AS 2021 478
Convenzione relativa a un regime comune di transito. Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione. Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione
RU 2018 303; RS 0.631.242.04
Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.1, secondo trattino, secondo comma
Invece di: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Com- missione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro rela- tivo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore econo- mico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o
Leggasi: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore econo- mico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o
2021-2646 RU 2021 478
Regime comune di transito. Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto RU 2021 478 EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione. Correzione
Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.1, terzo trattino, secondo comma
Invece di: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Com- missione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro rela- tivo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un docu- mento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA).
Leggasi: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un docu- mento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA);
Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.2, secondo comma
Invece di: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte de- scrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte inte- grante, al posto dei formulari complementari.
Leggasi: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
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Regime comune di transito. Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto RU 2021 478 EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione. Correzione
Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.3, secondo comma
Invece di: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata con- formemente all’appendice III, allegato B6 bis.
Leggasi: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell’applica- zione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compi- lata conformemente all’appendice III, allegato B6 bis.
Allegato II dell’appendice I, capitolo II, punto 3.1, primo trattino, secondo comma
Invece di: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Com- missione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro rela- tivo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la dichia- razione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di par- tenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis;
Leggasi: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichia- razione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di par- tenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis;
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Regime comune di transito. Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto RU 2021 478 EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione. Correzione
Allegato II dell’appendice I, capitolo III, punto 20.1, secondo comma
Invece di: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’autorità doganale può accet- tare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispon- dono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.
Leggasi: A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.
Allegato II dell’appendice I, capitolo III, punto 20.1, terzo trattino, secondo comma
Invece di: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Com- missione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro rela- tivo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5 bis.
Leggasi: a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.
10 agosto 2021 Cancelleria federale
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