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AS 2021 42

Ordinanza dell’USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

Modifica del 21 dicembre 2020

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 14 settembre 20151 sulla gomma di guar originaria o pro- veniente dall’India è modificata come segue:

Titolo Ordinanza dell’USAV sull’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India

Ingresso visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’importazione di gomma di guar, cui è attribuito il numero di tariffa doganale3 1302 32 90, originaria o proveniente dall’India e destinata al consumo umano.

3 www.tares.ch

2021-0056 RU 2021 42

Importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India. RU 2021 42 O dell’USAV

Art. 2 cpv. 1 e 4 1 La gomma di guar di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se è corredata da un certificato secondo l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17934, che attesta che la gomma non contiene più di 0,01 mg/kg di pentacloro- fenolo (PCP). 4 La validità del certificato è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data di emis- sione, tuttavia al massimo a sei mesi a decorrere dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.

Art. 5 cpv. 1 1 Ogni partita di gomma di guar di cui all’articolo 1 deve essere identificata mediante un codice.

Art. 6 Abrogato

II Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2020 I prodotti di cui all’articolo 1 dellʼordinanza dellʼUSAV sulla gomma di guar origina- ria o proveniente dall’India nella versione del 14 settembre 20155 corredati da un cer- tificato valido secondo il diritto anteriore possono essere importati fino al 31 gennaio 2022.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

21 dicembre 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, re- lativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89. 5 RU 2015 3621

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