AS 2021 411
Ordinanza su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (OSSM)
del 30 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina un sistema che segnala in modo anonimo e a poste- riori alle persone che partecipano a manifestazioni il rischio di un possibile contagio da coronavirus da SARS-CoV-2 durante tali manifestazioni.
Art. 2 Struttura del sistema di segnalazione Il sistema di segnalazione include i seguenti componenti: a. un sistema per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni, composto da un software integrato nell’app SwissCovid secondo l’ordinanza del 24 giugno 20202 sul sistema di tracciamento della prossimità per il corona- virus SARS-CoV-2 (OSTP) e da un back end; b. un sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni.
Art. 3 Volontarietà
1 Gli utenti decidono liberamente se:
a. utilizzare il sistema di segnalazione; b. registrare, nascondere e cancellare nell’app SwissCovid le manifestazioni alle quali hanno partecipato; c. immettere un codice di attivazione;
RS 818.102.4
2021-1985 RU 2021 411
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d. utilizzare il codice di attivazione per le segnalazioni sulle diverse manifesta- zioni alle quali hanno partecipato nel periodo rilevante. 2 Le manifestazioni nascoste non sono visibili nell’app. Le segnalazioni sul rischio di contagio a tali manifestazioni continuano a essere ricevute.
Art. 4 Anonimato 1 L’ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adotta tutte le misure tecniche e organizzative atte a impedire che gli utenti, siano essi organizzatori o partecipanti, siano identificabili per altri utenti o per le autorità. 2 I dati concernenti la partecipazione a manifestazioni sono trattati esclusivamente sui dispositivi dei partecipanti.
Art. 5 Trattamento dei dati da parte dell’UFSP
1 Il back end del sistema di segnalazione è gestito dall’UFSP.
2 L’UFSP non tratta dati sui partecipanti che non immettono un codice di attivazione.
3 Tratta solo dati criptati su:
a. organizzatori e manifestazioni; b. partecipanti che dopo essersi infettati immettono un codice di attivazione. 4 Non può decriptare tali dati. Non può associarli a persone identificate o identifica- bili, siano esse organizzatori o partecipanti.
Art. 6 Utilizzazione di base da parte degli organizzatori
1 Chi organizza una manifestazione può utilizzare il sistema di segnalazione.
2 L’organizzatore sceglie una delle due procedure previste dal sistema di segnala- zione: a. segnalazione da parte degli utenti; b. segnalazione da parte dell’organizzatore. 3 Può creare un quick response code (codice QR) per la procedura scelta. Mostra il codice QR alle persone che partecipano alla manifestazione. 4 Non riceve alcuna informazione sui partecipanti attraverso il sistema di segnala- zione.
Art. 7 Utilizzazione di base da parte dei partecipanti 1 I partecipanti possono leggere con la loro app SwissCovid il codice QR mostrato in occasione della manifestazione. 2 L’app richiama regolarmente l’elenco dei dati necessari per le segnalazioni sulle manifestazioni durante le quali vi è stato un rischio di contagio. Verifica se l’utente
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ha partecipato a una di queste manifestazioni. In caso affermativo, gli invia una segnalazione.
Art. 8 Segnalazione da parte degli utenti Se l’organizzatore ha scelto la procedura della segnalazione da parte degli utenti, il partecipante infettato, dopo aver immesso un codice di attivazione nell’app SwissCovid secondo l’articolo 6 OSTP3, può far partire una segnalazione agli altri partecipanti a condizione che abbia partecipato alla manifestazione nel periodo rile- vante.
Art. 9 Segnalazione da parte dell’organizzatore 1 Se uno dei servizi autorizzati di cui all’articolo 12 capoverso 1 viene a conoscenza di un rischio di contagio durante una manifestazione, contatta l’organizzatore. 2 Se l’organizzatore ha scelto la procedura di segnalazione da parte dell’organizzatore, il servizio autorizzato gli invia un codice di attivazione relativo alla manifestazione. 3 L’organizzatore è tenuto a utilizzare il codice di attivazione relativo alla manifesta- zione per inviare una segnalazione ai partecipanti.
Art. 10 Contenuto della segnalazione La segnalazione comprende: a. l’indicazione che il partecipante è stato esposto al coronavirus e in quale giorno; b. altre indicazioni e raccomandazioni.
Art. 11 Gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni 1 Il sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni contiene i seguenti dati: a. i codici di attivazione delle manifestazioni; b. la data di distruzione di ciascuno di questi codici. 2 Questi dati non permettono di risalire né agli organizzatori né ai partecipanti.
Art. 12 Accesso ai codici di attivazione delle manifestazioni 1 Possono richiedere un codice di attivazione della manifestazione le seguenti persone che agiscono per conto del servizio autorizzato interessato: a. i medici cantonali; b. il medico in capo dell’esercito;
3 RS 818.101.25
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c. altri collaboratori dei servizi medici cantonali o del servizio medico militare dell’esercito; d. i terzi incaricati dai servizi medici cantonali o dal servizio medico militare dell’esercito. 2 La registrazione nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifesta- zioni avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Ammini- strazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’or- dinanza del 19 ottobre 20164 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione. 3 L’UFSP concede e amministra i diritti di accesso al sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni. Può autorizzare i medici cantonali e il medico in capo dell’esercito o singoli loro assistenti a concedere i diritti di accesso ad assistenti.
Art. 13 Prestazioni di terzi
1 L’UFSP può incaricare terzi di mettere a disposizione delle app SwissCovid me-
diante procedura di richiamo l’elenco dei dati sulle manifestazioni necessari per le segnalazioni. 2 Può conferire a terzi la concessione dei diritti di accesso al sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni. I terzi incaricati devono garantire un controllo affidabile e giuridicamente corretto delle autorizzazioni degli specialisti. 3 L’UFSP obbliga contrattualmente i terzi incaricati a rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 14 Registro degli accessi 1 Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi al back end del sistema per la gestione dei dati sulla partecipazione a manifestazioni e al sistema per la ge- stione dei codici di attivazione delle manifestazioni, nonché all’elenco di cui all’arti- colo 13 capoverso 1 sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo
19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordinanza del
22 febbraio 20126 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’in- frastruttura elettronica della Confederazione. 2 Oltre a questi registri, il sistema non tiene registri degli accessi degli utenti ai codici di attivazione delle manifestazioni o delle attività delle app SwissCovid.
4 RS 172.010.59 5 RS 172.010 6 RS 172.010.442
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Art. 15 Comunicazione per scopi statistici L’UFSP mette periodicamente a disposizione dell’Ufficio federale di statistica (UST) per valutazioni statistiche i dati attuali disponibili nel back end del sistema per la ge- stione dei dati sulla partecipazione a manifestazioni e nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni, in forma completamente anonimizzata.
Art. 16 Distruzione dei dati 1 I dati nel sistema per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni sono distrutti sia sul telefono cellulare sia nel back end 14 giorni dopo la loro registra- zione. 2 I dati nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni sono distrutti 24 ore dopo la loro registrazione. 3 I dati dei registri di terzi incaricati ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 sono distrutti
7 giorni dopo la loro registrazione.
4 Per il rimanente, la distruzione dei dati dei registri è retta dall’articolo 4 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 22 febbraio 20127 sul trattamento di dati personali deri- vanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione. 5 Anche i dati messi a disposizione dell’UST sono distrutti conformemente al presente articolo.
Art. 17 Controllo del codice sorgente 1 L’UFSP pubblica i dati necessari per controllare se i programmi leggibili dalle mac- chine di tutti i componenti del sistema di segnalazione sono stati creati sulla base del codice sorgente pubblico.
2 Effettua il controllo anche in modo autonomo.
Art. 18 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20208 è modificata come segue:
5bis L’app SwissCovid secondo l’ordinanza del 24 giugno 20209 sul sistema di trac- ciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e secondo l’ordinanza del 30 giugno 202110 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da corona- virus SARS-CoV-2 durante una manifestazione non sottostà alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici.
7 RS 172.010.442 8 RS 818.101.24 9 RS 818.101.25 10 RS 818.102.4
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Art. 19 Disposizione transitoria Finché non sono conclusi i lavori preparatori necessari per la segnalazione da parte degli organizzatori, l’UFSP può gestire temporaneamente il sistema di segnalazione senza la possibilità della segnalazione da parte degli organizzatori.
Art. 20 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021 alle ore 00.0011 con effetto sino al 30 giugno 2022.
30 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
11 Pubblicazione urgente del 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).