AS 2021 417
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 30 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come se- gue:
Art. 20 cpv. 4
4 I monitori G+S che hanno completato con successo una formazione e un perfezio-
namento G+S l’ultima volta nel 2019, continuano a poter svolgere offerte G+S.
2bis Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus nell’ambito di corsi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l’UFSPO concede contributi; i contributi sono concessi per le attività effettivamente svolte.
Art. 23a Contributi speciali 1 Nel quadro dei crediti approvati l’UFSPO può sostenere con contributi speciali gli organizzatori di offerte G+S.
2 Ricevono un contributo speciale gli organizzatori di offerte G+S dei gruppi di
utenti 1, 2 e 3 come pure federazioni sportive nazionali del gruppo di utenti 4 che hanno chiuso un’offerta G+S con attività nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 26 di- cembre 2021. 3 Il contributo speciale si calcola come percentuale sui contributi che l’organizzatore ha ricevuto per le proprie offerte G+S chiuse nel 2019. Il tasso percentuale è uguale per tutti gli organizzatori e ammonta a un massimo del 50 per cento dei contributi ricevuti nel 2019.
1 RS 415.01
2021-2280 RU 2021 417
Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2021 417
4 Per gli organizzatori di cui al capoverso 2 che nel 2019 non hanno chiuso alcuna offerta G+S, il contributo si calcola sulla base delle offerte chiuse nel 2018. 5 Per gli organizzatori di cui al capoverso 2 che hanno chiuso un’offerta G+S per la prima volta nel 2020, il contributo si calcola sulla base delle offerte chiuse nel 2020.
Art. 63a Adattamenti dei cicli di studio durante l’epidemia di COVID-19 1 La SUFSM può svolgere con altre modalità, rispondenti agli obiettivi del ciclo di studio, cicli di studio, perfezionamenti e verifiche delle competenze, che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non è stato possibile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali in merito a conte- nuti, scadenze, forma ed entità. Può adattare l’accertamento dell’idoneità per l’am- missione agli studi. 2 Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus gli studenti devono spostare o annullare la partecipazione all’insegnamento o le verifiche delle competenze, ritirarsi o non comparire, non ci sono per loro conseguenze finan- ziarie in merito agli emolumenti. 3 Gli studenti che a seguito di un impiego nel quadro dell’esercito, della protezione civile o del servizio civile sostitutivo comandato per la lotta al coronavirus si sono dovuti assentare dalle lezioni per più di tre settimane hanno il diritto di chiedere il congedo per il semestre in corso. Le tasse universitarie pagate sono rimborsate.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 L’articolo 23a entra in vigore il 1° agosto 2021.
3 La presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
30 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr