AS 2021 412
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Modifica del 30 giugno 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 12 dell’ordinanza del 17 ottobre 20183 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021 alle ore 18.00 4.
30 giugno 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.157.5 4 Pubblicazione urgente del 1° luglio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-2208 RU 2021 412
Provvedimenti nei confronti del Myanmar. O RU 2021 412
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