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AS 2021 376

Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

dell’11 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 5 capoversi 2 lettera c e 5, 7 capoverso 5, 9 capoversi 3, 4 e 6, 11, 13 capoverso 3, 17 capoverso 3, 24 e 25 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 20202 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), ordina:

Capitolo 1: Diritto alle prestazioni transitorie

Art. 1 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD) 1 Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se è prevedibile che un beneficiario di pre- stazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al momento dell’età or- dinaria di pensionamento. 2 Finché non è chiaro se sussista il diritto alle prestazioni complementari, occorre pro- seguire il versamento delle prestazioni transitorie. 3 Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del di- ritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età ordinaria di pensionamento.

Art. 2 Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)

Se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

RS 837.21

2021-2025 RU 2021 376

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. O RU 2021 376

Art. 3 Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)

Se un immobile che conformemente all’articolo 9a capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non è una componente della sostanza netta è gravato da debiti ipotecari, questi non vengono computati per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD.

Art. 4 Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)

Per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono computati nella misura in cui superano 26 volte l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1 LPTD.

Art. 5 Sforzi d’integrazione (art. 5 cpv. 5 LPTD)

I beneficiari di prestazioni transitorie devono dimostrare ogni anno di fare sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro.

Capitolo 2: Importo delle prestazioni transitorie Sezione 1: Calcolo delle prestazioni transitorie

Art. 6 Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di separazione dei coniugi (art. 7 cpv. 5 LPTD) 1 In caso di separazione dei coniugi, il coniuge non avente diritto non è preso in con- siderazione per il calcolo delle prestazioni transitorie. 2 Se entrambi i coniugi hanno diritto alle prestazioni transitorie, in caso di separazione dei coniugi si procede a un calcolo per persone sole per ciascuno di loro.

3 I coniugi sono considerati come separati, se:

a. la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria; b. è in corso un’istanza di divorzio o di separazione; c. la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno; o d. è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

3 RS 831.30

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Art. 7 Figli di cui non va tenuto conto per il calcolo delle prestazioni transitorie (art. 7 cpv. 4 LPTD)

Per stabilire di quali figli non va tenuto conto per il calcolo delle prestazioni transito- rie, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli in questione.

Art. 8 Adeguamento al potere d’acquisto dello Stato di domicilio (art. 8 LPTD)

L’adeguamento al potere d’acquisto dello Stato di domicilio secondo l’articolo 8 LPTD è effettuato in base all’indice del potere d’acquisto dell’Ufficio federale di sta- tistica.

Sezione 2: Spese riconosciute

Art. 9 Importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone che condividono l’alloggio (art. 9 cpv. 3 LPTD) 1 Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione transi- toria annua conformemente all’articolo 9 capoverso 3 LPTD condividono l’alloggio con altre persone, i supplementi sull’importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune.

2 L’articolo 9 capoverso 2 primo periodo LPTD non è applicabile.

Art. 10 Spese di manutenzione di fabbricati (art. 9 cpv. 1 lett. e LPTD) 1 Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. 2 Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è va- lida quella dell’imposta federale diretta.

Art. 11 Importo forfettario per le spese accessorie (art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 lett. d LPTD) 1 Per le persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un importo forfettario. 2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull’immobile da esse abitato.

3 L’importo forfettario ammonta a 2520 franchi all’anno.

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Art. 12 Importo forfettario per le spese di riscaldamento (art. 11 lett. e LPTD)

Oltre alle spese accessorie usuali, alle persone che vivono in locazione in un apparta- mento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscal- damento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni4 è con- cessa, per le spese di riscaldamento, la metà dell’importo forfettario di cui all’arti- colo 11 capoverso 3.

Art. 13 Importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 9 cpv. 1 lett. h LPTD) 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) fissa gli importi forfettari annui per l’as- sicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera h LPTD al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno succes- sivo. 2 Il premio effettivo è il premio che l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 della legge del 26 settembre 20145 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie ha approvato per l’assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi del beneficiario di presta- zioni transitorie secondo: a. il suo gruppo di età; b. la franchigia scelta; c. eventualmente, la forma particolare scelta di assicurazione; d. la copertura contro gli infortuni scelta.

Art. 14 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione (art. 9 cpv. 4 LPTD)

1 La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012

(25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna. 2 La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 15 Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione (art. 9 cpv. 6 LPTD)

1 Il DFI stabilisce in un’ordinanza:

a. le modalità per il calcolo della riduzione o dell’aumento degli importi massimi per la pigione;

4 RS 220 5 RS 832.12

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b. al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l’aumento degli importi massimi dall’anno successivo per i Comuni interessati. 2 La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi deve essere presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

3 Deve indicare in particolare:

a. il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione; b. l’entità della riduzione o dell’aumento degli importi massimi; c. una motivazione.

4 La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente.

Sezione 3: Redditi computabili

Art. 16 Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza (art. 11 lett. c LPTD)

1 Per il calcolo delle prestazioni transitorie sono determinanti:

a. al momento dell’inizio del diritto, i redditi computabili e la sostanza; b. per le prestazioni transitorie correnti, la sostanza al 1° gennaio dell’anno di riscossione e i redditi computabili dell’anno precedente. 2 Se una persona ha ricevuto prestazioni transitorie soltanto per una parte dell’anno precedente, sono determinanti unicamente i redditi computabili conseguiti durante il periodo di riscossione. 3 Per le persone i cui redditi computabili possono essere stabiliti sulla base di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è suben- trata nessuna modifica della situazione economica della persona. 4 Il calcolo delle prestazioni transitorie è effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD).

Art. 17 Calcolo del reddito da attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese debitamente comprovate per il conseguimento del reddito e i contributi in fun- zione del reddito dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 18 Valutazione del reddito in natura (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all’obbligo di pagare i contributi

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previsti dalla legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il valore del vitto e dell’alloggio è pari alla metà degli importi previsti nell’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Art. 19 Determinazione del valore locativo e del reddito proveniente dal subaffitto (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD) 1 Il valore locativo dell’abitazione occupata dal proprietario o dall’usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in ma- teria d’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. 2 Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d’imposta federale diretta.

Art. 20 Computo del valore annuo in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD) 1 Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo è computato quale reddito. 2 Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell’usu- frutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l’usufrutto o il diritto di abitazione.

Art. 21 Calcolo della sostanza netta (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD) 1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell’immobile. 3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni transitorie o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell’ordine: a. la franchigia di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPTD; b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell’immobile. 4 Gli averi di previdenza della previdenza professionale dell’avente diritto non vanno computati nel calcolo della sostanza netta.

6 RS 831.10 7 RS 831.101

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Art. 22 Valutazione della sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD) 1 La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. 2 La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore ve- nale. 3 Nei Cantoni che prevedono la possibilità di applicare il valore di ripartizione per la valutazione della sostanza secondo l’articolo 17a capoverso 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 19718 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, questo vale anche per il calcolo delle prestazioni transitorie.

Art. 23 Computo delle rendite vitalizie con restituzione quale sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD) 1 Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come so- stanza.

2 Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito.

3 Come reddito sono computate:

a. la singola rendita versata, all’80 per cento; b. un’eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

Art. 24 Rinuncia a parti di sostanza. Principio (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

Vi è rinuncia alla sostanza, se una persona: a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la contropresta- zione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 13 capoverso 3 LPTD.

Art. 25 Importo della rinuncia in caso di alienazione (art. 13 cpv. 2 LPTD) 1 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a parti di sostanza ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LPTD. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore. 2 L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il va- lore della prestazione e quello della controprestazione.

8 RS 831.301

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Art. 26 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza (art. 13 cpv. 3 LPTD) 1 L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare. 2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LPTD a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3 Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:

a. il consumo della sostanza e il contributo di solidarietà secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTD; b. riduzioni della sostanza dovute a:

1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha

la proprietà o l’usufrutto,

2. spese per cure dentarie,

3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,

4. spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,

5. spese per la formazione e la formazione continua professionali nonché

spese per l’integrazione sociale o professionale; c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del be- neficiario; d. versamenti a titolo di riparazione morale.

Art. 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD) 1 Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di

10 000 franchi.

2 L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno. 3 Per il calcolo delle prestazioni transitorie è determinante l’importo ridotto della so- stanza al 1° gennaio dell’anno per cui è riscossa la prestazione.

Capitolo 3: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

Art. 28 Momento determinante per il rimborso (art. 17 cpv. 1 LPTD) 1 Il momento determinante per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è la data di emissione della fattura.

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2 In deroga al capoverso 1, il momento determinante è la data della fornitura delle prestazioni, se la prestazione transitoria annua per l’avente diritto o per persone in- cluse nel calcolo viene soppressa dopo il trattamento.

Art. 29 Entità del rimborso e relazione con le prestazioni di altre assicurazioni (art. 17 cpv. 3 LPTD)

Il diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità sussiste soltanto fino a con- correnza degli importi massimi di cui agli articoli 7 capoverso 2 e 17 capoverso 2 LPTD e soltanto nella misura in cui le spese non sono coperte dalle prestazioni di altre assicurazioni.

Art. 30 Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità insorte all’estero (art. 17 cpv. 3 LPTD)

Per i beneficiari domiciliati in Svizzera, le spese insorte all’estero sono rimborsate, se: a. le cure si rendono necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera; o b. le cure indicate dal punto di vista medico possono essere prestate soltanto all’estero.

Art. 31 Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non va tenuto conto per il calcolo (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 18 lett. b LPTD)

Le spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non va tenuto conto per il calcolo delle prestazioni transitorie conformemente all’articolo 7 capoverso 4 LPTD sono rimborsate nella misura in cui superano l’eccedenza dei redditi di questi figli.

Art. 32 Rimborso delle spese per cure dentarie (art. 17 cpv. 1 lett. a LPTD)

1 Sono rimborsate le spese per cure dentarie economiche e appropriate.

2 L’ammontare del rimborso è stabilito in base alla Tariffa odontoiatrica

AINF/AM/AI del 1° gennaio 20189 (Tariffa AINF/AM/AI) e alla Tariffa odontotec- nica AINF/AM/AI del 1° gennaio 201810. 3 Per le prestazioni odontotecniche di laboratori esteri commissionate da dentisti sviz- zeri sono rimborsati esclusivamente i costi di produzione. Il loro importo deve corri- spondere al livello dei prezzi dello Stato in questione.

4 Le fatture devono rispettare le posizioni tariffali delle tariffe AINF/AM/AI.

9 La tariffa odontoiatrica SSO è è disponibile all’indirizzo: www.metk.ctm.ch > Tariffe > Tariffa dentaria SSO. 10 La tariffa odontotecnica è disponibile all’indirizzo: www.metk.ctm.ch > Tariffe > Tariffa per lavori odontotecnici.

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Art. 33 Rimborso delle spese per diete (art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)

È rimborsato un importo forfettario di 2100 franchi all’anno per le spese supplemen- tari causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a per- sone che non vivono in un ospedale.

Art. 34 Rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura (art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD) 1 Le spese di trasporto al più vicino luogo di cura sono rimborsate, se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da un trasferimento indispensabile. 2 Sono rimborsate le spese corrispondenti al prezzo dei tragitti effettuati in seconda classe con i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per la via più diretta. Se il danno alla salute obbliga la persona a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le relative spese sono rimborsate. 3 Non sono rimborsate le spese per viaggi a vuoto e per gli accompagnatori nonché le spese di parcheggio.

Art. 35 Rimborso delle spese per i mezzi ausiliari (art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD) 1 Le spese di acquisto o di noleggio di mezzi ausiliari sono rimborsate, se questi:

a. sono economici e adeguati; e b. non sono rimborsati da nessun’altra assicurazione. 2 Se l’uso di un mezzo ausiliario richiede una preparazione particolare del beneficia- rio, le relative spese sono rimborsate. 3 Le spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari sono rimborsate, se non vi sono terzi tenuti a rimborsarle. 4 Per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari è erogato un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono rimborsate. 5 Se un mezzo ausiliario è acquistato all’estero, è determinante il prezzo previsto in Svizzera, se inferiore.

Art. 36 Rimborso della partecipazione ai costi (art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD) 1 L’importo della partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsato per le presta- zioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’ar- ticolo 24 LAMal.

11 RS 832.10

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2 Se un beneficiario sceglie un’assicurazione con una franchigia opzionale ai

sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sull’assicurazione malattie, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a 1000 franchi al massimo all’anno.

Capitolo 4: Procedura e contenzioso Sezione 1: Procedura

Art. 37 Esercizio del diritto (art. 19 cpv. 1 LPTD) 1 Il diritto alle prestazioni transitorie va fatto valere mediante domanda scritta. L’arti- colo 67 capoverso 1 OAVS13 è applicabile per analogia. 2 Nella domanda si devono fornire indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo delle prestazioni transitorie. 3 Se una persona domiciliata all’estero presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, è competente l’organo esecutivo dell’ultimo Cantone in cui la persona è stata domiciliata in Svizzera. Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente l’organo esecutivo del Cantone della sede del loro ultimo da- tore di lavoro.

Art. 38 Durata di trattamento 1 La decisione sul diritto alle prestazioni transitorie e sull’importo delle medesime deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda. 2 Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che il richiedente abbia adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

Art. 39 Arrotondamento degli importi versati Gli importi mensili della prestazione transitoria annua vanno arrotondati al franco su- periore.

Art. 40 Versamento alle coppie sposate

1 Le prestazioni transitorie sono versate al coniuge avente diritto.

2 Se entrambi i coniugi hanno diritto a prestazioni transitorie, il versamento mensile della prestazione transitoria annua è effettuato per metà a ciascuno di loro. Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate interamente al coniuge che le ha cagionate.

3 Due coniugi possono chiedere in ogni momento congiuntamente che le prestazioni

transitorie siano versate a uno solo di loro.

12 RS 832.102 13 RS 831.101

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Art. 41 Versamento all’estero 1 Le prestazioni transitorie per le persone domiciliate all’estero sono versate su un conto bancario o postale nella valuta dello Stato di domicilio. 2 Le prestazioni transitorie, fissate in franchi svizzeri, sono convertite nella valuta dello Stato di domicilio dall’istituto finanziario incaricato del versamento all’estero in base al corso indicativo delle principali banche svizzere il giorno dell’esecuzione del pagamento.

Art. 42 Versamento di arretrati 1 Se, in attesa dell’assegnazione di prestazioni transitorie, un ente assistenziale pub- blico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento du- rante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, l’an- ticipo può essere rimborsato direttamente all’ente in questione al momento del pagamento posticipato. 2 Se ha accordato riduzioni di premio nell’assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, un Cantone può com- pensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.

Art. 43 Obbligo di informare L’avente diritto, il suo rappresentante legale o, se del caso, il terzo o l’autorità cui sono versate le prestazioni transitorie deve comunicare senza ritardo all’organo ese- cutivo ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante delle condizioni materiali dell’avente diritto. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche delle condizioni personali ed economiche dei familiari dell’avente diritto che partecipano alle prestazioni transitorie.

Art. 44 Modifica della prestazione transitoria annua

1 La prestazione transitoria annua è aumentata, ridotta o soppressa:

a. a ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione transitoria annua; b. a ogni modifica delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodi- che (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD); c. a ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute, dei redditi computa- bili e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abba- stanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento; d. se durante il riesame periodico di cui all’articolo 54 si constata un cambia- mento delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza se- condo la LPTD; e. in caso di trasferimento del domicilio in uno Stato dell’Unione europea, op- pure in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

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2 Si può rinunciare all’adeguamento, se la variazione secondo il capoverso 1 lettere c e d ammonta a meno di 120 franchi l’anno. 3 La prestazione transitoria annua deve essere oggetto di una nuova decisione con ef- fetto dal momento seguente: a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b:

1. se vi è un cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla

rendita, pensione o altra prestazione periodica, dall’inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento,

2. se vi è una modifica della rendita, pensione o altra prestazione periodica,

dall’inizio del nuovo diritto o dall’inizio del mese in cui il diritto si estin- gue; b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera c:

1. se vi è un aumento dell’eccedenza delle spese, dall’inizio del mese in cui

è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui que- sto è avvenuto,

2. se vi è una diminuzione dell’eccedenza delle spese, al più tardi dall’inizio

del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di infor- mare; c. nel caso di cui al capoverso 1 lettera d: dall’inizio del mese in cui è stato an- nunciato il cambiamento, ma al più presto dall’inizio del mese in cui tale cam- biamento è avvenuto e al più tardi dall’inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare; d. nel caso di cui al capoverso 1 lettera e: dall’inizio del mese seguente quello della partenza. 4 Un nuovo calcolo della prestazione transitoria annua secondo il capoverso 1 lettera c in seguito al consumo della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all’anno. 5 La riduzione di una prestazione transitoria corrente in seguito al computo di un red- dito da attività lucrativa ipotetico secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPTD prende ef- fetto sei mesi dopo la notifica della relativa decisione.

Art. 45 Competenza in caso di cambiamento di domicilio In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario le prestazioni transitorie sono versate: a. dall’organo esecutivo del precedente Cantone di domicilio, fino all’estinzione del diritto alle prestazioni transitorie in questo Cantone; b. dall’organo esecutivo del nuovo Cantone di domicilio, dall’inizio del diritto alle prestazioni transitorie.

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Art. 46 Vertenze in materia di comunicazione di dati In caso di vertenze in materia di comunicazione di dati, l’articolo 209 bis OAVS14 è applicabile per analogia.

Art. 47 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati Per quanto riguarda le spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati, l’arti- colo 209ter OAVS15 è applicabile per analogia.

Art. 48 Conservazione degli atti L’UFAS può emanare direttive sulla conservazione degli atti nonché sulla consegna o sulla distruzione di vecchi atti.

Art. 49 Indicazione separata delle prestazioni assicurative o assistenziali cantonali nel calcolo e nella decisione I Cantoni e i Comuni che concedono, oltre alle prestazioni transitorie, prestazioni as- sicurative o assistenziali proprie devono indicarle separatamente nel calcolo delle pre- stazioni transitorie e nella decisione. Questo vale anche per le prestazioni pagate in- debitamente che sono oggetto di una richiesta di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.

Sezione 2: Contenzioso

Art. 50 1 L’UFAS e gli organi esecutivi che si sono occupati dell’applicazione possono impu- gnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale fe- derale. L’UFAS è inoltre autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale ammini- strativo federale mediante ricorso. 2 Il Tribunale deve notificare la sua decisione alle autorità legittimate a ricorrere me- diante invio raccomandato.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 51 Anticipi 1 L’UFAS versa agli organi esecutivi anticipi per il pagamento delle prestazioni tran- sitorie.

14 RS 831.101 15 RS 831.101

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2 I Cantoni che delegano ai Comuni la determinazione e il versamento delle presta- zioni transitorie designano un organo cui vanno versati gli anticipi e che è responsabile per l’allestimento del conteggio secondo l’articolo 52. 3 L’UFAS stabilisce l’importo degli anticipi accordati agli organi di cui ai capoversi 1 e 2 in base alle spese note e attese nonché alla statistica sulla disoccupazione della Segreteria di Stato dell’economia nell’anno civile corrente. 4 Se gli anticipi non sono sufficienti per pagare le prestazioni transitorie correnti, gli organi di cui ai capoversi 1 e 2 possono richiedere ulteriori anticipi.

5 Gli anticipi sono versati periodicamente, di regola quattro volte all’anno.

Art. 52 Conteggio 1 Gli organi di cui all’articolo 51 capoversi 1 e 2 allestiscono un conteggio delle pre- stazioni transitorie versate nell’anno civile e lo presentano all’UFAS entro il 20 gen- naio dell’anno civile successivo. 2 Il conteggio deve fornire indicazioni, in particolare, sull’ammontare e sul tipo delle prestazioni. La prestazione transitoria annua e il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità sono conteggiati separatamente. 3 In base ai conteggi l’UFAS fissa per ogni organo di cui all’articolo 51 capoversi 1 e 2 l’importo delle prestazioni transitorie per l’anno civile in questione. Un’eventuale differenza tra gli anticipi versati e il conteggio annuo è compensata con gli anticipi dell’anno civile successivo.

Capitolo 6: Compiti degli organi esecutivi, vigilanza e statistica

Art. 53 Prevenzione dei doppi pagamenti Gli organi esecutivi prendono i provvedimenti necessari per evitare il doppio paga- mento di prestazioni transitorie.

Art. 54 Riesame periodico Gli organi esecutivi riesaminano almeno ogni due anni le condizioni economiche dei beneficiari.

Art. 55 Vigilanza e statistica (art. 77 LPGA) 1 La vigilanza è esercitata dall’UFAS. Esso sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, impartire agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in gene- rale e in casi particolari. 2 Gli organi esecutivi trasmettono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati utili per statistiche e valutazioni e per la vigilanza. L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.

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Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 56 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 57 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

11 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 56)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 194716 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti

Art. 28 cpv. 6 6 Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 200617 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o della legge federale del 19 giugno 202018 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani versano il contributo minimo.

2. Ordinanza 21 del 14 ottobre 202019 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI

Titolo Ordinanza 21 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 200620 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC); visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 202021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

Art. 1, frase introduttiva Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:

16 RS 831.101 17 RS 831.30 18 RS 837.2 19 RS 831.304 20 RS 831.30 21 RS 837.2

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3. Ordinanza del 15 gennaio 197122 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se nel caso di una persona che riceve presta- zioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 202023 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni comple- mentari al momento dell’età ordinaria di pensionamento.

22 RS 831.301 23 RS 837.2

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