AS 2021 459
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP)
Modifica del 17 giugno 2021
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP) emana:
I L’ordinanza del 22 giugno 20101 sugli studi IUFFP è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della Scuola universitaria federale per la formazione professionale e sull’ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP)
Ingresso Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP), visti gli articoli 6 capoverso 3 e 7 capoverso 6 della legge del 25 settembre 20202 sulla SUFFP, emana:
Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto, l’espressione «Istituto universitario federale per la formazione profes- sionale» e la sua sigla «IUFFP» sono sostituite da «Scuola universitaria federale per
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la formazione professionale» e dalla sua sigla «SUFFP», con i necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 1, frase introduttiva, nonché lett. dbis e g La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) offre le se- guenti formazioni: dbis. cicli di studio con certificato per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base (art. 46 cpv. 3 lett. a e b OFPr); g. ciclo di studio master (MSc) in formazione professionale.
Art. 2, frase introduttiva e lett. b, c, f La SUFFP offre le seguenti formazioni continue: b. Concerne soltanto il testo francese c. moduli di formazione continua con assegnazione di punti di credito secondo il sistema europeo per il trasferimento dei crediti (crediti ECTS) impostati sotto forma di offerte di formazione continua autonome che possono essere computate sui cicli di formazione continua secondo le lettere a e b; f. offerte di formazione continua su mandato di terzi.
Art. 4 cpv. 1 1 Coloro che si qualificano con successo sono autorizzati a portare il titolo corrispon- dente alla qualifica: a. «Insegnante diplomato di scuola professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per insegnanti di scuola pro- fessionale che insegnano conoscenze professionali e del ciclo di studio con diploma per l’insegnamento della cultura generale; b. «Insegnante diplomato per l’insegnamento volto all’ottenimento della matu- rità professionale nelle scuole professionali», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti attivi nella prepara- zione alla maturità professionale; c. «Insegnante diplomato di scuola specializzata superiore», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti di conoscenze professionali nelle scuole specializzate superiori; d. «Bachelor of Science in formazione professionale», se ha superato la proce- dura di qualificazione del ciclo di studio bachelor; e. «Master of Science in formazione professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio master.
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Art. 6, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 e 5
1 Abrogato
5 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 7 cpv. 2 2 Il ciclo di studio bachelor BSc comprende 180 punti di credito ECTS e il ciclo di studio master MSc 120 punti di credito ECTS.
Art. 12 cpv. 2 2 I piani di studio emanati dal Consiglio della SUFFP sono pubblicati sul sito web della SUFFP.
Art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 17 cpv. 1 1 Il responsabile nazionale del dipartimento della SUFFP può computare ai cicli di studio con diploma le competenze acquisite al di fuori di cicli di studio regolamentati.
Art. 18 cpv. 5, primo periodo Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 19 cpv. 1 e 7 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 23 cpv. 3 3 L’inganno nell’ambito di una procedura di qualificazione comporta le misure disci- plinari secondo l’articolo 31 della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP.
Sezione 7 (Art. 28) Abrogata
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
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17 giugno 2021 In nome del Consiglio della SUFFP: Il presidente, Adrian Wüthrich