AS 2021 407
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19). Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 23 giugno 2021 (RU 2021 378; RS 818.101.24)
N. V cpv. 3
Invece di: 3 L’allegato 6 numeri 1.1.3, 1.2.3, frase introduttiva e lettere a e c, 1.3.3, 1.4.4, 2.1.3, 2.2.3, frase introduttiva e lettera a, 3.1.4 e 3.3.3 entra in vigore il 1° luglio 2021.
Leggasi: 3 L’allegato 6 numeri 1.1.3, 1.2.3, frase introduttiva e lettere a e c, 1.3.3, 1.4.4, 2.1.3, 2.2.3, frase introduttiva e lettera a, 3.1.4 e 3.3.2 entra in vigore il 1° luglio 2021.
All. 6 n. 3.3.2 e 3.3.3
Invece di:
3.3.2 Non hanno diritto al rimborso delle spese dei test autodiagnostici
SARS-CoV-2: a. le persone vaccinate secondo l’allegato 2 numero 1.1 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211, se la vaccina- zione risale a non più di 365 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose; per il vaccino di Janssen il periodo considerato è di 365 giorni a partire dal ventiduesimo giorno dopo la vaccinazione; b. le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, per sei mesi a partire dall’undicesimo giorno dopo la conferma dell’infezione.