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AS 2021 484

Ordinanza del Politecnico federale di Losanna sulle borse di studio

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del Politecnico federale di Losanna sulle borse di studio (Ordinanza del PFL sulle borse di studio)

del 2 agosto 2021

La direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 25 dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031 ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’attribuzione di borse di studio da parte del Politec- nico federale di Losanna (PFL).

Art. 2 Borse di studio 1 Le borse di studio sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate a coloro che desiderano frequentare una formazione presso il PFL e che, salvo disposizione contraria della presente ordinanza, non devono essere restituite.

2 Il PFL attribuisce due tipi di borse di studio:

a. borse sociali destinate a persone con difficoltà finanziarie; b. borse d’eccellenza destinate a promuovere lo studio presso il PFL di persone che hanno ottenuto risultati eccellenti nel corso degli studi pregressi.

Art. 3 Principi

1 Le borse di studio non sono un diritto.

2 L’attribuzione di una borsa di studio da parte del PFL non esenta dal pagamento

della tassa d’iscrizione o di altre tasse di utilizzazione.

RS 414.155 1 RS 414.110.37

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Art. 4 Restituzione 1 Se una borsa di studio è stata attribuita indebitamente in base a indicazioni false,

incomplete o sottaciute dal beneficiario, quest’ultimo deve restituire gli importi rice- vuti indebitamente e il PFL può, se le circostanze lo giustificano, rifiutare definitiva- mente al beneficiario l’attribuzione di una nuova borsa di studio. 2 In caso d’interruzione del ciclo di studio nel corso dell’anno, il beneficiario deve

restituire gli importi versati per il periodo non frequentato.

Sezione 2: Borse sociali

Art. 5 Sussidiarietà Le borse sociali sono attribuite a titolo sussidiario. Completano altre fonti di finanzia- mento, in particolare i contributi di persone tenute al mantenimento dello studente e le borse o gli aiuti finanziari cantonali.

Art. 6 Richiedenti

1 Le persone immatricolate al PFL a un ciclo di studio bachelor o master possono

richiedere una borsa sociale; gli iscritti ai corsi di matematica speciale possono richie- dere una borsa sociale in casi eccezionali. 2 Le borse sociali sono attribuite a partire dal primo semestre di studio presso il PFL,

in via prioritaria, agli studenti che soddisfano una delle condizioni seguenti: a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C; b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide; c. sono titolari di un certificato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 maggio

19952 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna;

d. hanno conseguito un diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera. 3 Sono in seguito attribuite a partire dal terzo semestre di studio presso il PFL secondo

il seguente ordine di priorità: a. agli studenti che, prima di iniziare gli studi presso il PFL, risiedevano in un Paese beneficiario dell’aiuto pubblico allo sviluppo secondo l’elenco redatto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)3; b. agli altri studenti.

2 RS 414.110.422.3

3 L’elenco può essere consultato al seguente indirizzo: www.oecd.org > Thèmes >

Développement > Le développement à l’OCDE > Direction de la coopération pour le développement > Liste des bénéficiaires d’APD établie par le CAD.

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Art. 7 Aiuto transitorio 1 Una borsa sociale può essere attribuita a uno studente a titolo transitorio fino al

versamento da parte di terzi di altre fonti di finanziamento di cui all’articolo 5. 2 Se una borsa di studio o un aiuto finanziario sono attribuiti retroattivamente da un

terzo, il beneficiario deve restituire in tutto o in parte gli importi della borsa sociale che gli sono stati versati a titolo transitorio. Il PFL decide l’importo da restituire caso per caso.

Art. 8 Contenuto e modalità di presentazione della domanda Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

Art. 9 Attribuzione delle borse sociali Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse sociali.

Art. 10 Criteri di attribuzione Per attribuire le borse sociali, il vicepresidente per gli affari accademici si basa in particolare sui criteri seguenti: a. il reddito del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento in fun- zione del salario medio del Paese in cui risiedono a titolo principale; b. la sostanza del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento; c. la situazione sociale e famigliare del richiedente; d. un cambiamento inopinato e repentino della situazione sociale, famigliare o finanziaria del richiedente o delle persone tenute al suo mantenimento; e. il fatto che il richiedente non abbia accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

Art. 11 Importi 1 Il PFL determina ogni anno l’importo totale messo a disposizione per l’attribuzione

delle borse sociali.

2 L’importo massimo mensile attribuito a un beneficiario ammonta a 2100 franchi.

3 Il vicepresidente per gli affari accademici fissa l’importo in funzione della situazione

sociale, famigliare e finanziaria del beneficiario e delle persone tenute al suo mante- nimento.

Art. 12 Durata

1 Le borse sociali sono versate per un periodo massimo di dieci mesi per anno di

studio.

2 Possono essere rinnovate annualmente su richiesta.

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3 Il versamento s’interrompe se:

a. non è più giustificato dalla situazione sociale, famigliare o finanziaria del beneficiario o delle persone tenute al suo mantenimento; b. il beneficiario ha accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

Art. 13 Obbligo d’informare Il beneficiario deve comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento relativo alla sua situazione sociale, famigliare o finanziaria o a quella delle persone tenute al suo mantenimento che possa modificare le prestazioni che gli sono attribuite.

Sezione 3: Borse d’eccellenza

Art. 14 Candidati 1 Le persone che hanno richiesto l’ammissione a un ciclo di studio bachelor del PFL

possono candidarsi a una borsa d’eccellenza per tale ciclo, se soddisfano una delle condizioni seguenti: a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C; b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide; c. sono titolari di un certificato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 mag- gio 19954 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna; d. hanno conseguito il diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera. 2 Le persone che hanno richiesto l’ammissione a un ciclo di studio master del PFL

possono candidarsi a una borsa d’eccellenza per tale ciclo.

Art. 15 Contenuto e modalità di presentazione del dossier di candidatura Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione del dossier di candidatura. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

Art. 16 Attribuzione delle borse d’eccellenza Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse d’eccellenza.

4 RS 414.110.422.3

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Art. 17 Criteri di attribuzione 1 Per attribuire le borse d’eccellenza, il vicepresidente per gli affari accademici si basa

in particolare sui criteri seguenti: a. i risultati eccellenti ottenuti dal candidato nel corso dei suoi studi pregressi; b. le qualifiche del candidato; c. la motivazione del candidato a frequentare i cicli di studio del PFL. 2 Per attribuire una borsa d’eccellenza ai candidati ammessi a un ciclo di studio

bachelor, il vicepresidente prende inoltre in considerazione la breve presentazione scritta del loro lavoro di maturità o, se non disponibile, di un lavoro equivalente.

Art. 18 Importi e certificati 1 Il PFL attribuisce le borse d’eccellenza a propria discrezione. Ogni anno determina

il numero di borse d’eccellenza che intende attribuire. Il numero di borse è ripartito tra le sezioni in maniera proporzionale al numero di studenti. 2 La borsa d’eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio bachelor pre-

vede un contributo finanziario di 10 000 franchi, versato in più rate a partire dal primo semestre di studi. 3 La borsa d’eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio master prevede

un contributo finanziario di 10 000 franchi per ogni semestre della durata ordinaria degli studi, versato a partire dal primo semestre. 4 Con l’ultimo versamento, ogni beneficiario riceve un certificato che attesta l’avve-

nuto versamento della borsa d’eccellenza.

Art. 19 Durata, sospensione e annullamento 1 Le borse d’eccellenza sono attribuite per tutta la durata ordinaria dei cicli di studio

bachelor o master presso il PFL. Il loro versamento è sospeso per la durata degli stage remunerati o non previsti dal piano di studi o per la durata dei congedi. 2 Una volta effettuato il primo versamento della borsa d’eccellenza, i versamenti

successivi possono essere sospesi o annullati se le circostanze lo giustificano, in par- ticolare se il beneficiario accumula ritardo rispetto al piano di studi o non ottiene risultati soddisfacenti.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizione transitoria Le borse d’eccellenza per il ciclo di studio bachelor sono attribuite a partire dall’anno accademico 2022–2023.

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Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

2 agosto 2021 In nome della direzione del PFL: Il presidente, Martin Vetterli La direttrice degli affari giuridici, Françoise Chardonnens