AS 2021 480
Convenzione di sicurezza sociale del 1° ottobre 2018 fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina
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Traduzione
Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina
Conclusa il 1° ottobre 2018 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 20211 Entrata in vigore mediante scambio di note il il 1° settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la seguente Convenzione:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 (1) Nella presente Convenzione si intendono per:
1. «norme giuridiche»:
– le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
2. «territorio»:
– per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: il territorio della Bosnia ed Erzegovina, – per quanto riguarda la Svizzera: il territorio della Confederazione Sviz- zera;
3. «cittadini»:
– per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: le persone in possesso della nazionalità della Bosnia ed Erzegovina, – per quanto riguarda la Svizzera: le persone di nazionalità svizzera;
RS 0.831.109.191.1 1 RU 2021 479
2021-1536 RU 2021 480
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4. «familiari e superstiti»:
– i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da citta- dini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;
5. «periodi di assicurazione»:
– i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata esercitata un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parifica- ti, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
6. «domicilio»:
– per principio il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di sta- bilirvisi durevolmente;
7. «luogo di dimora»:
– il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
8. «autorità competente»:
– per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: i ministeri competenti per le norme giuridiche secondo l’articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione, – per quanto riguarda la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
9. «istituzione»:
– l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche di cui all’articolo 2;
10. «rifugiati»:
– i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocol- lo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
11. «apolidi»:
– le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
12. «prestazioni»:
– le prestazioni pecuniarie o in natura. (2) I termini non definiti nel presente articolo e contenuti nella presente Convenzio- ne hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.
2 RS 0.142.30 3 RS 0.142.301 4 RS 0.142.40
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Art. 2 (1) Salvo disposizione contraria, la presente Convenzione si riferisce:
1. nella Bosnia ed Erzegovina, alle norme giuridiche concernenti:
1.1. l’assicurazione pensioni e invalidità,
1.2. l’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professio-
nali,
1.3. il sostegno finanziario per il congedo maternità e l’assegno per figli,
1.4. l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria per quanto riguarda il
titolo III capitoli 1 e 3;
2. in Svizzera:
2.1. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i super-
stiti,
2.2. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità,
2.3. alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni profes-
sionali e non professionali nonché contro le malattie professionali,
2.4. alla legislazione federale sugli assegni familiari nell’agricoltura,
2.5. riguardo al titolo III capitolo 1, alla legislazione federale sull’assicu-
razione malattie. (2) La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate nel paragrafo 1. (3) Per contro essa si applica alle leggi e ordinanze che: 1. estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di persone, soltanto nel caso in cui lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non abbia notificato la sua opposizione all’autorità competente dell’altro Stato contraente entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti; 2. istituiscono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, soltanto se ciò è stato convenuto tra gli Stati contraenti.
Art. 3 La presente Convenzione si applica:
1. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti;
2. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati contraenti;
3. a tutte le persone, qualunque sia la loro cittadinanza, con riferimento agli
articoli 7 paragrafi 1–4, 8 paragrafi 3 e 4, 9 paragrafo 2, 10–13 nonché al titolo III capitolo 3.
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Art. 4 (1) I cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti; sono fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Con- venzione. (2) Il principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:
1. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
2. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di un’organiz- zazione designata dal Consiglio federale;
3. l’adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità di membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capo- verso 1 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite.
Art. 5 (1) Le persone di cui all’articolo 3 numeri 1 e 2 che hanno diritto a prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche di cui all’articolo 2 ricevono tali presta- zioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono fatti salvi i paragrafi 2–5. (2) Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità per assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i supersti- ti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario risiede in Svizzera. (3) Le prestazioni pecuniarie di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuridiche di cui all’articolo 2 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato contraente residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo. (4) Gli assegni per l’economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere relative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini della Bosnia ed Erzegovina fintanto che l’avente diritto risiede in Svizzera con la sua famiglia. (5) Le rendite minime secondo le norme giuridiche della Bosnia ed Erzegovina sono concesse solo fintanto che gli aventi diritto risiedono in Bosnia ed Erzegovina.
5 RS 192.12
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Titolo II Norme giuridiche applicabili
Art. 6 L’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività, per quanto gli articoli 7–10 non dispongano diversamente.
Art. 7 (1) I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato contraente rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede. Se il distacco si protrae oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato con- traente possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comu- ne accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. (2) I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti che sono occupati sul territorio dei due Stati contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato contraente. Tuttavia, se risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, tali persone sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente. (3) Il paragrafo 2 si applica per analogia al personale di volo di imprese di trasporto aereo dei due Stati contraenti. (4) I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati. (5) I cittadini di uno degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e che risiedono sul territorio di uno di essi sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente in cui risie- dono.
Art. 8 (1) I cittadini di uno degli Stati contraenti, inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare sul territorio dell’altro Stato contraente, sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. (2) I cittadini di uno degli Stati contraenti, assunti sul territorio dell’altro Stato contraente per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato contraente entro un termine di tre mesi a contare
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dall’inizio della loro occupazione o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Il paragrafo 2 si applica per analogia: 1. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato contraente; 2. ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale di uno dei citta- dini del primo Stato contraente menzionati nei paragrafi 1 e 2. (4) Una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti, che occupa sul territorio dell’altro Stato contraente persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo, deve adempiere gli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche di questo Stato contraente. La stessa norma si applica ai cittadini di cui ai paragrafi 1 e 2 che impiegano tali persone al loro servi- zio personale. (5) I paragrafi 1–4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.
Art. 9 (1) I cittadini di uno degli Stati contraenti, impiegati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine, sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. (2) Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il paragrafo 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al para- grafo 1 che soggiornano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicu- rati secondo le norme giuridiche svizzere.
Art. 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accor- do deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 paragrafi 1–3.
Art. 11 (1) Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona ai sensi dell’articolo 7, 8 paragrafi 1–3 o dell’articolo 10 rimane sottoposta alle norme giuridiche dell’altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con essa sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un’attività lucrativa. (2) Se, in virtù del paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
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Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità
Art. 12 (1) Se una persona trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Sviz- zera in Bosnia ed Erzegovina, per quanto concerne l’obbligo assicurativo si applica- no le norme legali della Bosnia ed Erzegovina. (2) Nel caso di cui al paragrafo 1, per il riconoscimento del diritto a una prestazione e la durata della sua concessione vanno computati, se necessario, i periodi di assicu- razione compiuti in Svizzera. (3) Nel caso di cui al paragrafo 1, le persone che riscuotono una rendita svizzera hanno diritto alla protezione sanitaria in Bosnia ed Erzegovina, se versano i contri- buti prescritti.
Art. 13 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Bosnia ed Erzegovina in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie della Bosnia ed Erzegovina, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione della Bosnia ed Erzegovina sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazio- ne secondo il paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affilia- ta da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Capitolo 2: Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti A. Applicazione delle norme giuridiche della Bosnia ed Erzegovina
Art. 14 Se la somma dei periodi d’assicurazione determinanti per il calcolo della prestazione in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti è inferiore a dodici mesi, non è concessa alcuna prestazione ai sensi di tali norme giuridiche. Ciò non si appli- ca se, conformemente alle stesse, il diritto alle prestazioni sussiste già in considera- zione dei periodi d’assicurazione compiuti.
Art. 15 (1) Se una persona non adempie le condizioni previste dalle norme giuridiche della Bosnia ed Erzegovina per avere diritto a prestazioni dell’assicurazione pensioni e
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invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridi- che della Bosnia ed Erzegovina, per il riconoscimento del diritto a queste prestazioni e per il loro calcolo l’istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, a condizione che non si sovrappon- gano. (2) Se, nonostante l’applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all’articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per avere diritto alle prestazioni, l’istituzione competente della Bosnia ed Erzegovina prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Bosnia ed Erzegovina ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la somma dei periodi di assicurazione.
Art. 16 Se il diritto a una prestazione è dato esclusivamente in virtù dell’articolo 15, l’istituzione competente nella Bosnia ed Erzegovina calcola le prestazioni nel modo seguente: 1. dapprima calcola l’importo teorico della prestazione che sarebbe spettata alla persona interessata se tutti i periodi di assicurazione sommati ai sensi dell’articolo 15 paragrafi 1 e 2 fossero compiuti secondo le norme giuridiche applicate da tale istituzione; 2. sulla base dell’importo teorico di cui al numero 1, stabilisce l’importo effet- tivamente spettante alla persona interessata in funzione del rapporto tra i pe- riodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche applicabili e la durata complessiva dei periodi di assicurazione; 3. se dalla somma di tutti i periodi d’assicurazione considerati risulta una dura- ta superiore al periodo di assicurazione massimo sulla base del quale è de- terminato l’ammontare della prestazione secondo le norme giuridiche della Bosnia ed Erzegovina, l’istituzione competente calcola l’importo della pre- stazione in rapporto al periodo di assicurazione compiuto secondo le proprie norme giuridiche e al periodo di assicurazione massimo in base al quale vie- ne determinata la prestazione pecuniaria.
B. Applicazione delle norme giuridiche svizzere
Art. 17 (1) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina che, immediatamente prima dell’insor- genza dell’invalidità, erano soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera. (2) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina senza attività lucrativa che, all’insorgenza dell’invalidità, non adempiono le condizioni d’età relative all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che risiedono in
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Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2. (4) I bambini nati invalidi nella Bosnia ed Erzegovina la cui madre abbia soggiorna- to in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite nella Bosnia ed Erzegovina per una durata di tre mesi dopo la nascita entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi insorti all’estero solo se le prestazioni devono essere fornite d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Art. 18 (1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche sviz- zere per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, per il riconoscimento del diritto a questa prestazione l’istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche della Bosnia ed Erzegovina e dei periodi a essi equiparati, a condizione che non si sovrappongano ai periodi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere. (2) Se, nonostante l’applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all’articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l’istituzione svizzera tiene conto anche dei periodi di assicurazione e dei periodi a essi equiparati, compiuti in uno Stato terzo con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. (3) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono inferiori a un anno, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili. (4) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere. La determinazione si basa sulle norme giuridiche svizzere.
Art. 19 (1) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vec- chiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro supersti- ti; sono fatti salvi i paragrafi 2–4.
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(2) Se l’importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini della Bosnia ed Erzegovina o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera ammonta al massimo al dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è con- cessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Bosnia ed Erzegovina o i loro superstiti, che hanno benefi- ciato di una simile rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera, rice- vono parimenti un’indennità pari al valore attuale della rendita al momento della partenza. (3) Se l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci per cento, ma ammonta al massimo al venti per cento della rendita ordinaria completa corrispon- dente, i cittadini della Bosnia ed Erzegovina o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e il versamento di un’indennità unica. Tale scelta va fatta durante la procedura di fissazione della rendita, se all’insorgere dell’evento assicurato gli aventi diritto non risiedono in Svizzera oppure quando lasciano il Paese, qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. (4) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non possono più essere fatti valere diritti fondati sui con- tributi versati fino ad allora. (5) I paragrafi 2–4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.
Art. 20 (1) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o alle rendite straordinarie d’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi. (2) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina hanno diritto alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi. (3) La durata di residenza in Svizzera ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini della Bosnia ed Erzegovina residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati nella durata della residenza in Svizzera. (4) I rimborsi dei contributi versati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell’entrata in vigore della Convenzione nonché le inden- nità uniche secondo l’articolo 19 paragrafi 2–5 non ostano alla concessione di rendi- te straordinarie secondo i paragrafi 1 e 2; in questi casi tali rendite sono però calcola- te tenendo conto dei contributi rimborsati o delle indennità uniche versate.
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Capitolo 3: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Art. 21 (1) Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato contraente possono esigere dall’istituzione competente del luogo di soggiorno tutte le prestazioni in natura necessarie. (2) Le persone che hanno diritto, secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malat- tia professionale fruiscono di tali prestazioni anche qualora durante la cura medica trasferiscano il loro luogo di soggiorno nel territorio dell’altro Stato contraente. Per il trasferimento del luogo di soggiorno è necessaria l’approvazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni. (3) Le prestazioni in natura cui hanno diritto le persone menzionate nei paragrafi 1 e 2 devono essere concesse conformemente alle norme giuridiche applicabili all’istituzione del luogo di soggiorno. (4) Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza possono essere concesse, salvo per casi particolarmente urgenti, unicamente previo consenso dell’istituzione debitrice delle prestazioni.
Art. 22 (1) Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridi- che di uno degli Stati contraenti possono essere pagate, su richiesta dell’istituzione debitrice delle prestazioni, secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l’istituzione corrispondente dell’altro Stato contraente. (2) Nella sua richiesta, l’istituzione debitrice delle prestazioni deve comunicare l’importo e la durata delle prestazioni spettanti alla persona assicurata.
Art. 23 L’istituzione debitrice delle prestazioni rimborsa le spese, ad eccezione delle spese amministrative, all’istituzione che ha fornito prestazioni secondo gli articoli 21 e 22. Le autorità competenti possono concordare una procedura diversa.
Art. 24 Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d’incapacità lavorativa in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, si debbano prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali avvenuti anteriormente, questo vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente e sottoposti alle norme giuridiche dell’altro Stato contraente, come se fossero retti dalle norme giuridiche del primo Stato contraente.
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Art. 25 Gli articoli 21–24 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.
Art. 26 Se una malattia professionale dovesse essere indennizzata secondo le norme giuridi- che di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo conformemen- te alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l’attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale.
Art. 27 Se una persona che, conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati con- traenti, ha beneficiato o beneficia di un’indennità per una malattia professionale, in caso di aggravamento di questa malattia professionale dovuto a una malattia profes- sionale della stessa natura, fa valere diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridi- che dell’altro Stato contraente, si applicano le regole seguenti:
1. se la persona non ha esercitato, sul territorio dell’altro Stato contraente,
un’attività suscettibile di cagionare la malattia professionale o di aggravarla, l’istituzione competente del primo Stato contraente ha l’obbligo di assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche, tenendo conto dell’aggravamento; 2. se la persona ha esercitato una tale attività sul territorio dell’altro Stato con- traente, l’istituzione competente del primo Stato contraente ha l’obbligo di assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche, senza tenere conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Stato contraente concede a questa persona un supplemento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l’importo della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’importo che sa- rebbe stato dovuto se la malattia fosse insorta sul suo territorio prima dell’aggravamento.
Capitolo 4: Assegni familiari
Art. 28 I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche di cui all’articolo 2, qualunque sia la residenza dei loro figli.
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Titolo IV Disposizioni di applicazione
Art. 29 Le autorità competenti:
1. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione del-
la presente Convenzione; 2. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i contatti tra le istituzioni dei due Stati contraenti;
3. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati ai fini dell’ap-
plicazione della presente Convenzione;
4. s’informano reciprocamente su tutte le modifiche delle loro norme giuridi-
che.
Art. 30 (1) Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni degli Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Ad eccezione delle spese in con- tanti, tale assistenza è gratuita. (2) Il paragrafo 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. Le spese per gli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese in contanti (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’organo richiedente. Le spese non sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse delle istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 31 (1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s’impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contributi o prestazioni dell’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare per quanto riguar- da il domicilio effettivo, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione nonché il suo svolgimento mirato, l’incapacità al lavoro delle persone interessate, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni. (2) Le autorità, gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti prendono, su richiesta delle autorità, degli organismi di colle- gamento e delle istituzioni competenti dell’altro Stato contraente, e se del caso a spese di questi ultimi, tutte le misure per il controllo, la verifica, l’accertamento e lo scambio d’informazioni conformemente alle norme giuridiche nazionali ad essi applicabili. (3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall’organo inter- pellato, l’organo richiedente può affidare l’incarico a un’impresa riconosciuta dallo
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Stato contraente in cui la misura deve essere attuata. A tal fine vanno prese in consi- derazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti. (4) L’organismo di collegamento di uno Stato contraente mette regolarmente a disposizione dell’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle sue norme giuridi- che che sono domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente, ai fini di un con- fronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio. (5) In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, l’organo competente della Bosnia ed Erzegovina comunica, su richiesta, all’organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio, se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Svizzera prestazioni complementari secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 32 (1) L’esenzione dal pagamento o la riduzione di diritti di bollo ed imposte prevista dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre secondo le stesse è estesa ad analoghi atti e documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente. (2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica, consolare o d’altra natura degli atti e dei documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.
Art. 33 Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere presentati entro un determina- to termine a un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di questo Stato contraente, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un organo, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato contraente. In tali casi, l’organo cui è stato presentato il documento vi appone la data di ricevimen- to e lo inoltra all’organo competente dell’altro Stato contraente.
Art. 34 (1) Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso indebitamente presta- zioni pecuniarie, l’importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente conformemente alle norme giuridiche dell’altro Stato contraente. (2) Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente, l’importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati. (3) Se un’istituzione competente per l’assistenza sociale di uno degli Stati contraen- ti ha concesso una prestazione dell’assistenza sociale per un periodo nel corso del
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quale una persona ha diritto a prestazioni pecuniarie secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente di quest’ultimo Stato contraente trattiene, su richiesta e per conto dell’istituzione competente per l’assistenza sociale del primo Stato contraente, i pagamenti di arretrati per lo stesso periodo fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni dell’assistenza sociale pagate, come se si trattasse di una prestazione dell’assistenza sociale pagata dall’istituzione competente per l’assistenza sociale del secondo Stato contraente.
Art. 35 (1) Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato contraente può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato contraente, l’istituzione debitrice delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche a esso applicabili; l’altro Stato contraen- te riconosce questa surrogazione. (2) Le istituzioni dei due Stati contraenti che, in applicazione del paragrafo 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento sono creditrici solidali e devono ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ognuna di esse.
Art. 36 Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni: 1. i dati trasmessi dall’istituzione di uno degli Stati contraenti agli organi com- petenti dell’altro Stato possono essere utilizzati unicamente per l’appli- cazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Gli organi in questione potranno trattare ed utilizzare le informa- zioni ricevute soltanto a questo scopo. Il trattamento per altri scopi, nel qua- dro del diritto del secondo Stato contraente, è lecito se permette di persegui- re gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie.
2. L’organo mittente deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo per-
seguito con la loro trasmissione rispetti il principio di proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno Stato contraente. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non dovevano essere trasmessi, l’organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso è tenuto a provvedere alla loro ret- tifica o alla loro distruzione.
3. I dati personali trasmessi devono essere conservati soltanto fino a quando lo
scopo della loro trasmissione lo richiede; inoltre non deve sussistere alcun motivo che lasci presupporre che la loro soppressione potrebbe pregiudicare
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interessi degni di protezione delle persone interessate nell’ambito della sicu- rezza sociale.
4. L’organo mittente e quello ricevente sono tenuti a proteggere efficacemente
i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, da modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata.
Art. 37 (1) Le istituzioni debitrici di prestazioni in virtù della presente Convenzione posso- no fornire prestazioni agli aventi diritto nell’altro Stato contraente nella valuta per essi determinante in quello Stato. (2) I pagamenti previsti nella presente Convenzione devono essere effettuati nella valuta dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l’istituzione che ha conces- so le prestazioni. (3) I versamenti in virtù della presente Convenzione sono effettuati in conformità agli accordi vigenti in questo ambito nei due Stati contraenti al momento del versa- mento. (4) Qualora uno degli Stati contraenti emani prescrizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, i due Stati contraenti adottano immediatamente, di comune accordo, provvedimenti atti ad assicurare il pagamento degli importi dovuti da entrambe le Parti conformemente alla presente Convenzione.
Art. 38 I cittadini svizzeri che risiedono sul territorio della Bosnia ed Erzegovina hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti secondo le norme giuridiche svizzere, in particolare anche in relazione al pagamento dei contributi a questa assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.
Art. 39 (1) Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente oppure in lingua ingle- se. (2) Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni degli Stati contraenti corrispondono tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti direttamente nelle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.
Art. 40 (1) Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. (2) Qualora le autorità competenti non riescano a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composi-
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zione e procedura sono determinate, di comune intesa, dai Governi dei due Stati contraenti. Il tribunale arbitrale decide conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. Le sue decisioni sono vincolanti.
Titolo V Disposizioni finali e transitorie
Art. 41 (1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. (2) Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l’applicazione. (3) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la presente Convenzione. Il riesame può essere effettuato anche d’ufficio e non deve in alcun caso comportare una riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (4) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (5) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i perio- di di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. (6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall’entrata in vigore della Convenzione. (7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.
Art. 42 Nell’ambito delle relazioni tra la Bosnia ed Erzegovina e la Svizzera, la Convenzio- ne dell’8 giugno 19626 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, riveduta con l’Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982, è abrogata dalla data dell’entrata in vigore della pre- sente Convenzione.
Art. 43 (1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.
6 RU 1964 157; 1983 1606; 1998 2157, 2237; 2002 3886; 2010 1203; 2019 107 135
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(2) In caso di abrogazione della presente Convenzione in seguito a denuncia, le sue disposizioni rimangono applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati me- diante accordi.
Art. 44 (1) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclu- sione delle procedure nazionali prescritte per l’entrata in vigore della presente Con- venzione. (2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dalla data di ricevimento dell’ultima notifica.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Sarajevo, il 1° ottobre 2018, in quattro originali, in lingua tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia ed Erzegovina (bosniaco, croato, serbo), tutti i testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina: Andrea Rauber Saxer Adil Osmanovic