AS 2021 405
Ordinanza dell'18 giugno 2021 sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Ordinanza sulla SUFFP)
del 18 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35 della legge del 25 settembre 20201 sulla SUFFP, ordina:
Art. 1 Sede della Scuola universitaria La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ha sede a Zollikofen.
Art. 2 Istituti regionali La SUFFP offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.
Art. 3 Obiettivi strategici del Consiglio federale Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sottopone per parere il progetto degli obiettivi strategici del Consiglio federale relativi alla SUFFP alle organizzazioni mantello nazionali del mondo del lavoro, segnatamente all’Unione svizzera delle arti e mestieri, all’Unione svizzera degli imprenditori, all’Unione sin- dacale svizzera e a Travail Suisse.
Art. 4 Coinvolgimento dei partner della formazione professionale da parte della SUFFP 1 La SUFFP coinvolge le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni nella sua pianificazione strategica, nell’orientamento delle nuove offerte d’insegnamento e dei nuovi servizi, nonché nella definizione delle priorità di ricerca.
RS 412.106.1 1 RS 412.106
2021-2194 RU 2021 405
O sulla SUFFP RU 2021 405
2 A tal fine, può istituire comitati nazionali e regionali con rappresentanti delle orga- nizzazioni del mondo del lavoro, dei Cantoni e di altre cerchie interessate.
Art. 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052 è abrogata.
2 L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20003 è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4 Abrogato
Art. 6 Disposizione transitoria Gli articoli 16 e 16a dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20054 restano applicabili fino al 31 dicembre 2021.
Art. 7 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
2 L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2022.
18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RU 2005 4607; 2009 5933; 2016 575; 2017 3539 3 RS 172.220.11 4 RU 2016 575