AS 2021 392
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica dell’8 giugno 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione In tutto il decreto, l’espressione «Calendario vaccinale 2020» è sostituita dall’espres- sione «Calendario vaccinale 2021».
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono sod- disfatte le condizioni esposte qui di seguito: d. omeopatia unicista (classica), se il medico è titolare di un attestato di perfe- zionamento rilasciato conformemente al programma di formazione comple- mentare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)» dell’ISFM, riveduto il 10 dicembre 20202;
L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione
e. Abrogata
1 RS 832.112.31
2 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.ufsp.ch/rif
(disponibile in tedesco e francese)
2021-1971 RU 2021 392
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 392
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle con- dizioni elencate: Misura Condizione
f Vaccinazione passiva con Epatite Per i neonati di madri HBsAg-positive. B-Immunglobuline
1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all’articolo 65d capoverso 1 OAMal: c. Unità C: 6a. Ulteriori medicamenti della medicina complementare (20),
II 1 L’allegato 13 («Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche») è modificato.
2 L’allegato 24 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.
3 L’allegato 35 («Elenco delle analisi») è modificato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
8 giugno 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 Non pubblicato nella RU (art. 1). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche > Allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). 4 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). 5 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).