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Protocollo n. 15 del 24 giugno 2013 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
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Traduzione
Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia
Concluso il 24 giugno 2013 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20161 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’8 luglio 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021
Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le Alte Parti contraenti della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo, viste la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011; visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013; considerata la necessità di provvedere affinché la Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell’uomo in Europa, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella
RS 0.101.095 1 RU 2021 460 2 RS 0.101
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presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un mar- gine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo isti- tuita dalla presente Convenzione,»
Art. 2 1. All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22». 2. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i pa- ragrafi 3 e 4 dell’articolo 21. 3. Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.
Art. 3 All’articolo 30 della Convenzione, la locuzione «a meno che una delle Parti non si opponga» è soppressa.
Art. 4 All’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, la locuzione «entro un periodo di sei mesi» è sostituita da «entro un periodo di quattro mesi».
Art. 5 All’articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione, la locuzione «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» è soppressa.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 6 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Conven- zioni, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Se- gretario generale del Consiglio d’Europa.
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Art. 7 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sca- denza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, con- formemente alle disposizioni di cui all’articolo 6.
Art. 8 1. Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano uni- camente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione, dopo l’entrata in vi- gore del presente Protocollo. 2. L’emendamento introdotto dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incom- petente a favore della Grande Camera. 3. L’articolo 4 del presente Protocollo entra in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L’articolo 4 del pre- sente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo. 4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
Art. 9 Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con- siglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’arti- colo 7; e d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugual- mente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Eu- ropa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti con- traenti della Convenzione.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 22 luglio 20213 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 17 dicembre 2015 1° agosto 2021 Andorra 27 maggio 2015 1° agosto 2021 Armenia 30 agosto 2016 1° agosto 2021 Austria 19 ottobre 2017 1° agosto 2021 Azerbaigian 3 luglio 2014 1° agosto 2021 Belgio 4 aprile 2018 1° agosto 2021 Bosnia ed Erzegovina 18 settembre 2020 1° agosto 2021 Bulgaria 11 gennaio 2016 1° agosto 2021 Cipro 16 giugno 2015 1° agosto 2021 Croazia 9 gennaio 2018 1° agosto 2021 Danimarca* 22 luglio 2016 1° agosto 2021 Estonia 30 aprile 2014 1° agosto 2021 Finlandia 17 aprile 2015 1° agosto 2021 Francia 3 febbraio 2016 1° agosto 2021 Georgia 6 luglio 2015 1° agosto 2021 Germania 15 aprile 2015 1° agosto 2021 Grecia 5 ottobre 2018 1° agosto 2021 Irlanda 24 giugno 2013 1° agosto 2021 Islanda 3 luglio 2017 1° agosto 2021 Italia 21 aprile 2021 1° agosto 2021 Lettonia 4 dicembre 2017 1° agosto 2021 Liechtenstein 26 novembre 2013 1° agosto 2021 Lituania 2 settembre 2015 1° agosto 2021 Lussemburgo 21 dicembre 2017 1° agosto 2021 Macedonia del Nord 16 giugno 2016 1° agosto 2021 Moldova 14 agosto 2014 1° agosto 2021 Monaco 13 novembre 2013 1° agosto 2021 Montenegro 8 novembre 2013 1° agosto 2021 Norvegia 17 giugno 2014 1° agosto 2021 Paesi Bassi* 1° ottobre 2015 1° agosto 2021 Aruba 1° ottobre 2015 1° agosto 2021 Curaçao 1° ottobre 2015 1° agosto 2021 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 1° ottobre 2015 1° agosto 2021 Sint Maarten 1° ottobre 2015 1° agosto 2021 Polonia 10 settembre 2015 1° agosto 2021 Portogallo 16 gennaio 2017 1° agosto 2021 Regno Unito 10 aprile 2015 1° agosto 2021 Repubblica Ceca 18 marzo 2015 1° agosto 2021
3 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: https://fedlex.admin.ch/it/Treaty.
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Romania 28 maggio 2015 1° agosto 2021 Russia 25 settembre 2017 1° agosto 2021 San Marino 6 novembre 2013 1° agosto 2021 Serbia 29 maggio 2015 1° agosto 2021 Slovacchia 7 febbraio 2014 1° agosto 2021 Slovenia 4 luglio 2017 1° agosto 2021 Spagna* 20 settembre 2018 1° agosto 2021 Svezia 29 marzo 2016 1° agosto 2021 Svizzera 15 luglio 2016 1° agosto 2021 Turchia 2 maggio 2016 1° agosto 2021 Ucraina 22 marzo 2018 1° agosto 2021 Ungheria 30 novembre 2015 1° agosto 2021 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito Internet (Consiglio d’Europa http://conventions.coe.int) o ri- chiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati inter- nazionali, 3003 Berna.