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AS 2021 440

AS 2021 440

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 23 giugno 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 4, frase introduttiva e lett. c, frase introduttiva L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni prescritte dai chiropratici autorizzati ai sensi dell’articolo 44 OAMal o dalle organizzazioni di chiropratica au- torizzate ai sensi dell’articolo 44a OAMal: c. mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici:

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trat- tate con la fisioterapia:

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione me- dica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 48 OAMal o dalle organizza- zioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52a OAMal, sempreché:

1 RS 832.112.31

2021-2225 RU 2021 440

Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 440

Art. 9b cpv. 1, frase introduttiva 1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:

Art. 10, frase introduttiva I logopedisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50 OAMal e le organizzazioni di logo- pedia autorizzate ai sensi dell’articolo 52b OAMal curano, previa prescrizione me- dica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell’articolazione, della voce, della di- zione e della deglutizione conseguenti a:

1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni diagnostiche effettuate, previa pre- scrizione medica, da neuropsicologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50b OAMal o da organizzazioni di neuropsicologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52d OAMal.

Titolo prima dell’art. 11b Sezione 6: Psicoterapia praticata da psicologi

1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psi- cologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite da psicologi psicoterapeuti autorizzati ai sensi dell’articolo 50c OAMal o da organizzazioni di psicologi psicote- rapeuti autorizzate ai sensi dell’articolo 52e OAMal, se sono rispettati i principi di cui all’articolo 2 e le prestazioni sono fornite come segue: a. su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o con un titolo di perfezionamento estero riconosciuto in medicina interna generale, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile o in pedia- tria o di un medico con formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia svizzera di medicina psicoso- matica e psicosociale; b. nel quadro di interventi in caso di crisi o per terapie brevi su pazienti con gravi malattie al momento della diagnosi o in una situazione di pericolo di morte: su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento di cui alla let- tera a o con un altro titolo di perfezionamento. 2 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a l’assicurazione assume al massimo i costi di 15 sedute d’accertamento e di terapia per ogni prescrizione medica. Prima del termine delle sedute prescritte, lo psicologo psicoterapeuta redige un rapporto all’attenzione del medico che prescrive la terapia. 3 Se la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire a carico dell’assicurazione dopo 30 sedute, la procedura di cui all’articolo 3b si applica per analogia. Il medico che prescrive la terapia redige un rapporto con la proposta di

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proseguire la psicoterapia. Esso contiene una valutazione del caso da parte di un me- dico specialista con un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psi- chiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. 4 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b l’assicurazione assume al massimo i costi di 10 sedute d’accertamento e di terapia.

Titolo prima dell’art. 11c Sezione 7: Podologia

1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni fornite, previa prescrizione medica, dai podologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50d OAMal o dalle organizzazioni di podologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52f OAMal, sempreché: a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un ri- schio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da uno dei seguenti fattori di rischio:

1. polineuropatia, con o senza arteriopatia obliterante periferica (AOP),

2. ulcera diabetica preesistente,

3. amputazione effettuata a causa dia diabete mellito, indipendentemente

dalla presenza di una neuropatia o di unʼangiopatia; e b. si tratti delle prestazioni seguenti:

1. controllo di piedi, pelle e unghie,

2. cure protettive, segnatamente eliminazione incruenta di duroni e cura in-

cruenta delle unghie,

3. istruzioni e consulenza ai pazienti in merito alla cura dei piedi, delle un-

ghie e della pelle e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari,

4. verifica della calzata delle scarpe.

2 L’assicurazione assume, per anno civile, i costi per il numero massimo di sedute seguente: a. per persone con diabete mellito e polineuropatia:

1. senza AOP: quattro sedute,

2. con AOP: sei sedute;

b. per persone con diabete mellito dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputa- zione causata da diabete: sei sedute. 3 Una nuova prescrizione medica è necessaria per il proseguimento della pedicure me- dica a carico dell’assicurazione dopo la fine di un anno civile.

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Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni delle levatrici autorizzate ai sensi dell’articolo 45 OAMal o delle organizzazioni di levatrici autorizzate ai sensi dell’articolo 45a OAMal:

Art. 40 Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 20212 Abrogata

II Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2021 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata fino a un mas- simo di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 L’articolo 11b entra in vigore il 1° luglio 2022.

23 giugno 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

2 RU 2021 189

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