considerazione delle misure di salvaguardia a partire dalla fase di progettazione degli impianti A partire dalla fase di progettazione degli impianti occorre considerare la futura ap- plicazione delle misure di salvaguardia secondo l’allegato 2 numero 1.1 (Safeguards by Design). In particolare deve essere prevista la futura installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell’inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Art. 12 Definizione di zone di bilancio materie 1 La persona avente diritto di disporre di un impianto secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1 definisce per tale impianto le zone in cui saranno utilizzati i mate- riali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a. 2 Essa delimita la zona di bilancio materie in modo tale che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all’interno della zona e la quan- tità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.
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3 All’interno di una zona di bilancio materie, essa definisce punti di misurazione chiave (Key Measurement Points, KMPs) in modo tale che i movimenti di tali mate- riali all’interno della zona di bilancio materie possano essere stabiliti in qualunque momento.
Art. 13 Responsabile della redazione dei rapporti e dell’esecuzione delle ispezioni La persona avente diritto di disporre secondo l’articolo 12 capoverso 1 designa un responsabile per la redazione dei rapporti e per l’esecuzione di ispezioni e gli assegna le competenze e i mezzi necessari.
Art. 14 Obbligo di rapporto 1 La persona responsabile secondo l’articolo 13 presenta all’UFE i rapporti di cui all’allegato 2 numero 2. 2 Per gli impianti messi fuori servizio, essa notifica all’UFE con cadenza trimestrale l’essential equipment smontato o reso inutilizzabile. 3 L’obbligo di rapporto decade non appena l’AIEA, sulla base delle indicazioni di cui al capoverso 2, designa l’impianto come disattivato per quanto concerne le salvaguar- die.
Sezione 4: Misure di salvaguardia nella produzione, nel montaggio e nella costruzione di determinate attrezzature nucleari nonché nella produzione e nell’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio
Art. 15 1 Chi esercita attività ai sensi dell’allegato 1, è tenuto a notificarlo ogni anno all’UFE. Le notifiche devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno seguente. 2 Le notifiche devono contenere indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.
Sezione 5: Misure di salvaguardia riguardanti l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all’estero
Art. 16 Obbligo di notifica per l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in provenienza da o a destinazione di impianti Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all’articolo 2 capo- verso 1 lettera a in provenienza da o a destinazione di un impianto deve notificare
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all’UFE al più tardi 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la com- posizione chimica e lo scopo di utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LENu.
Art. 17 Forniture equiparate a importazioni ed esportazioni Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture: a. in provenienza da o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o conso- lari; b. in provenienza da o a destinazione di organizzazioni internazionali; c. in provenienza da o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.
Art. 18 Contabilità dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all’estero 1 Il proprietario di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 desti- nati all’utilizzazione nel ciclo del combustibile nucleare che si trovano all’estero deve tenerne la contabilità. Deve indicare: a. se si tratta di uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, torio o plu- tonio; b. la quantità, arrotondata al chilogrammo intero più vicino; c. il luogo di stoccaggio e l’indirizzo della persona responsabile dello stoccag- gio; d. la composizione chimica; e. lo stato fisico; e f. lo scopo di utilizzazione. 2 Egli deve notificare all’UFE ogni anno entro il 31 marzo dell’anno seguente l’inven- tario di cui dispone al termine dell’anno civile.
Sezione 6: Misure di salvaguardia particolari
Art. 19 Obbligo di notifica in caso di possesso di materiali non più soggetti alle salvaguardie in scorie radioattive 1 Chi possiede scorie mediamente o altamente attive contenenti plutonio, uranio alta- mente arricchito o uranio 233 non più soggetti alle salvaguardie deve notificarne ogni anno il luogo di stoccaggio. 2 La notifica deve essere effettuata alla fine dell’anno civile e deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.
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3 L’intenzione di trattare ulteriormente queste scorie, qualora si separino gli isotopi, deve essere preventivamente notificata all’UFE. Non sono considerati trattamento ul- teriore ai sensi del presente articolo il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento.
Art. 20 Obbligo di notifica in caso di possesso, importazione ed esportazione di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in stabilimenti esterni agli impianti 1 Chi possiede in stabilimenti esterni agli impianti materiali di cui all’articolo 2 capo- verso 1 lettera a assoggettati ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20178 sulla radio- protezione all’obbligo di licenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o ne modifica l’inventario, deve notificarne all’UFE la quantità, lo stato fisico, la com- posizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione. L’UFSP comunica all’UFE i nominativi dei titolari della licenza. 2 L’UFE, sentito l’UFSP, disciplina in una direttiva l’entità, la periodicità e la forma di tali notifiche. 3 Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera una quantità di tali materiali su- periore a 1000 kg per trimestre, deve notificarne all’UFE al più tardi entro 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione.
Art. 21 Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a 1 L’UFE può fare richiesta all’AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie 9 i materiali di cui all’articolo 2 ca- poverso 1 lettera a. 2 Chi possiede tali materiali esentati dalle misure di salvaguardia deve notificarne ogni anno all’UFE la quantità, lo stato fisico e la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione. 3 La notifica relativa all’inventario alla fine dell’anno civile e alle relative modifiche nel corso dell’anno civile deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Art. 22 Esplorazione o sfruttamento di giacimenti di uranio e torio 1 I titolari di una licenza per l’esplorazione o lo sfruttamento di un giacimento di ura- nio o torio devono presentarne copia all’UFE. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che l’uranio o il torio siano il prodotto principale o un sottoprodotto e indi- pendentemente dalla procedura di estrazione applicata. L’UFE può richiedere ulteriori informazioni.
8 RS 814.501 9 RS 0.515.031
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2 Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere trasmessi all’UFE i seguenti dati:
a. le planimetrie con le coordinate; b. la capacità produttiva massima annua (t di uranio e torio); c. un riepilogo delle attività dell’anno civile precedente; d. la quantità estratta nell’anno civile precedente (t di uranio e torio).
Art. 23 Ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare Chi svolge attività di ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare deve: a. presentare all’UFE entro il 31 marzo di ogni anno una descrizione delle atti- vità svolte nell’anno civile precedente; b. comunicare all’UFE, su richiesta, l’identità delle persone che svolgono tali attività.
Sezione 7: Ispezioni
Art. 24 Oggetto 1 Al fine di verificare l’attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni.
2 Durante l’ispezione si può verificare in particolare:
a. nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 2, se:
1. le informazioni descrittive inoltrate corrispondono alle caratteristiche
dell’impianto,
2. le informazioni supplementari inoltrate corrispondono alle caratteristiche
del sito,
3. la contabilità è conforme alle regole,
4. le indicazioni fornite nei rapporti secondo l’articolo 10 corrispondono
all’inventario dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a; b. nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 3, se:
1. i rapporti sono conformi alle regole,
2. non sono presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,
3. la configurazione dell’impianto e la suddivisione delle zone di bilancio
materie sono adeguate all’attuazione delle misure di salvaguardia. 3 Inoltre possono essere sottoposte a verifica le notifiche di cui agli articoli 15–22 e le indicazioni fornite secondo l’articolo 23. Non sono assoggettate a verifica le notifiche relative alle forniture di cui all’articolo 17.
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Art. 25 Competenze
1 Le ispezioni sono svolte dall’UFE, eventualmente con ispettori dell’AIEA.
2 L’UFE può concordare con il responsabile delle salvaguardie che le ispezioni
secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera a siano svolte da ispettori dell’AIEA senza la partecipazione dell’UFE. 3 L’UFE può avvalersi del supporto di altri Uffici federali, organizzazioni specializ- zate e specialisti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli specialisti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale10.
Art. 26 Tolleranza e collaborazione Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell’UFE e dell’AIEA e fornire la loro colla- borazione. Devono in particolare: a. consentire l’accesso, anche senza preavviso:
1. all’UFE e agli ispettori dell’AIEA agli impianti di cui all’articolo 2
capoverso 1 lettera b,
2. all’UFE agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c;
b. fornire informazioni:
1. sui luoghi ispezionati,
2. sulle attività che vi si svolgono,
3. sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’ispezione, e
4. sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
c. mettere a disposizione nel luogo d’ispezione mezzi di telecomunicazione, lo- cali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione; d. consentire l’introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione.
Art. 27 Principi 1 L’UFE adotta i necessari provvedimenti per lo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare: a. creare le condizioni necessarie per perturbare il meno possibile l’esercizio nel settore ispezionato; b. garantire la protezione dei dati confidenziali e delle attrezzature; c. imporre una classificazione inequivocabile delle informazioni divenute acces- sibili.
10 RS 311.0
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2 Esso decide, d’intesa con la persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, se gli ispettori dell’AIEA possono avere accesso a informazioni degne di protezione. 3 Esso provvede, su richiesta della persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, affinché dal settore ispezionato non trape- lino informazioni degne di protezione.
Art. 28 Competenze Durante le ispezioni è possibile, in particolare: a. accedere a terreni e a locali e visitare gli stessi durante gli orari d’esercizio e di lavoro usuali; b. verificare i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a; c. apporre e rimuovere sigilli; d. installare, mantenere e rimuovere strumenti di sorveglianza e di misurazione; e. procedere a controlli visivi; f. scattare fotografie; g. prelevare campioni dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a e campioni ambientali; h. utilizzare radiometri; i. consultare rapporti d’esercizio e altri documenti.
Art. 29 Limitazioni
1 L’UFE può limitare l’attività degli ispettori dell’AIEA al fine di:
a. soddisfare le prescrizioni di sicurezza del lavoro, di radioprotezione o della sicurezza nucleare esterna; b. impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.
2 Esso può negare agli ispettori dell’AIEA l’accesso agli impianti, se:
a. l’AIEA non fornisce per tempo i documenti necessari, in particolare i dati per- sonali degli ispettori, o se non provvede ai dovuti chiarimenti; b. vengono violate prescrizioni di sicurezza del lavoro o di radioprotezione.
Art. 30 Avviso d’ispezione 1 L’UFE informa gli interessati circa l’ora, il luogo e l’oggetto dell’ispezione, nonché i partecipanti alla stessa. 2 In caso di ispezioni senza preavviso, l’accesso all’impianto deve essere consentito entro due ore dall’annuncio.
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Art. 31 Rimborso delle spese, assistenza in caso di danni 1 Le spese correnti, in particolare quelle per la trasmissione dei dati, o le spese straor- dinarie causate da una richiesta dell’AIEA sono rimborsate dall’AIEA, se gli interes- sati ne hanno fatto richiesta e se l’AIEA si è precedentemente dichiarata disposta a farlo. Le relative domande possono essere presentate all’UFE. 2 Se qualcuno subisce un danno durante un’ispezione, la Confederazione, nell’ambito delle sue competenze legali, sostiene la persona danneggiata nel far valere le sue pre- tese giuridiche. 3 In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione si applica la legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 32 Punibilità ai sensi della legge federale sull’energia nucleare In virtù dell’articolo 93 LENu, è punito: a. chiunque contravviene all’obbligo di definire una zona conformemente agli articoli 7 e 12; b. chiunque contravviene agli obblighi di tenere la contabilità, di rapporto o di notifica conformemente agli articoli 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 e 23; c. chiunque contravviene all’obbligo di notifica secondo l’articolo 21 in rela- zione a impianti; d. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l’articolo 24 per la verifica degli obblighi di tenere la contabilità, di rapporto o di notifica di cui alle lettere b e c; e. chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.
Art. 33 Punibilità ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego In virtù dell’articolo 15 LBDI è punito: a. chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 15; b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica degli obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 15; c. chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.
11 RS 170.32
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Art. 34 Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione In virtù dell’articolo 44 capoverso 1 LRaP è punito: a. chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20; b. chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 21 in rela- zione a stabilimenti esterni agli impianti; c. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l’articolo 24 per la verifica degli obblighi di notifica secondo le lettere a e b; d. chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera c.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 35 Adeguamenti da parte del DATEC Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) adegua gli allegati 1 e 2, se gli obblighi internazionali della Svizzera nell’ambito delle misure di salvaguardia lo richiedono.
Art. 36 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 21 marzo 201212 sull’applicazione delle salvaguardie è abrogata.
Art. 37 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 RU 2012 1703; 2016 2195
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. e, 15 cpv. 1)
Attrezzature nucleari, acqua pesante e deuterio e attività connesse da notificare
Devono essere notificati: 1. la fabbricazione di tubi rotori per centrifughe e l’assemblaggio di centrifughe a gas, ove:
1.1 per tubi rotori per centrifughe s’intendono i cilindri a parete sottile se-
condo l’allegato 2 parte 1 numero di controllo delle esportazioni (NCE) 0B001.b.3 dell’ordinanza del 3 giugno 201613 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI);
1.2 le centrifughe a gas (allegato 2 parte 1 NCE 0B001.b OBDI) presentano
le seguenti proprietà e caratteristiche:
1.2.1 sono normalmente composte di uno o più cilindri a parete sottile
di diametro compreso tra 75 mm e 400 mm,
1.2.2 presentano componenti rotanti con un rapporto così elevato tra re-
sistenza e densità tali da poter ruotare in un ambiente sottovuoto a un’elevata velocità periferica di circa 300 m/s o più intorno all’asse di rotazione verticale,
1.2.3 sono fabbricate con precisione massima sia nei singoli compo-
nenti che nel loro insieme; 2. la fabbricazione di barriere di diffusione, ove per barriere di diffusione s’in- tendono i filtri porosi sottili secondo l’allegato 2 parte 1 NCE 0B001.c.1. OBDI; 3. la fabbricazione o l’assemblaggio di sistemi laser contenenti gli elementi se- condo l’allegato 2 parte 1 NCE 0B001.g e h OBDI;
4. la fabbricazione o l’assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi
contenenti sorgenti di ioni secondo l’allegato 2 parte 1 NCE 0B001.j.1–6 OBDI;
5. la fabbricazione o l’assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione se-
condo l’allegato 2 parte 1 NCE 0B001.e.1–3 e 6 e 0B001.f.1–3 OBDI;
6. la fabbricazione di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex secondo
l’allegato 2 parte 1 NCE 0B001.d.1 e 2 OBDI;
7. la fabbricazione o l’assemblaggio di generatori di plasma di uranio, ove per
generatori di plasma di uranio s’intendono i sistemi per la generazione di pla- sma di uranio appositamente progettati o preparati, che possono contenere cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile sull’obiettivo superiore a 2,5 kW/cm;
13 RS 946.202.1
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8. la fabbricazione di tubi di zirconio secondo l’allegato 2 parte 1 NCE 0A001.f
OBDI;
9. la produzione o l’arricchimento di acqua pesante o deuterio, quest’ultimo in-
teso come deuterio (ossido di deuterio) e ogni altro composto di deuterio con un rapporto deuterio-parti d’idrogeno superiore a 1:5000;
10. la fabbricazione di grafite di purezza nucleare, intesa come grafite con un
grado di purezza superiore a 5 parti per milione di boro equivalente e con una densità superiore a 1,50 g/cm3; 11. la fabbricazione di contenitori per elementi di combustibile irradiato, intesi come contenitori adibiti al trasporto e/o allo stoccaggio di combustibile irra- diato che garantiscono una protezione chimica, termica e radiologica e la dis- sipazione del calore di decadimento durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio; 12. la fabbricazione di barre di controllo del reattore secondo l’allegato 2 parte 1 NCE 0A001.d OBDI; 13. la fabbricazione di serbatoi e recipienti di sicurezza anticriticità secondo l’al- legato 2 parte 1 NCE 0B006 lettere c ed e OBDI; 14. la fabbricazione di macchinari di taglio di elementi di combustibile irradiato secondo l’allegato 2 parte 1 NCE 0B006 lettera b OBDI; 15. la costruzione di celle calde, intese come celle singole o più celle collegate tra loro, con un volume complessivo pari o superiore a 6 m3 e una schermatura pari o superiore all’equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità mi- nima di 3,2 g/cm3, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza.
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Allegato 2 (art. 9 cpv. 2, 10, 11 e 14 cpv. 1)
1 Obbligo di rapporto in relazione agli impianti di cui
all’articolo 2 capoverso 1 lettera b
1.1 Informazioni descrittive e informazioni supplementari
Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.
Tipo di rapporto Contenuto Periodicità/ termine di notifica
1.1.1 Informazioni – Denominazione dell’impianto e In caso di nuova
descrittive principali caratteristiche, scopo, costruzione entro (Design potenza nominale, ubicazione, 3 mesi dal rilascio Information indirizzo e nome della persona re- della licenza di Questionnaire, sponsabile. costruzione o quando DIQ) – Descrizione del flusso dei necessario, a seconda materiali di cui all’articolo 2 della portata delle capoverso 1 lettera a e modifiche. collocazione dei principali elementi dell’equipaggiamento con i quali sono utilizzati, prodotti o lavorati tali materiali. – Allegato con le pertinenti planime- trie dell’impianto e indicazione delle coordinate. – Descrizione delle caratteristiche dell’impianto pertinenti alla conta- bilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza. – Descrizione dei processi impiegati e previsti nell’impianto per la regi- strazione e il controllo contabili di tali materiali, con particolare ri- guardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni del flusso e ai processi per la rilevazione dell’inventario.
1.1.2 Informazioni – Descrizione generale del sito di un Una sola volta non-
supplementari impianto, compresi tutti gli edifici ché, in caso di modi- con le dimensioni esterne e l’indi- fiche, entro il cazione dei piani, inclusa la loro 31 marzo dell’anno utilizzazione. civile seguente.
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Tipo di rapporto Contenuto Periodicità/ termine di notifica
– Su richiesta: ulteriori planimetrie degli edifici. – In allegato alla descrizione: plani- metria generale, con la delimita- zione del sito nonché la scala e l’indicazione delle coordinate.
1.1.3 Informazioni – Considerazione di misure di sal- Durante la fase di
Safeguards vaguardia dal profilo tecnico ed progettazione e di co- by Design edilizio struzione in caso di modifiche rilevanti
1.2 Rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario
di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a e comunicazioni Per ciascuna zona di bilancio materie (MBA) devono essere presentati i seguenti rap- porti:
Tipo di rapporto / Contenuto Periodicità/ comunicazione termine di notifica
1.2.1 Preavviso – Dati sul trasporto e sui materiali In caso di spedizione:
(Advance da trasportare di cui all’articolo 2 almeno 30 giorni Notification, capoverso 1 lettera a. prima dell’imballag- AN) gio per la spedizione In caso di fornitura: almeno 30 giorni prima dell’arrivo.
1.2.2 Spiegazioni – Spiegazioni sintetiche A seconda delle ne-
sintetiche cessità, insieme ai re- (Concise No- lativi ICR, PIL e tes, CN) MBR.
1.2.3 Rapporto sulle – Variazioni dell’inventario Dopo variazioni, en-
variazioni tro il 15 del mese se- dell’inventario guente. (Inventory Change Re- port, ICR)
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Tipo di rapporto / Contenuto Periodicità/ comunicazione termine di notifica
1.2.4 Comunica- – Inventario al termine dell’anno Entro il 31 marzo
zione (Notifi- civile e variazione dell’inventario dell’anno seguente. cation) nel corso dell’anno civile, Almeno 30 giorni utilizzazione effettiva o prevista prima del condiziona- nonché stato fisico e mento composizione chimica di materiali con una composizione o un grado Al termine della di purezza tali da non renderli pianificazione ancora utilizzabili per la Al più tardi 48 ore produzione di combustibili o dopo la presa di l’arricchimento isotopico. conoscenza – Dati sul condizionamento di tali materiali. – Informazioni su attività straordinarie pianificate che concernono o possono concernere le misure di salvaguardia. – Informazioni su eventi o circostanze straordinarie che concernono o possono concernere le misure di salvaguardia.
1.2.5 Rapporto sul – Inventario iniziale di materiali Anno civile,
bilancio mate- – Variazioni dell’inventario 15 giorni dal rie (Material rilevamento Balance – Inventario contabile finale dell’inventario. Report, MBR) – Differenze di quantitativi fra il mittente e il destinatario – Inventario contabile finale corretto – Inventario fisico finale – Differenze d’inventario
1.2.6 Rapporto – Elenco di tutti i batch con i dati Anno civile,
sull’inventario del materiale 15 giorni dal dei materiali di rilevamento cui dell’inventario. all’articolo 2 capoverso 1 lettera a fisica- mente presenti (Physical In- ventory Listing, PIL)
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1.3 Rapporti d’esercizio
I rapporti d’esercizio devono sempre essere aggiornati.
Tipo di rapporto Contenuto
1.3.1 Sommario – A ogni variazione dell’inventario:
generale indicazione del momento e della (General zona di bilancio materie dalla quale Ledger) il materiale è stato rimosso o nella quale il materiale è stato introdotto.
1.3.2 Elenco dei – Elenco componenti
componenti – Assegnazione dei componenti a un (Item list) batch – Caratterizzazione del materiale dei componenti – Dati dei componenti – Ubicazione Nota: l’elenco dei componenti deve essere allegato al rapporto sull’inventario (PIL).
1.3.3 Rapporti – Per ogni zona di bilancio materie,
d’esercizio nella misura in cui il rispettivo im- supplementari pianto è interessato, indicazioni concernenti: a. i dati d’esercizio utilizzati per stabilire le variazioni di quantità e di composizione dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a; b. tutti i risultati delle misurazioni utilizzate per stabilire l’inventa- rio dei materiali; c. tutte le rettifiche e le correzioni effettuate in relazione a varia- zioni dell’inventario, all’inven- tario contabile e all’inventario dei materiali; d. i dati ricavati dalla taratura di contenitori e strumenti, dal pre- lievo di campioni e dalle analisi; le procedure per il controllo
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Tipo di rapporto Contenuto della qualità delle misurazioni nonché le stime desunte degli er- rori casuali e sistematici; e. la descrizione della procedura di preparazione e di rilevamento di un inventario di materiali, per determinarne la correttezza e completezza; f. la descrizione dei passi intra- presi per stabilire la causa e l’or- dine di grandezza di un’even- tuale perdita causata da un evento o non rilevata dalle misu- razioni.
2 Obbligo di rapporto in relazione agli impianti di cui all’articolo 2
capoverso 1 lettera c
2.1 Informazioni Safeguards by Design, informazioni descrittive
e informazioni supplementari Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti, devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.
Tipo di rapporto Contenuto Periodicità / termine di notifica
2.1.1 Informazioni – Provvedimenti tecnici ed edilizi All’inizio della fase
Safeguards by per l’attuazione delle misure di di progettazione Design salvaguardia Quando necessario, a seconda della portata delle modifiche.
2.1.2 Informazioni – Denominazione dell’impianto e In caso di nuova
descrittive principali caratteristiche, scopo, costruzione entro (Design potenza nominale, ubicazione, 3 mesi dal rilascio Information indirizzo e nome della persona della licenza di Questionnaire, responsabile. costruzione. DIQ) – Descrizione del flusso dei mate- Quando necessario, a riali di cui all’articolo 2 capo- causa della portata verso 1 lettera a previsto o esi- delle modifiche. stente e della collocazione dei principali elementi dell’equipaggia-
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Tipo di rapporto Contenuto Periodicità / termine di notifica mento nei quali possono essere uti- lizzati, prodotti o lavorati tali mate- riali. – Descrizione degli elementi dell’equipaggiamento per la mani- polazione di tali materiali messi fuori servizio o smantellati. – Allegato con le pertinenti planime- trie dell’impianto e indicazione delle coordinate. – Descrizione delle caratteristiche dell’impianto pertinenti alla conta- bilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza. – Descrizione dei processi impiegati o previsti nell’impianto per la regi- strazione contabile dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 let- tera a, in particolare riguardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni del flusso e ai pro- cessi per la rilevazione dell’inven- tario di materiali.
2.1.3 Informazioni – Descrizione generale del sito di Una sola volta non-
supplementari un impianto, compresi tutti gli ché, in caso di modi- edifici con le dimensioni esterne e fiche, entro il l’indicazione dei piani, inclusa la 31 marzo dell’anno loro utilizzazione. civile seguente. – Su richiesta. ulteriori planimetrie degli edifici. – In allegato alla descrizione: plani- metria generale, con la delimita- zione del sito nonché la scala e l’indicazione delle coordinate.
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