AS 2021 408
AS 2021 408
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 29 giugno 2021
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10
99 29 Osservazione: di amido
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido.
1 RS 631.012
2021-2250 RU 2021 408
O sulle agevolazioni doganali RU 2021 408
II La modifica del 25 maggio 20212 dell’ordinanza sulle agevolazioni doganali è abro- gata.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20213.
29 giugno 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
2 RU 2021 305 3 Pubblicazione urgente del 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).