AS 2021 390
AS 2021 390
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 18 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’ar- ticolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rien- trano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. 2ter0 Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capo- verso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA2, il diritto a prestazioni arretrate si estin- gue il 31 marzo 2022.
Art. 11 cpv. 5 e 6