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AS 2021 382

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure)

Modifica del 23 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

1bis Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impedi- scono la piena ripresa dell’attività in azienda.

1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI 2, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se: a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto; e b. i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’atti- vità in azienda.

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure) | Lexipedia | Lexipedia