AS 2021 410
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 30 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4 4 Fattura ai Cantoni i costi per la stampa e la trasmissione dei certificati di vaccina- zione COVID-19 delle persone che si fanno vaccinare dal 15 luglio 2021.
Art. 14 Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di vaccinazione COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 2 relative alla vaccinazione anti-COVID-19 effettuata, segnatamente l’indicazione se la stessa è avvenuta in modo completo.
Art. 15 cpv. 2 2 La validità inizia al più presto il giorno della somministrazione dell’ultima dose a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo secondo i requisiti di cui all’allegato 2.
1 RS 818.102.2
2021-2053 RU 2021 410
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 410
1 Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:
b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 a condizione che tale test sia stato autorizzato nell’UE ai fini dell’emissione di un certificato digitale COVID dell’UE. 1bis L’UFSP tiene un elenco aggiornato dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo il capo- verso 1 lettera b e lo pubblica sul proprio sito Internet3.
Art. 28, rubrica Applicazione per la conservazione: aspetti generali
Art. 28a Applicazione per la conservazione: creazione di certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari 1 L’applicazione per la conservazione permette di ricevere un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari utilizzabile in Svizzera. 2 A tal fine, mediante l’applicazione, il titolare invia un certificato COVID-19 al sistema per l’emissione di certificati COVID-19. Se il certificato inviato è valido, il sistema genera un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari e lo in- via all’applicazione per la conservazione. 3 Il certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari comprende le seguenti informazioni: a. il contenuto generale di cui all’articolo 12 lettera a e all’allegato 1 numero 1; b. l’indicazione che si tratta di un certificato COVID-19 svizzero contenente sol- tanto i dati strettamente necessari; c. la fine della sua validità. 4 La durata di validità del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari corrisponde alla durata di validità più breve dei certificati di test COVID-19 secondo l’allegato 4; in ogni caso cessa con la fine della validità del certificato su cui si basa.
Art. 29 cpv. 1 1 L’UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell’autenticità, dell’integrità e della validità dei certificati COVID-19, compresi i certificati conte- nenti soltanto i dati strettamente necessari, nonché dei certificati esteri riconosciuti.
2 RS 818.101.24 3 www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Informazioni specialistiche sui test COVID-19.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 410
II Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 12 luglio 2021.
2 Gli articoli 5 capoverso 4, 14, 15 capoverso 2, 19 capoversi 1 lettera b e 1bis e gli allegati 1, 2 e 4 entrano in vigore il 3 luglio 2021 alle ore 00.004.
30 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 410
Allegato 1 (art. 12, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)
Contenuto generale dei certificati COVID-19
Rimando parentetico sotto l’indicazione «Allegato 1»
N. 2, titolo e lett. a
2 Informazioni sul Paese in cui è stato somministrato il vaccino
o eseguito il test e informazioni sull’editore a. Paese in cui è stato somministrato il vaccino o eseguito il test
N. 3, concerne soltanto il testo tedesco
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 410
Allegato 2 (art. 14, 15 cpv. 1 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
Rimando parentetico sotto l’indicazione «Allegato 2» (art. 14, 15 e 33)
N. 1.1
1.1 Inizio della validità:
a. per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield™): il giorno della somministrazione della seconda dose; b. per una vaccinazione che prevede una dose unica di vaccino (Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione di tale dose; c. per le persone con una pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata:
1. il giorno della somministrazione della dose unica di un vaccino se-
condo la lettera a,
2. il 22° giorno dopo la somministrazione della dose unica di un vac-
cino secondo la lettera b.
N. 2 lett. f f. Data di somministrazione dell’ultima dose
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 410
Allegato 4 (art. 20, 21 cpv. 2 e 33)
Requisiti specifici per i certificati di test COVID-19
Titolo
Disposizioni particolari sui certificati di test COVID-19
Rimando parentetico sotto l’indicazione «Allegato 4»
N. 1 Abrogato
N. 2 lett. b La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: b. 48 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale.
N. 3 lett. g g. Centro di test o istituzione presso cui è stato eseguito il test