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AS 2021 372

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Modifica del 4 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1 Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri tra- sportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli, è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali: a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su im- pianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o sotto la direzione di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato e:

1. dimostrano di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell’autorizza-

zione, tre anni di attività pratica su tali impianti, o

2. hanno concluso una formazione specialistica su tali impianti definita

dall’Ispettorato.

Art. 18 cpv. 2

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

1 RS 734.27

2021-1905 RU 2021 372

Ordinanza sugli impianti a bassa tensione RU 2021 372

Art. 23 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione 1 I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sosti- tutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione cui è collegato l’impianto elettrico i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione.

2 L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.

Art. 24 cpv. 5 5 Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell’impianto dal ti- tolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva. Per i lavori per i quali sussiste una deroga dell’Ispettorato secondo l’articolo 23 è sufficiente il verbale della prima verifica.

Art. 25 cpv. 1, 1bis e 4 1 I lavori d’installazione eseguiti nell’ambito di un’autorizzazione d’installazione li- mitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di di- stribuzione a bassa tensione cui è collegato l’impianto elettrico. 1bis L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.

4 Il titolare di un’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario dell’impianto il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori ese- guiti.

Art. 33 cpv. 1bis e 1ter 1bis Notificano all’Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di ener- gia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all’articolo 35 capoverso 3. 1ter L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.

Art. 35 cpv. 3 e 4 3 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione fa eseguire entro due mesi un collaudo dell’impianto di produzione di energia da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accredi- tato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato. 4 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.

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Allegato, n. 2.4.11

2.4.11 abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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