AS 2021 481
Ordinanza dell’11 agosto 2021 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
dell’11 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, do- cumenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qual- siasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’uti- lizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effet- tuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse econo- miche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
RS 946.231.116.9 1 RS 946.231
2021-2663 RU 2021 481
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Sezione 2: Restrizioni al commercio
Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, com- presi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per uso in Bielorussia, dei beni di cui all’allegato 1, che potrebbero es- sere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione o l’assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicu- rativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbrica- zione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l’uso proprio del per- sonale delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea (UE), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rap- presentanti dei media o del personale umanitario. 5 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai di- vieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confe- derazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi; b. beni non letali, menzionati nell’allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi; c. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclu- sivamente per proteggere il personale dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione; d. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
Art. 3 Divieti concernenti le attrezzature, le tecnologie e i software impiegati a scopo di sorveglianza 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per uso in Bielorussia, di attrezzature, tec- nologie e software di cui all’allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il controllo o l’intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.
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2 Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di mediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esporta- zione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’im- piego di beni di cui al capoverso 1. 3 È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercet- tazione di comunicazioni via Internet o telefoniche. 4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice im- piego (OBDI), purché sia garantito che i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.
Art. 4 Divieti concernenti i beni a duplice impiego 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 OBDI3, compresi tecnologie e software, a destinazione della Bie- lorussia, qualora tali beni: a. siano in parte o interamente destinati a fini militari; b. siano destinati alle forze armate della Bielorussia o ad altri utilizzatori finali militari; oppure c. siano destinati a persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3. 2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finan- ziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni necessari per la sicurezza di impianti nucleari civili.
Art. 5 Divieti concernenti i beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di per- sone o organizzazioni in Bielorussia o per uso in Bielorussia, di beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco di cui all’allegato 4.
Art. 6 Divieti concernenti il petrolio e i prodotti petroliferi 1 Per quanto concerne il petrolio e i prodotti petroliferi di cui all’allegato 5, sono vie- tati: a. l’importazione o il trasporto, qualora tali prodotti siano originari della Bielo- russia o siano stati esportati dalla Bielorussia;
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202.1
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b. l’acquisto, qualora si trovino in Bielorussia o siano originari della Bielorus- sia. 2 È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in re- lazione con le attività di cui al capoverso 1. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi in Bielorussia necessari per: a. soddisfare le esigenze essenziali che insorgono per l’acquirente in Bielorussia; b. realizzare progetti umanitari; c. esercitare le attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.
Art. 7 Divieti concernenti i prodotti di cloruro di potassio È vietato importare, trasportare o acquistare direttamente o indirettamente i prodotti di cloruro di potassio di cui all’allegato 6 dalla Bielorussia. Questo vale indipenden- temente dal fatto che siano o meno originari della Bielorussia.
Sezione 3: Restrizioni finanziarie
Art. 8 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 7; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori pa- trimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari bie- lorusse; d. tutelare interessi svizzeri.
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4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per pagamenti destinati esclusivamente alla copertura delle spese necessarie per: a. effettuare voli per scopi umanitari, per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o per sostenere le vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; b. effettuare voli nell’ambito di procedure di adozione internazionali; c. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
1. risolvere la crisi in Bielorussia, oppure
2. promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
d. consentire, in situazioni d’emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell’UE; oppure e. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.
Art. 9 Divieti concernenti l’emissione e il commercio di strumenti finanziari 1 Sono vietate l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti: a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b. banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all’allegato 8; c. banche e altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all’allegato 8; d. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere b o c. 2 È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021.
Art. 10 Divieti concernenti la concessione di mutui 1 Sono vietate la concessione di mutui con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi corri- spondenti.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. alla concessione di mutui per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’UE e Paesi terzi; b. all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente all’11 agosto 2021, purché siano state concordate prima dell’11 agosto 2021 tutte le condizioni di tali utilizzi o esborsi e sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione.
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3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui: a. finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussa, quali l’as- sistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare; b. necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell’UE.
Art. 11 Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni È vietato concludere, prorogare o rinnovare assicurazioni o riassicurazioni con: a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b. persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o di un’organizzazione di cui alla lettera a.
Sezione 4: Ulteriori restrizioni
Art. 12 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fi- siche elencate nell’allegato 7.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati; b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concer- nenti la Bielorussia; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.
Art. 13 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure pre- viste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti: a. della Bielorussia, del suo governo o dei suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia; c. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 7; d. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a–c.
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Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 14 Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–11 e 13.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 12. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 15 Obblighi di comunicazione 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all’ar- ticolo 8 capoverso 1 devono comunicarlo senza indugio alla SECO. 2 Le comunicazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 16 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–13 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 15 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 17 Pubblicazione I contenuti degli allegati 3, 7 e 8 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 18 Disposizione transitoria Gli articoli 5–7 si applicano unicamente agli affari concordati in via contrattuale dopo l’11 agosto 2021.
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Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’11 dicembre 20204 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’11 agosto 2021 alle ore 18.005.
11 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RU 2020 5381, 6393; 2021 158, 422 5 Pubblicazione urgente dell’11 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 e cpv. 5 lett. b)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 feb-
braio 19986 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 OBDI7.
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e
negli allegati 3 e 5 OBDI. 3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati
a fini antisommossa;
3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al
fine di respingere gli assalti;
3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate,
incluse macchine edili con protezione balistica;
3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di pri-
gionieri o detenuti;
3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere
mobili;
3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati
a fini antisommossa.
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’al-
legato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:
4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-
sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e i relativi componenti appositamente progettati; fanno ec- cezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
4.2 carica esplosiva a taglio lineare;
4.3 le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
a. amatolo, b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto), c. nitroglicolo, d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN), e. cloruro di picrile, f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
6 RS 514.511 7 RS 946.202.1. L’allegato 3 OBDI può essere consultato sul seguente sito Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
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5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati nel numero ML 13
dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli
attacchi all’arma bianca;
5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-
sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli men-
zionati nel numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI nonché relativi programmi informatici appositamente progettati.
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-
che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
8 Filo spinato a lame di rasoio.
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza
superiore a 10 cm non menzionati nel numero 1 dell’allegato 5 OBDI. 10 Dispositivi specificamente progettati per la fabbricazione degli articoli men- zionati nel presente elenco. 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli menzionati nel presente elenco.
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1)
Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
1. Elenco delle apparecchiature
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze – Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni sa- tellitari – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici – Apparecchiature per il riconoscimento vocale e la relativa elaborazione – Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima mediante le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile (come l’IMSI) ma serve anche per instradare le chiamate per il tramite dell’abbonato. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore interna- zionale di apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che per- mette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere spe- cificata mediante il numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Com- munications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Posi- tioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (Gene- ral Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS
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(Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comu- nicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete tele- fonica pubblica commutata) – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dina- myc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tra- mite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tun- neling per il GPRS) – Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi – Apparecchiature per motori di trattamento semantico – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e stan- dard
2. Software per lo sviluppo, la fabbricazione o l’utilizzazione
delle apparecchiature di cui al numero 1
3. Tecnologie per lo sviluppo, la fabbricazione o l’utilizzazione
delle apparecchiature di cui al numero 1 Le apparecchiature, i software e le tecnologie delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispon- dano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del conte- nuto di una chiamata o dei dati della rete.
4. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: 4.1 i software progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore signi- ficativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di ven- dita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
1. in contanti,
2. per corrispondenza,
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3. per transazione elettronica,
4. su ordinazione telefonica;
4.2 i software di pubblico dominio.
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Allegato 38 (art. 4 cpv. 1 lett. c)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali
L’allegato non contiene ancora iscrizioni.
8 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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Allegato 4 (art. 5)
Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco Voce di tariffa doganale Designazione
ex 4823.90 Filtro
4813 Carta da sigarette
ex 3302.90 Aromi per tabacco
8478 Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco
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Allegato 5 (art. 6 cpv. 1)
Petrolio e prodotti petroliferi Voce di tariffa doganale Designazione
2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina,
«slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi
2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di
bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (p. es. mastici bituminosi, «cut-backs»)
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Allegato 6 (art. 7)
Prodotti di cloruro di potassio Voce di tariffa doganale Designazione
3104.2000 Cloruro di potassio
3105.2000 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi
fertilizzanti azoto, fosforo e potassio
3105.6000 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi
fertilizzanti fosforo e potassio ex 3105.9000 Altri concimi contenenti cloruro di potassio
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Allegato 79 (art. 8 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 e 13 lett. c)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
9 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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Allegato 810 (art. 9 cpv. 1 lett. b e c)
Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
10 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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