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AS 2021 418

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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 30 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione av- viene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nell’anno in questione. 1bis Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolar- mente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell’arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al ca- poverso 2 1ter L’abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di inse- diamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito. 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi al- meno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi. ...

1 RS 922.01

2021-2283 RU 2021 418

Ordinanza sulla caccia RU 2021 418

2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività: a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di quattro mesi; b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di un mese; o c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi. 3 In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell’arco di quattro mesi almeno due animali da reddito. 4 Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli ani- mali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all’articolo 10quinquies.

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa nella misura dell’80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti: a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del be- stiame che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10 quater capoverso 2; b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori; c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi; d. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate. 2 L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni: a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame; b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escur- sionistici dalla zona d’impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l’attuazione di queste misure; c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

Ordinanza sulla caccia RU 2021 418

Art. 10quinquies Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori 1 Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l’adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell’articolo 9 bis capoverso 4: a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 10quater capoverso 2; b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori; c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli; d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi; e. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10ter capoverso 1 lettera d. 2 I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l’adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile. 3 Animali da reddito su un’area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita re- cintate sono considerati protetti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

30 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sulla caccia RU 2021 418

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