Lexipedia

AS 2021 403

Protocollo che modifica la Convenzione europea del paesaggio

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Protocollo che modifica la Convenzione europea del paesaggio

Concluso a Strasburgo il 15 giugno 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2021

Traduzione Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Parti della Convenzione europea del paesaggio aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 20001 (di seguito denominata «la Convenzione»), desiderosi di promuovere la cooperazione europea con gli Stati non europei che intendono attuare le disposizioni della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il titolo della Convenzione è modificato come segue: «Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio».

Art. 2

1. Nel preambolo è aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5:

«consapevoli, in generale, dell’importanza del paesaggio su scala globale come com- ponente essenziale dell’ambiente di vita degli esseri umani;»

2. Nel preambolo è aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 12 originale

(nuovo par. 13): «auspicando che i valori e i principi enunciati nella Convenzione possano essere ap- plicati anche a Stati non europei che lo desiderino;»

RS 0.451.31 1 RS 0.451.3

2021-1910 RU 2021 403

Modifica della Convenzione europea del paesaggio. Prot. RU 2021 403

Art. 3 L’enunciato dell’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la ge- stione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione tra le Parti.»

Art. 4 Il paragrafo C.2 dell’articolo 6 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «I lavori di identificazione e di qualificazione saranno basati su scambi di esperienze e metodologie organizzati tra le Parti a livello internazionale conformemente all’arti- colo 8.»

Art. 5 Il titolo del capitolo III della Convenzione è modificato come segue: «Capitolo III – Cooperazione tra le Parti»

Art. 6 L’articolo 11 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrano un’efficacia durevole e possono in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali delle Parti. Tale riconoscimento può al- tresì essere assegnato alle organizzazioni non governative che hanno dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pia- nificazione del paesaggio.»

Art. 7 L’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Mi- nistri del Consiglio d’Europa può invitare l’Unione europea e ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dagli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.»

Art. 8 Ratifica, accettazione o approvazione, entrata in vigore 1. Il presente Protocollo è aperto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti della Convenzione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2/6

Modifica della Convenzione europea del paesaggio. Prot. RU 2021 403

3. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sca- denza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni del presente articolo. 4. Il presente Protocollo entra tuttavia in vigore allo scadere di un periodo di due anni dopo la data in cui è stato aperto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione, a meno che una Parte della Convenzione non abbia notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di presentare un’obiezione è riservato all’Unione europea o agli Stati che erano Parti della Conven- zione alla data di apertura alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione del presente Protocollo. 5. Se è stata notificata una tale obiezione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la Parte della Convenzione che ha notificato l’obiezione ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9 Notifica Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’Unione europea o a ogni Stato che hanno aderito alla Convenzione: a. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; b. la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’arti- colo 8; c. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativo al presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 giugno 2016, in francese e inglese, e aperto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione il 1° agosto 2016. I due testi fanno ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata con- forme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’Unione europea e a ciascuno Stato che hanno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

3/6

Modifica della Convenzione europea del paesaggio. Prot. RU 2021 403

Campo d’applicazione il 21 giugno 2021 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Andorra 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Armenia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Azerbaigian 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Belgio 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Bosnia ed Erzegovina 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Bulgaria 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Cipro 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Croazia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Danimarca 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Estonia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Finlandia 20 dicembre 2017 1° luglio 2021 Francia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Georgia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Grecia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Irlanda 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Italia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Lettonia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Lituania 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Lussemburgo 1° settembre 2017 1° luglio 2021 Macedonia del Nord 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Moldova 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Montenegro 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Norvegia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Paesi Bassi 31 luglio 2018 1° luglio 2021 Polonia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Portogallo** 25 marzo 2021 1° luglio 2021 Regno Unito 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Repubblica Ceca 9 febbraio 2018 1° luglio 2021 Romania 1° agosto 2018 1° luglio 2021 San Marino 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Serbia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Slovacchia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Slovenia 6 marzo 2019 1° luglio 2021 Spagna* 7 maggio 2018 1° luglio 2021 Svezia 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Svizzera 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Turchia 1° agosto 2018 1° luglio 2021

4/6

Modifica della Convenzione europea del paesaggio. Prot. RU 2021 403

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Ucraina 1° agosto 2018 1° luglio 2021 Ungheria 11 dicembre 2018 1° luglio 2021 * Riserve e dichiarazioni ** Obiezioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa http://conventions.coe.int o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

5/6

Modifica della Convenzione europea del paesaggio. Prot. RU 2021 403

6/6