AS 2021 439
Ordinanza sullʼassicurazione malattie
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 23 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 30b cpv. 1 lett. a e b n. 3
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:
a. all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv.
8 LAMal), per il controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
(art. 32, 58 e 59 LAMal), per la definizione dei criteri e dei principi metodo- logici per determinare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal) e per la pub- blicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal); b. alle autorità cantonali competenti:
3. i dati di cui all’articolo 30, se necessari per determinare i numeri massimi
(art. 55a LAMal);
1 RS 832.102
2021-2232 RU 2021 439
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
Titolo prima dell’art. 38 Titolo 4: Fornitori di prestazioni Capitolo 1: Autorizzazione Sezione 1: Medici e istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
Art. 38 Medici 1 I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAMal: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare conformemente all’arti- colo 34 della legge federale del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); b. essere titolari di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializ- zazione ai sensi della LPMed che è oggetto della domanda di autorizzazione; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g. 2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal). 3 Si reputa che dispongano delle competenze linguistiche necessarie ai sensi dell’arti- colo 37 capoverso 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale eser- citano la loro professione, sono in grado di: a. comprendere i punti essenziali di testi complessi su temi concreti o astratti e di coglierne i significati impliciti; b. esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare a lungo le parole; c. utilizzare la lingua in modo efficace e flessibile ed esprimersi su temi com- plessi in maniera chiara e strutturata.
Art. 39 Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici 1 Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi
2 e 3 LAMal:
a. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che adempiono le condi- zioni dell’articolo 38 capoverso 1 lettere a e b; b. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g. 2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).
2 RS 811.11
2 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
Art. 40
1 I farmacisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di farmaci- sta conformemente all’articolo 34 LPMed3; b. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g. 2 I Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti autorizzati. Considerano segnatamente le possibilità d’ac- cesso dei pazienti a una farmacia.
Art. 41 Abrogato
Art. 42 I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell’articolo 31 LAMal se adem- piono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista conformemente all’articolo 34 LPMed4; b. aver esercitato per tre anni un’attività pratica presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 43 Abrogato
Titolo prima dell’art. 44 Sezione 4: Chiropratici e organizzazioni di chiropratica
Art. 44, rubrica e cpv. 1 Chiropratici
1 I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiro- pratico conformemente all’articolo 34 LPMed5; b. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
3 RS 811.11 4 RS 811.11 5 RS 811.11
3 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 44a Organizzazioni di chiropratica Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condi- zioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condi- zioni dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Titolo prima dell’art. 45 Sezione 5: Levatrici e organizzazioni di levatrici
Art. 45 Levatrici Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all’articolo 11 della legge federale del 30 settembre
20166 sulle professioni sanitarie (LPSan) o riconosciuta conformemente
all’articolo 34 capoverso 1 LPSan; b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice
che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordi- nanza, o
3. in un’organizzazione di levatrici, sotto la direzione di una levatrice che
adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordi- nanza; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 45a Organizzazioni di levatrici Le organizzazioni di levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
6 RS 811.21
4 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condi- zioni dell’articolo 45 lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 46 Abrogato
Art. 47 Fisioterapisti I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fisiote- rapista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan7 o riconosciuta confor- memente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan; b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un fisioterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia, sotto la direzione
di un fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di fisioterapisti, sotto la direzione di un
fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 48 Ergoterapisti Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergote- rapista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan8 o riconosciuta confor- memente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan; b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le con-
dizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
7 RS 811.21 8 RS 811.21
5 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
3. all’interno di un’organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un
ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 49 Infermieri Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infer- miere concessa conformemente all’articolo 11 LPSan9 o riconosciuta confor- memente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan; b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere
che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordi- nanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la
direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 50 Logopedisti I logopedisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la profes- sione di logopedisti; b. avere ricevuto una formazione professionale teorica e pratica per logopedista della durata di tre anni riconosciuta dal Cantone e avere superato l’esame con- cernente le seguenti branche:
1. linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
2. logopedia (metodo di terapia logopedica [consulenza, esame, tratta-
mento], pedagogia e psicologia per persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
3. medicina (neurologia, otorinolaringoiatria, foniatria, psichiatria, stoma-
tologia),
4. pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
5. psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia,
comprese la psicologia dell’apprendimento e la psicologia sociale),
6. diritto (legislazione sociale);
9 RS 811.21
6 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
c. avere esercitato per due anni un’attività pratica in logopedia clinica, essenzial- mente nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno un anno in un ospe- dale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichia- tria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) e in presenza di un logopedista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno può essere assolto nel gabinetto di un medico specializzato o in un’or- ganizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza, sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddi- sfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; d. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 50a Dietisti I dietisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan10 o riconosciuta conforme- mente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan; b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un ospedale sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni
di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di dietetica, sotto la direzione di un die-
tista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 50b Neuropsicologi I neuropsicologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la profes- sione di neuropsicologo; b. essere titolari di:
1. un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo di perfezionamento fe-
derale in neuropsicologia o riconosciuto equivalente secondo la legge del 18 marzo 201111 sulle professioni psicologiche (LPPsi), o
2. un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e un titolo di
specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psi- cologhe e degli psicologi;
10 RS 811.21 11 RS 935.81
7 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 50c Psicologi psicoterapeuti Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di psicote- rapeuta conformemente all’articolo 22 LPPsi12; b. avere acquisito un’esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria e disporre di uno dei seguenti riconoscimenti dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):
1. centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di
categoria A o B secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 200913 nella ver- sione del 15 dicembre 2016,
2. centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il
programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 200614 nella ver- sione del 20 dicembre 2018; c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 50d Podologi I podologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la profes- sione di podologo; b. disporre di un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il pro- gramma quadro d’insegnamento «podologia» del 12 novembre 201015 nella versione del 12 dicembre 2014 o di una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d’insegnamento; c. avere esercitato per due anni, dopo aver conseguito il loro diploma, un’attività pratica:
1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
2. in un’organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla pre-
sente ordinanza, oppure
12 RS 935.81
13 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
www.ufsp.admin.ch/ref.
14 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
www.ufsp.admin.ch/ref.
15 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
www.ufsp.admin.ch/ref.
8 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
3. in un ospedale, in un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio o in
una casa di cura, sotto la direzione di un podologo che adempie le con- dizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; d. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio Le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le se- guenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo d’attività; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52 Organizzazioni di fisioterapia Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condi- zioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 47 lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52a Organizzazioni di ergoterapia Le organizzazioni di ergoterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condi- zioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
9 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 48 lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52b Organizzazioni di logopedia Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 50 lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52c Organizzazioni di dietetica Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 50a lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52d Organizzazioni di neuropsicologia Le organizzazioni di neuropsicologia sono autorizzate se adempiono le seguenti con- dizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
10 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 50b lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52e Organizzazioni di psicologi psicoterapeuti Le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti sono autorizzate se adempiono le se- guenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 50c lettere a e b; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 52f Organizzazioni di podologia Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le presta- zioni; c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condi- zioni dell’articolo 50d lettere a–c; d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art 54, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, nonchè 4bis Condizioni
1 È autorizzato come laboratorio:
4bis Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1–3, i laboratori devono dimo- strare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
11 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
Art. 55 I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere stipulato un contratto di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 55a Le case per partorienti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. adempiere le condizioni dell’articolo 39 capoverso 1 lettere b–f LAMal; b. avere stabilito il proprio campo d’attività conformemente all’articolo 29 LA- Mal; c. garantire una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice; d. avere preso disposizioni per l’adozione di provvedimenti in caso di emergenza medica.
Art. 56 Le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere stipulato un contratto d’esecuzione di trasporti e salvataggi con gli assi- curatori a carico dei quali intendono esercitare; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 58a cpv. 2
2 È verificata periodicamente.
Art. 58b Pianificazione del fabbisogno 1 I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti e considerano segnatamente i fattori d’influenza rilevanti per la previsione del fabbisogno. 2 Determinano l’offerta utilizzata in istituti che non figurano nell’elenco da essi ema- nato ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal.
12 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
3 Determinano l’offerta da assicurare mediante l’inserimento nell’elenco di istituti cantonali ed extracantonali affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. L’of- ferta da assicurare corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l’offerta di cui al capoverso 2. 4 Nel determinare l’offerta da assicurare che figura nell’elenco, i Cantoni considerano in particolare: a. l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni; b. l’accesso dei pazienti alle cure entro un termine utile; c. la disponibilità e la capacità dell’istituto ad adempiere il mandato di presta- zioni.
Art. 58d Valutazione dell’economicità e della qualità 1 La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effet- tuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità. Per le case di cura l’economicità della fornitura di prestazioni dev’essere presa in conside- razione in modo adeguato. 2 Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l’in- sieme dell’istituto adempie le esigenze seguenti: a. disporre del necessario personale qualificato; b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità; c. disporre di un sistema interno di rapporti e d’apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista; d. disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni na- zionali della qualità; e. disporre dell’attrezzatura per garantire la sicurezza delle terapie farmacologi- che, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicamenti pre- scritti e dispensati. 3 I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti. 4 Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di presta- zioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure. 5 La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni.
Art. 58e Coordinamento intercantonale delle pianificazioni 1 Per coordinare le loro pianificazioni secondo l’articolo 39 capoverso 2 LAMal i Can- toni devono segnatamente:
13 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
a. analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati; b. prendere in considerazione il potenziale di coordinamento con altri Cantoni per il rafforzamento dell’economicità e della qualità della fornitura di presta- zioni in ospedale.
2 Ogni Cantone si coordina segnatamente con:
1. i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti che figurano nel suo elenco o che è previsto di far figurare nel suo elenco;
2. i Cantoni nel cui elenco figurano uno o più istituti che hanno sede sul suo
territorio o che prevedono di farvi figurare tali istituti; 3. i Cantoni in cui sono situati gli istituti nei quali un numero importante di as- sicurati provenienti dal suo territorio si fanno curare o presumibilmente si faranno curare;
4. i Cantoni di provenienza di un numero importante di assicurati che si fanno
curare o presumibilmente si faranno curare in istituti con sede sul suo territo- rio;
5. altri Cantoni, se il coordinamento permette un rafforzamento dell’economicità
e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.
Art. 58f Elenchi e mandati di prestazioni 1 Nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal sono riportati gli isti- tuti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’ar- ticolo 58b capoverso 3. 2 A ogni istituto figurante nell’elenco è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Se l’istituto ha più sedi, il mandato di prestazioni fissa per quale sede è valido. 3 Negli elenchi sono riportati per ogni ospedale i gruppi di prestazioni corrispondenti al mandato di prestazioni. 4 I Cantoni stabiliscono gli oneri che i mandati di prestazioni per gli ospedali e le case per partorienti devono contenere. Per gli ospedali di cure somatiche acute possono prevedere segnatamente i seguenti oneri: a. la disponibilità di un’offerta di base in medicina interna e chirurgia; b. la disponibilità e la qualifica dei medici specialisti; c. la disponibilità del pronto soccorso e il livello di requisiti ai quali deve adem- piere; d. la disponibilità del reparto di cure intense o del servizio di sorveglianza e il livello di requisiti ai quali deve adempiere; e. i gruppi di prestazioni connessi internamente all’ospedale o in cooperazione con altri ospedali; f. il numero minimo di casi.
14 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
5 Possono prevedere che i mandati di prestazioni delle case di cura contengano oneri.
6 Possono prevedere che i mandati di prestazioni contengano segnatamente i seguenti oneri, purché essi non provochino un mantenimento delle strutture e non impediscano ogni concorrenza: a. per gli ospedali di cure somatiche acute uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal o i volumi massimi delle prestazioni; b. per gli ospedali nei settori della psichiatria e della riabilitazione uno stanzia- mento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal, i volumi massimi delle prestazioni o le capacità massime; c. per le case di cura uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo
51 LAMal o le capacità massime.
7 Prevedono che i mandati di prestazione per gli ospedali contengano come onere il divieto dei sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell’assicurazione obbli- gatoria delle cure medico-sanitarie o all’elusione dell’obbligo di ammissione ai sensi dell’articolo 41a LAMal.
Sezione 12: Requisiti di qualità
Art. 58g I fornitori di prestazioni devono adempiere i seguenti requisiti di qualità: a. disporre del necessario personale qualificato; b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità; c. disporre di un sistema interno di rapporti e d’apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista; d. disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni na- zionali della qualità.
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 202116 Abrogata
Disposizione transitoria della modifica del 26 maggio 202117 Abrogata
16 RU 2021 188 17 RU 2021 323
15 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
II Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2021 1 Gli assicuratori devono fornire ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 i dati relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati sul loro territorio prima dell’entrata in vigore della modifica della LAMal del 19 giugno 202018. 2 Gli elenchi degli ospedali somatici acuti e delle case per partorienti devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021. 3 Gli elenchi degli ospedali psichiatrici e riabilitativi devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro sei anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021. 4 Gli elenchi delle case di cura devono essere adeguati ai criteri di pianificazione pre- visti dalla presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021. 5 Gli psicologi psicoterapeuti che all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 hanno acquisito un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato sono autorizzati all’esercizio della professione anche se tale esperienza professionale in psicoterapia non adempie le condizioni di cui all’articolo 50c lettera b. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata minima aumenta di conseguenza. 6 I podologi che all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 dispongono di un’autorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale sono autorizzati se sono in pos- sesso di uno dei seguenti titoli: a. attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV); b. attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen» (FSP); c. diploma di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, completato con l’attesta- zione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro pro- fessionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l’Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI). 7 Se all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 un podologo dispone di un titolo di cui all’articolo 50d lettera b o capoverso 6 o consegue entro due anni un diploma di cui all’articolo 50d lettera b, ogni attività pratica svolta dopo il consegui- mento del diploma di podologo prima dell’entrata in vigore della modifica e durante i quattro anni seguenti viene computata nella valutazione dell’adempimento del requi- sito dello svolgimento di un’attività pratica di due anni secondo l’articolo 50d lettera c, anche se l’attività non adempie le condizioni di cui all’articolo 50d lettera c.
18 RU 2021 413
16 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
III L’ordinanza del 20 dicembre 198219 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 15 cpv. 2 e 2bis 2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o, per motivi di ordine medico, un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rim- borsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rim- borso di queste spese. 2bis Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 2 i casi d’urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale conven- zionato ai sensi del capoverso 1.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 50c e 52e entrano in vigore il 1° luglio 2022.
23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
19 RS 832.202
17 / 18
Assicurazione malattie. O RU 2021 439
18 / 18