AS 2021 382
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure)
Modifica del 23 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
1bis Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impedi- scono la piena ripresa dell’attività in azienda.
1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI 2, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se: a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto; e b. i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’atti- vità in azienda.