AS 2021 41
Ordinanza dell’USAV del 21 dicembre 2020 concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)
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Ordinanza dell’USAV concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)
del 21 dicembre 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sui contaminanti, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verifi- catosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
2 Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.
Art. 2 Valori massimi Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e im- messe sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137: a. 370 Bq / kg per:
1. latte e prodotti a base di latte,
2. alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;
b. 600 Bq / kg per tutte le altre derrate alimentari.
RS 817.022.151
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Art. 3 Importazione di determinate derrate alimentari 1 Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un cer- tificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/11583: a. Albania; b. Belarus; c. Bosnia e Erzegovina; d. Kosovo; e. Macedonia del Nord; f. Moldova; g. Montenegro; h. Russia; i. Serbia; j. Turchia; k. Ucraina; l. Regno Unito, senza Irlanda del Nord. 2 Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
Art. 4 Verifica dei documenti e rilascio della partita 1 L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite prove- nienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1. 2 Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.
Art. 5 Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e im- messe sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.
Art. 6 Abrogazione L’ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 20164 è abrogata.
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, rela- tivo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1 4 RU 2017 1349
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Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.
21 dicembre 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
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Allegato (art. 3 cpv. 1)
Derrate alimentari per cui è richiesto un certificato ufficiale per l’importazione in Svizzera Numero di tariffa doganale Designazione della merce
ex 0709 51 00 funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati ex 0709 59 00 altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati ex 0710 80 90 funghi, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, diversi dai fun- ghi coltivati ex 0711 51 00 funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (ad es. me- diante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva- zione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono pre- sentati, diversi dai funghi coltivati ex 0711 59 00 altri funghi temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai fun- ghi coltivati ex 0712 31 00 funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati ex 0712 32 00 orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati ex 0712 33 00 tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette op- pure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati ex 0712 39 00 altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati ex 2001 90 98 funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati ex 2003 10 00, 90 10, funghi e tartufi commestibili, preparati o conservati ma non
90 90 nell’aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 0810 40 00 mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere Vaccinium, freschi ex 0811 90 10 mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti ex 0811 90 90 frutti selvatici delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium an- gustifolium, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
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Numero di tariffa doganale Designazione della merce
ex 0812 90 80 mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), temporaneamente con- servati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solfo- rata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporanea- mente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati ex 2008 93 10, 93 90 mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove ex 2008 99 19, 99 97 altri frutti selvatici del genere Vaccinium, altrimenti preparati o con- servati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove ex 2009 81 10, 81 20 succhi di mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxy- coccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, senza aggiunta di al- col, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 89 89, 89 99 succhi di altri frutti selvatici del genere Vaccinium, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolci- ficanti
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